Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 26 aprile 1957
Validità: dal 01.05.1957
Parti: Unione Provinciale Artigiani e Camera Confederale del Lavoro, Unione Provinciale Sindacale Padova
Settori: Artigianato, Padova

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Sospensione dal lavoro.
Art. 8. - Determinazione categorie.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Pagamento del salario.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Dimissioni.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22. - Chiamata alle armi e richiamo.
Art. 23. - Risoluzione per morte del lavoratore.
Art. 24. - Apprendistato.
Art. 25.
Dichiarazione a verbale.

Accordo collettivo per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell’abbigliamento della provincia di Padova, 26 aprile 1957

L’anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile, in Padova presso la sede dell’Unione Provinciale Artigiani, tra l’Unione Provinciale Artigiani di Padova [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Padova [...] e l'Unione Provinciale Sindacale di Padova [...], si è convenuto e stipulato il seguente accordo:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente accordo valgono per le aziende artigiane in genere e dell’abbigliamento della città e provincia di Padova.

Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali. L’orario di lavoro per gli apprendisti è quello fissato dalla legge.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoratore, esclusi gli apprendisti, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell’azienda, gli venissero ordinate. [...]

Art. 11. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo nel periodo che il datore di lavoro stabilisce tenuto conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del prestatore di lavoro pari a:
giorni 12 dal 1° anno al 10° anno di anzianità;
giorni 13 dall’11° anno al 15° anno di anzianità;
giorni 14 oltre il 15° anno di anzianità.
[...]
Per le ferie degli apprendisti valgono le disposizioni di legge.

Art. 15. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Per il trattamento e la tutela fisica delle lavoratrici madri valgono le norme in vigore previste dalla legge.

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno essere punite secondo la loro gravità:
а) ammonizione scritta;
b) multa sino all’importo massimo di ore tre di paga;
c) sospensione dal lavoro sino ad un massimo di 3 giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 20 e 21.
[...]

Art. 20.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che;
a) non si presenti in orario al lavoro o che abbandoni il posto senza giustificato motivo;
b) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) esegua entro l’azienda lavori di certa entità per conto proprio.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 21.
Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso, coni indennità di licenziamento il lavoratore che compia le seguenti in4 frazioni:
a) lieve insubordinazione ai suoi superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento fuori del reparto di lavorazione;
[...]
Incorre nel licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento, il lavoratore che compie le seguenti infrazioni:
a) gravi insubordinazioni ai superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario al materiale di lavoro o del laboratorio;
d) rissa nell’interno del laboratorio;
[...]

Art. 24. - Apprendistato.
Ferme restando le disposizioni di legge che regolano il rapporto di apprendistato per ogni attività artigiana compresa nei settori dell'artigianato in genere e dell’abbigliamento, il periodo di apprendistato, per poter ottenere la capacità di operai qualificato è fissato in 5 anni se l’apprendista viene assunto dai 14 ai 17 anni compiuti o in 4 anni se l’apprendista viene assunto a 18 anni compiuti.

Dichiarazione a verbale.
A) Trattamento per ferie, gratifica natalizia, festività ed indennità vestiario per i dipendenti da aziende artigiane pittori, decoratori e stuccatori: in deroga a quanto stabilito dal presente accordo per le aziende di cui sopra valgono le norme previste dall’accordo provinciale 11 novembre 1955.
B) Dal presente accordo sono escluse le aziende edili vere e proprie per le quali valgono le norme pattuite in precedenza.
C) Il presente accordo non si applica alle aziende artigiane barbieri, misti e parrucchieri per signora, poligrafici e mugnai.