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Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 12/2013





Roma, 24 ottobre 2013

All'UGL Polizia Penitenziaria



Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.



La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie:
1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
2. applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008;
3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei "riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".
Il comma 3, dell'articolo 3 prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".
Attualmente, considerato che i decreti attuativi sopra citati non sono stati emanati, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n, 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si sottolinea inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l'art. 2 del DM 388/1997 (ndr. 338/1997) stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari "le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina".
In particolare, in relazione al primo quesito, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997 (ndr. 338/1997).
In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008.
In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali