Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 ottobre 1957
Validità: 01.10.1957 - 30.09.1958
Parti: Federazione dei Consorzi Cooperativi-Comitato Caseifici e Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Casearie-Cisl
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Trento

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Istruzione professionale.
Art. 5. - Classifica del personale.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Responsabilità.
Art. 8. - Commissione tecnica.
Art. 9. - Retribuzioni casari.
Art. 10. - Retribuzione aiuto casaro - Apprendisti e personale subalterno.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Cottimo.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Periodo d'alpeggio.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Feste nazionali e santo patrono.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 20. - Matrimonio.
Art. 21. - Chiusura stagionale.
Art. 22. - Disciplina aziendale.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Diffida.
Art. 25. - Multa.
Art. 26. - Licenziamento in tronco.
Art. 27. - Preavviso.
Art. 28. - Indennità di licenziamento.
Art. 29. - Indennità di dimissioni.
Art. 30. - Certificato di servizio.
Art. 31. - Durata.

Contratto collettivo per il personale addetto alle aziende casearie della provincia di Trento, 9 ottobre 1957

Addì 9 del mese di ottobre dell’anno 1957, in Trento, tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi [...], con l’assistenza del Comitato Caseifici aderente alla Federazione e il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Casearie Cisl [...], assistiti dal[...]l’Unione Sindacale Cisl di Trento, si è stipulato il seguente accordo da valere per il personale d’ambo i sessi, addetto alle Aziende Casearie della Provincia di Trento.

Art. 3. - Apprendistato.
Per l'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Il periodo di apprendistato non potrà comunque superare la durata di tre armi.

Art. 4. - Istruzione professionale.
In vista di agevolare l'istruzione professionale si conviene che per coloro che intendessero migliorare le loro cognizioni tecniche, frequentando corsi professionali o di perfezionamento, l’azienda concederà il tempo necessario alla frequenza di detti corsi.
Fermo restando per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto, le ore e giornate di assenza relative non saranno soggette all’obbligo della retribuzione.

Art. 5. - Classifica del personale.
[...]
È escluso dalla disciplina del presente contratto il personale che svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.

Art. 6. - Mansioni.
Sono mansioni specifiche di casaro:
a) la pesatura del latte;
b) la razionale confezionatura e stagionatura dei prodotti caseari;
c) la tenuta della contabilità nei caseifici turnari;
d) la tenuta del registro di conferimento e lavorazione del latte;
e) la pulizia giornaliera degli utensili e macchinari;
f) la più scrupolosa pulizia dei locali;
g) la vendita del latte e suoi derivati ove non venga diversamente pattuito con atto scritto.
Egli sarà inoltre tenuto all’esercizio di tutto ciò che si rende necessario per il regolare funzionamento dell’azienda.

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per tutto il personale cui è applicabile il presente contratto le prestazioni, tenuto conto delle peculiari necessità della lavorazione, si intendono eseguite in regime di orario normale.

Art. 12. - Cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri lavoratori da essi retribuiti, dovendo intendersi il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e non tra lavoratori e lavoratori.

Art. 15. - Ferie.
Il personale ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite fissato nella misura seguente:
a) dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda fino a sette anni di servizio compiuti: giorni 12;
b) da otto anni a quindici anni di servizio compiuti: giorni 14;
c) dal sedicesimo anno di servizio in poi: giorni 16.
Le giornate di ferie spettanti al personale che lavora in aziende stagionali saranno proporzionate ai mesi di effettivo servizio.
[...]

Art. 17. - Riposo settimanale.
Il personale ha diritto ad un riposo settimanale da godere, possibilmente, in coincidenza con la domenica.
In casi particolari il riposo potrà essere usufruito in due turni di dodici ore ciascuno decorrenti dalle dodici alle ventiquattro.

Art. 22. - Disciplina aziendale.
Il personale nell’ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori. Egli dovrà conservare rapporti di educazione verso i compagni e di subordinazione verso i superiori ed i soci conferenti. In armonia con la dignità del personale i superiori impronteranno i rapporti con lo stesso ai sensi di collaborazione e di urbanità.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del personale alle norme del presente contratto potranno dar luogo a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) diffida;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.

Art. 24. - Diffida.
Incorre nel provvedimento della diffida, chi si assenti arbitrariamente dal lavoro, ritardi l’inizio del lavoro o cessi dallo stesso prima di aver portato a termine tutte quelle operazioni necessarie al buon funzionamento dell’azienda.

Art. 25. - Multa.
Potrà essere inflitta la multa da L. 500 a L. 5000 al personale che sia recidivo nelle mancanze indicate all’art. 22, si presenti in servizio in stato di ubriachezza e quando sia responsabile di guasti ai macchinari imputabili a sua negligenza.
[...]

Art. 26. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento in tronco, con la perdita della completa indennità di cui all’art. 28 potrà essere adottata nei casi più gravi e precisamente:
[...]
b) per gravi atti di immoralità commessi, nei locali dell’azienda;
c) per atti di grave insubordinazione nei confronti dei superiori o della direzione aziendale;
d) in caso di comprovata responsabilità per danni arrecati alla produzione riconosciuti dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 8.
[...]