Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 4 giugno 1958
Validità: 01.06.1958 - 31.05.1960
Parti: Unione Agricoltori, Federazione Coltivatori Diretti, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Federbraccianti Provinciale-Cgil, Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione Cagliari
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Cagliari

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Distanze.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione del lavoro avventizio.
Art. 10. - Classificazione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Impiego domestico e lavoro agricolo.
Art. 12. - Lavori speciali.
Art. 13. - Lavori stagionali.
Art. 13-bis.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 16. - Tutela della maternità.
Art. 17.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Alloggio.
Art. 20. - Norme disciplinari.
Art. 21. - Controversie individuali.
Art. 22. - Controversie collettive.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Efficacia del contratto collettivo.
Art. 25. - Durata del contratto collettivo.
Art. 26. Zone.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo integrativo per i braccianti avventizi (giornalieri di campagna) dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Cagliari, 4 giugno 1958

Addì 4 giugno millenovecentoquarantotto, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e sotto gli auspici di quest’ultimo, si sono riuniti [...] l'Unione Agricoltori della Provincia di Cagliari, [...] Federazione Coltivatori Diretti [...], l'Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Cagliari, [...] la Federbraccianti Provinciale della Cgil della provincia di Cagliari, [...] l’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cagliari, per l'esame e la definizione delle trattative in corso per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi).
Dopo approfondita discussione sui punti controversi sentito il rappresentante dell’Ufficio Regionale del Lavoro, che invitava le parti a trovare una equa soluzione ai medesimi, si è addivenuti alla stipulazione del presente «Contratto collettivo di lavoro da valere per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi) dipendenti da aziende agricole della provincia di Cagliari».

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole della provincia di Cagliari ed i lavoratori, da esse dipendenti, che abbiano la qualifica di bracciante.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro resta fissato come segue:
1) novembre, dicembre e gennaio: ore 7;
2) febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre: ore 8;
3) giugno, luglio e agosto: ore 9.
Considerato che l’ora che i lavoratori guadagnano nel mese di novembre, dicembre e gennaio, la lavorano di più nei mesi di giugno, luglio e agosto, in nessun caso la tariffa deve essere alterata con il pretesto di una inferiore prestazione di lavoro o maggiorata per l’ora lavorata in più nei mesi di cui sopra.
Quando nelle giornate piovose la interruzione del lavoro avvenga dopo il primo riposo, compete al lavoratore la mezza giornata.
Nel caso che la interruzione avvenga dopo il secondo riposo gli compete la giornata intiera ed il lavoratore può recuperare nella settimana le ore perdute, elevando di non più di due ore l’orario normale delle giornate necessarie, nel termine massimo di una settimana, senza far luogo ad una remunerazione.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario; quello eseguito oltre orario normale di lavoro e secondo l’art. 5;
b) Lavoro notturno; quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. Sono esclusi dal lavoro notturno giusta le disposizioni di legge le donne e i ragazzi;
c) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 8, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni dì cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguire di notte per ì quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 9. - Retribuzione del lavoro avventizio.
[...]
Al lavoratore avventizio compete inoltre una indennità, pari all’11% del salario intero in assorbimento delle indennità di festività nazionali, infrasettimanali, ferie, gratifiche natalizie in quanto il bracciante avventizio non potrebbe beneficiare perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 11. - Impiego domestico e lavoro agricolo.
Le domestiche non debbono essere generalmente adibite a lavori agricoli. Nel caso che la prestazione avvenga, mai però per conto di terzi, e che la durata di essa raggiunga il numero di 400 ore annue è inteso che la domestica sarà considerata salariata fissa, e come tale, retribuita secondo le vigenti tabelle contrattuali, con detrazione di ogni e qualunque corrispettivo per la sua qualifica di domestica.
Ai fini del passaggio nelle categorie dei salariati fissi sono da considerarsi i seguenti lavori agricoli:
- zappatura, vendemmia, mietitura, trebbiatura, estirpazione fave e raccolta ulive.

Art. 12. - Lavori speciali.
Lo tariffe per i lavori speciali ordinari vengono aumentate por l'esecuzione dei lavori speciali come appresso indicati:
1) potatura della vite e delle piante legnose, aumento 25%;
2) innesto di piante di alto fusto e delle viti, 25 %;
3) lavori con impiego di liquidi velenosi, 25 %;
4) tutti i lavori di falciatura, 25%;
5) lavori di ortaggio e giardinaggio, 25 %;
6) addetti alla irrigazione nelle aziende irrigue, 25 %;
7) addetti ai vivai, 25 %;
8) addetti ai lavori di rimboschimento e guardia fuoco nelle foreste demaniali, 25 %;
9) addetti a mansioni di guardia e custodia, 25%;
10) conducenti di macchine agricole mosse da agenti inanimati, 50 %.

Art. 13-bis.
Per i lavori eseguiti normalmente con i piedi in acqua di profondità superiore ai 10 cm. e sempre che il datore di lavoro non fornisca adeguati indumenti protettivi è dovuta una maggiorazione eguale al 20 % della retribuzione normale spettante al lavoratore.

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
I lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto potrà essere loro affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili il cui ammontare gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.
La manutenzione degli attrezzi d’uso per i lavori ordinari è a carico del datore di lavoro.

Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di leggo.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 16. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17.
Nelle zone della provincia riconosciute malariche dalle autorità competenti a termine delle vigenti disposizioni, ai datori di lavoro è fatto obbligo di somministrare gratuitamente il chinino occorrente
o corrispondere durante i mesi di giugno, luglio e agosto una indennità giornaliera in aggiunta al salario normale, pari al 4 % dello stesso.

Art. 19. - Alloggio.
Nella eventualità che dei braccianti avventizi debbano pernottare in azienda, il datore di lavoro disporrà per il necessario alloggio doluto preferibilmente di brande in ferro od in legno ed osserverà le norme igienico sanitarie.
Nel caso si ospitassero lavoratori di diverso sesso gli alloggi dovranno essere separati e non comunicanti.
Il datore di lavoro fornirà la paglia: i lavoratori porteranno federa, coperta e pagliariccio.

Art. 20. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel caso di recidività di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo n. 1);
3) con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi, seguenti:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nella azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame.

Art. 21. - Controversie individuali.
Tutte le controversie derivanti dalla mancata applicazione dello norme contenute nel presente contratto saranno denunziate dall'Organizzazione a cui aderisce il denunziante all’altra Organizzazione cui appartiene la controparte per il tentativo di amichevole componimento.
Se tale tentativo non giungesse a buon fine in sede periferica o non potesse essere svolto, potrà essere ripreso in sede provinciale dalle rispettive Organizzazioni sindacali

Art. 22. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno sollecitamente esaminate dalle Organizzazioni contraenti. per un amichevole componimento.

Dichiarazione a verbale
a) (sull’art. 12) La coltura dei carciofi nelle aziende orticole è considerata tra i lavori speciali, e cioè 25%
[...]