Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 settembre 1957
Validità: Campagna 1957-1958
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro, Federbraccianti, Camera Sindacale-Uil
Settori: Agroindustriale, Raccolta olive, Campobasso

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2 . - Assunzione.
Art. 3. - Giorni festivi.
Art. 4. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6.
Art. 7. - Capi squadra.
Art. 8. - Cassette di medicazione.
Art. 9. - Spese di viaggio e indennità di strada.
Art. 10. - Alloggi.
Art. 11. - Validità e durata del contratto.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nella provincia di Campobasso, 3 settembre 1957

L’anno 1957, addì 3 del mese di settembre, in Campobasso e nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], sono convenuti: [...] l’Associazione Provinciale degli Agricoltori, [...] la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, [...] l’Unione Provinciale Cisl, [...] la Camera Confederale del Lavoro, [...] la Federbraccianti, [...] la Camera Sindacale Uil, invitati alla presente riunione allo scopo di concordare le paghe da corrispondersi ai lavoratori addetti alla raccolta delle olive nella provincia di Campobasso, per la campagna 1957-58.
Gli intervenuti, dopo amichevole, discussione, convengono quanto appresso:

Art. 1. - Orario di lavoro.
L'orario normale giornaliero di lavoro è il seguente: ottobre ore 8; novembre ore 7; dicembre-gennaio ore 6. 

Art. 2 . - Assunzione.
[...]
Non possono essere assunti i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 14 anni.

Art. 4. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro compiuto oltre le ore normali sarà considerato straordinario.
Il lavoro straordinario è consentito solo nei casi di inderogabile necessità per cui, la mancata esecuzione, pregiudichi la raccolta del prodotto e dovrà essere, di volta in volta, concordato con i lavoratori interessati o con i loro rappresentanti.
Il lavoro straordinario non potrà superare mai le due ore giornaliere. [...]

Art. 6.
Il vitto verrà corrisposto allorquando le consuetudini locali lo prevedano.

Art. 7. - Capi squadra.
Ogni squadra di lavoratori e lavoratrici ha il diritto a designare il proprio capo squadra, il quale ha il compito di rappresentare i lavoratori della sua squadra nei confronti dei padroni per tutto quanto si riferisce alla applicazione del presente contratto o ad altre eventuali controversie.

Art. 8. - Cassette di medicazione.
È obbligo dei padroni di mettere a disposizione sul luogo di lavoro mia cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di infortunio.

Art. 10. - Alloggi.
È obbligo dei padroni di mettere a disposizione dei lavoratori l’alloggio se sono costretti a pernottare nell'azienda.