Regione Marche
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 11
Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane
B.U.R. 10 marzo 2005, n. 25

Il Consiglio regionale ha approvato
il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto del titolo quinto della Costituzione, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali, con la presente legge promuove e sostiene la cultura di prassi socialmente responsabili quali la pratica della qualità, della parità di trattamento e della non discriminazione, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e dell'etica nelle amministrazioni pubbliche, nelle organizzazioni non lucrative e d'utilità sociale (ONLUS) e nelle imprese marchigiane.
2. La Regione riconosce come inscindibili dallo sviluppo economico il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori, indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e promuove la diffusione di una cultura della responsabilità sociale, della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione.
3. I sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori, della responsabilità sociale e dell'etica, approvati dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'International labour organization (ILO) e dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), attestati dagli organismi preposti, sono promossi ed assunti dalla Regione quali indicatori per l'adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Art. 2
(Azioni positive ed interventi operativi)

1. La Regione con l'obiettivo di attuare le finalità indicate all'articolo 1:
a) promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione, del rispetto ambientale, della sicurezza dei lavoratori e alla promozione di comportamenti socialmente responsabili, a favore dei giovani e delle comunità locali, sulla base delle indicazioni della Comunità europea;
b) sostiene le piccole e medie imprese, le imprese agricole, le ONLUS, le pubbliche amministrazioni che aderiscono volontariamente a norme e certificazioni internazionali, comunitarie, nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazioni di prodotto e di servizio;
c) promuove azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, alle ONLUS, alle pubbliche amministrazioni, per progetti di implementazione di sistemi di responsabilità sociale, di qualificazioni, attestazioni e miglioramenti propedeutici al conseguimento della certificazione etica con l'esclusione di consulenze connesse alle normali attività dei soggetti interessati.
2. La verifica dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta ai sensi della lettera b) del comma 1, è condotta da organismi abilitati di parte terza.

Art. 3
(Soggetti destinatari degli interventi)

1. Destinatari degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) sono:
a) le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, artigianato, servizi, commercio, turismo, economia sociale;
b) le imprese operanti in agricoltura;
c) le pubbliche amministrazioni;
d) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) sono definite piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.
3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, le imprese devono avere l'unità produttiva interessata agli stessi ubicata nel territorio della regione.
4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.

Art. 4
(Istituzione dell'albo regionale)

1. La Regione, al fine della realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) istituisce l'albo regionale per le piccole e medie imprese, per le imprese agricole, per le ONLUS, per le pubbliche amministrazioni che promuovono ed adottano prassi socialmente responsabili così come indicato dal Libro Verde della Comunità europea.
2. L'albo è articolato in quattro sezioni rispettivamente dedicate alle piccole e medie imprese, alle imprese agricole, alle ONLUS, alle pubbliche amministrazioni.
3. L'albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato con periodicità annuale nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché quelli inerenti la gestione dell'albo stesso.

Art. 5
(Benefici a favore degli iscritti all'albo regionale)

1. L'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previste dalle normative regionali.

Art. 6
(Contributi per la certificazione di prassi socialmente responsabili)

1. La Regione concede aiuti finanziari al fine di sostenere i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 iscritti all'albo che intendono aderire ed attuare processi di certificazione di carattere internazionale, comunitario e nazionale attinenti la qualità, la parità di trattamento e non discriminazione, il rispetto ambientale, la sicurezza, la responsabilità sociale e corretta gestione delle risorse umane, il bilancio etico e la responsabilità sociale d'impresa.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale determina, sentita la competente commissione consiliare, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 7
(Promozione e verifica della diffusione della cultura della responsabilità sociale)

1. Al fine di promuovere e verificare lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione demanda la gestione di processi di promozione e verifica ad enti o associazioni impegnate in attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della responsabilità sociale.
2. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 viene effettuata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva l'atto di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale.

Art. 8
(Informazione ai giovani e ai cittadini marchigiani)

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), promuove a favore dei giovani e dei cittadini marchigiani una capillare informazione per la diffusione della cultura della qualità, della parità di trattamento e non discriminazione, del rispetto ambientale, della sicurezza, di comportamenti socialmente responsabili e dell'etica d'impresa.
2. Il Consiglio regionale determina le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale.

Art. 9
(Modalità di applicazione degli aiuti)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi e le agevolazioni previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2006, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La spesa autorizzata dal comma 1 è ripartita per l'anno 2006:
a) l'80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 6;
b) il 10 per cento per gli interventi di cui all'articolo 7;
c) il 10 per cento per gli interventi d cui all'articolo 8.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2006, nell'UPB 3.14.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo aziendale (POA).

Art. 11
(Rispetto dei contratti di lavoro)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori, loro dipendenti, condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005

IL PRESIDENTE:
(Vito D'Ambrosio)