• Amianto
 
La Corte torna a considerare l'esposizione ad amianto nel nuovo contesto normativo del D.Lgs. 257 del 2006 che sostituisce il Capo III del D.Lgs. 277/91 ed è ora collocato nel capo III del Titolo X del D.Lgs. 81/2008.

L'imputato ha rimosso una copertura in cemento-amianto violando quando autorizzato dalla ASL.

L'imputato aveva segnalato l'impossibilità di lavorare secondo il progetto stabilito ma questo non lo facoltizzava certo a procedere alla rimozione senza una nuova autorizzazione dell'ASL.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) L.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 12/04/2007 TRIB. SEZ. DIST. di FAENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
Rigetto nel resto.



FattoDiritto

Con sentenza 12 aprile 2007, il Tribunale di Ravenna ha ritenuto L.F. responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34 e lo ha condannato alla pena di Euro settemila di ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto accertato in fatto che l'imputato avesse rimosso una copertura in cemento-amianto in violazione di quanto preventivamente autorizzato dall'Asl (con liberazione di fibre di amianto e pericolo per la salute dei lavoratori).
Il Tribunale ha dato atto che L. aveva segnalato la impossibilità di operare secondo il progetto stabilito, ma ha ritenuto che tale circostanza non lo facoltizzasse a procedere prima di una nuova autorizzazione dell'Asl.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la norma contestatagli è stata abrogata dal D.Lgs. n. 195 del 2006, art. 5;
- che non è emerso quale fosse la procedura da seguire e, comunque, la sua sollecitazione all'Asl per adottare una nuova procedura dimostrava la mancanza di volontà di violare la norma;
- che la quantificazione della pena non è congruamente motivata.
Deve, anzi tutto, precisarsi che non vi è stata alcuna abolitio criminis ed il comportamento antigiuridico per cui è processo aveva rilevanza penale continua a configurare una fattispecie di reato.
Il capo terzo del D.Lgs. n. 257 del 2007 (quello che contiene la norma incriminatrice ascritta allo imputato) è stato abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5  (attuazione della direttiva 2003/18/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione all'amianto); il contenuto del capo abrogato è stato riprodotto nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 duodecies e segg..
Tra la pregressa e la vigente disciplina sussiste una continuità normativa di tipo di illecito per cui non si pongono problemi di diritto intertemporale (tranne che per la sanzione).
La seconda censura dell'atto di ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'imputato, una volta verificato che la proceduta varata dall'Asl era impraticabile, avrebbe dovuto (come correttamente evidenziato dal Tribunale) sollecitare dalla competente autorità la redazione di nuovo progetto ed astenersi dalla rimozione dell'amianto fino alla autorizzazione dell'Asl; il differente comportamento tenuto dallo imputato non manifesta la sua buona fede, ma l'ignoranza non giustificabile della legge.
In sostanza, il ricorrente è venuto meno al dovere di informazione che grava sui privati, che svolgono attività normativamente regolate, di informarsi in vista dell'osservanza dei precetti penali.
Per quello che concerne la sanzione, si osserva che l'attuale D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 (che prevede la pena per la violazione in esame) commini l'ammenda in misura più mite rispetto alla abrogata normativa.
Di conseguenza, si impone un annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Ravenna perchè i nuovi Giudici procedano alla rideterminazione della pena (tenendo conto che sul punto della responsabilità del L. si è formato il giudicato).
Questa conclusione supera la deduzione difensiva sul quantum della sanzione inflitta.


P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna limitatamente alla quantificazione della pena; rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008