Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 1097
Art. 7 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, programmazione coordinata degli interventi di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anno 2011.
B.U.R. 16 agosto 2011, n. 61

L’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
La tutela della salute nei luoghi di lavoro - materia che rientra tra quelle assegnate alla competenza regionale in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione - ha subito negli anni più recenti profonde innovazioni in seguito all'emanazione di provvedimenti normativi che hanno adeguato l'ordinamento nazionale alle direttive europee di settore quali il D.lgs 19 settembre 1994, n. 626, la Legge 3 agosto 2007, n. 123, il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed il D.lgs 3 agosto 2009, n. 106.
In tale ambito, il ruolo delle Regioni e delle Aziende Ulss è individuato e disciplinato normativamente già nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma del Servizio sanitario nazionale e dalla legislazione successiva, con cui sono state definite le funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, nell’ambito della prevenzione e vigilanza sui lavoratori e nei luoghi di lavoro.
In particolare, nella Regione del Veneto la materia della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dalla Lr 30 novembre 1982, n. 54.
Il D.lgs 19 settembre 1994, n. 626, e le successive modifiche intervenute con il D.lgs 19 marzo 1996, n. 242, oltre a definire i criteri di organizzazione e gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, ha disciplinato nel Capo VII le attività della Pubblica Amministrazione in ordine all'applicazione di tale normativa, precisando agli artt. 23, 24, 25 e 27 le attività di vigilanza, informazione, consulenza, assistenza nonché di coordinamento di tali attività, a livello nazionale e regionale.
In tempi più recenti l’art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inteso dare concreta attuazione alle maggiori esigenze di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riservando l’individuazione “…dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, dei piani di attività e dei progetti operativi da attuare a livello territoriale”, nonché “dell'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici” ad uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Province Autonome.
In applicazione del disposto del già richiamato art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, è stato emanato il Dpcm 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2008, n. 31), che fornisce le indicazioni per la costituzione dei Comitati Regionali di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidando alle Regioni il compito di istituire detti Comitati destinatari di funzioni finalizzate a garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonché le sinergie da sviluppare.
Il ruolo e le funzioni del Comitato regionale di Coordinamento sono stati, da ultimo, recepiti nel D.lgs 9 aprile 2008, n. 81- di riordino della materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - che all’art. 7 ha incardinato detto Comitato nel sistema istituzionale della prevenzione (Capo II del Titolo I), con la finalità di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6 del richiamato Decreto Legislativo.
Nella Regione del Veneto tale organismo è stato istituito con Dgr 30 dicembre 2008, n. 4182 e con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 luglio 2009, n. 136 è stata formalizzata la nomina dei componenti, giungendo poi all’insediamento del Comitato in data 29 settembre 2009 e dell’Ufficio operativo il 2 novembre 2009.
A seguito dell’attività svolta in coordinamento tra Spisal, Drl, Inail, Inps, Arpav, VV.F. ed alla condivisione dei contenuti con le Parti sociali, l’Ufficio operativo ha elaborato il documento di “Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anno 2011” (Allegato A) che è stato approvato dal Comitato regionale di coordinamento nella seduta del 1 marzo 2011.
La richiamata programmazione per l’anno 2011 sarà attuata, a livello periferico, dai Comitati provinciali di coordinamento, che provvederanno ad elaborare un documento di programmazione dell’attività coordinata ed a rendicontare l’attività svolta all’Ufficio operativo.
Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale


Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il Dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Vista la Lr 30 novembre 1982, n. 54.
Vista la Lr 14 settembre 1994, n. 56.
Visto il Dpcm del 21 dicembre 2007.
Visto il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
Vista la Dgr 30 dicembre 2008, n. 4182.

delibera


1. di approvare il documento di “Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anno 2011”, come elaborato dall’Ufficio operativo e condiviso dal Comitato regionale di coordinamento nella seduta del 1 marzo 2011, costituente parte integrante della presente delibera (Allegato A);
2. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione Prevenzione di provvedere, tramite l’Ufficio Operativo, al monitoraggio dell’attuazione, da parte dei Comitati provinciali di coordinamento, delle linee operative definite nel provvedimento approvato;
3. di incaricare i coordinatori dei Comitati provinciali a trasmettere il report dell’attività svolta entro il mese di febbraio di ogni anno all’Ufficio operativo che, raccolti i dati, predisporrà il rapporto annuale da presentare al Comitato regionale entro il successivo mese di marzo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Allegati