Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Accordo formazione lavoro.

Soggetto interpellante

Federambiente.

Quesito

Se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

Risposta

Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni, la formazione - che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 37, c. 1 e 2; accordo Stato Regioni del 21/12/2011; accordo Stato Regioni del 25/07/2012.