Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 luglio 1960
Validità: campagna 1960
Parti: Gruppo Provinciale degli Industriali Trebbiatori e Sindacato Provinciale della Federazione dei Braccianti e salariati Agricoli-Camera confederale provinciale del lavoro-Cgil, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli-Unione sindacale provinciale-Cisl, Sindacato Provinciale-Uil-Terra-Camera sindacale provinciale-Uil e Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale, dei braccianti e salariati agricoli-Unione provinciale del lavoro-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Tariffe salariali.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 4. - Mano d'opera forestiera.
Art. 5. - Alloggio.
Art. 6. - Vitto od indennità sostitutiva.
Art. 7. - Indennità di percorso.
Art. 8. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi nella provincia di Catanzaro, 2 luglio 1960

In Catanzaro, presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali, il giorno 2 luglio 1960, tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Trebbiatori [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione dei Braccianti e salariati Agricoli [...], con l’assistenza della Camera confederale provinciale del lavoro, aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli [...], con l’assistenza della Unione sindacale provinciale, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale della Federazione Uil - Terra [...], con l’assistenza della Camera sindacale provinciale, aderente all’Uil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conti di terzi nella provincia di Catanzaro, per la campagna di trebbiatura 1960.
In Catanzaro, presso la sede dell’Associazione provinciale degli industriali, il giorno 2 luglio 1960, tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Trebbiatori [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale, dei braccianti e salariati agricoli, rappresentato dal segretario provinciale della Unione provinciale del lavoro, aderente alla Cisnal [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto di terzi nella provincia di Catanzaro, per la campagna di trebbiatura 1960.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale effettivo di lavoro è stabilito in 9 (nove) ore giornaliere.

Art. 2. - Tariffe salariali.
[...]
I suddetti salari sono comprensivi dell’indennità di contingenza, dell'indennità di caropane, di una indennità speciale o di lavoro o zona disagiata, dei compensi per gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie non godute e delle indennità di preavviso e di licenziamento.
[...]

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato dopo le nove ore giornaliere. Comunque le ore di lavoro straordinario non possono superare le due ore giornaliere e saranno eseguite soltanto a richiesta dal datore di lavoro in caso di evidenti necessità.
È lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 5.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni: domenica - 2 Giugno - 16 Giugno (Corpus Domini) - 29 Giugno - 15 Agosto e festa del Patrono della località dove si svolge il lavoro se ricade nel periodo della lavorazione.
[...]

Art. 5. - Alloggio.
Alla mano d’opera forestiera ed a quella locale che viene richiesta di pernottare sul luogo o nelle vicinanze del luogo di lavoro il datore di lavoro fornirà l’alloggio, igienico anche se rustico, rispettando lei norme igienico-sanitarie vigenti. In sostituzione dell’alloggio la ditta dovrà corrispondere al lavoratore una indennità giornaliera di L. 350. Tale trattamento verrà praticato anche in caso di sospensione del lavoro dovuto a causa di forza maggiore.

Art. 6. - Vitto od indennità sostitutiva.
Oltre alla retribuzione come stabilita negli articoli precedenti verrà corrisposto ai lavoratori, giornalmente, il seguente vitto che ricade a carico dell’agricoltore o del trebbiatore, a seconda dei casi previsti dal contratto di trebbiatura:
pane grammi 600;
minestra (di pasta e legumi) grammi 300;
olio grammi 30;
formaggio e salame grammi 100;
vino: mezzo litro per gli uomini e un quarto per le donne.
Ove non venga corrisposto il vitto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una indennità sostitutiva del vitto che si stabilisce in misura forfettaria di L. 450 giornaliere.