Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO OPERATIVO
SUGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AREA INDUSTRIALE DI TARANTO



PREMESSO

che la Città di Taranto e l’area jonica hanno una significativa connotazione industriale per la presenza di realtà produttive di rilevanti dimensioni con un elevato numero di lavoratori dipendenti diretti e indiretti;

che, negli ultimi tempi, sono occorsi, all’interno dei locali siti industriali, incidenti, alcuni mortali, che hanno interessato sia lavoratori dipendenti dalle aziende committenti, sia lavoratori appartenenti alle ditte appaltatrici di lavori;

CONSIDERATO

che nel corso delle riunioni della Conferenza provinciale permanente, tenutesi in data 7, 14 novembre 2012 e 22 marzo 2013, le problematiche della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare all’interno delle grandi industrie operanti nel territorio jonico, sono state ampiamente esaminate ed approfondite in un’ottica di incremento e rafforzamento

delle iniziative e delle attività orientate alla migliore prevenzione;
che nel corso di tali approfondimenti si è prestata specifica attenzione al numero degli incidenti, alla loro tipologia e casistica e alle specifiche modalità di accadimento;

TENUTO CONTO

che, al fine precipuo della tutela della sicurezza dei lavoratori, si è condivisa l’esigenza di attuare azioni di governance idonee a responsabilizzare l’intera platea degli attori, pubblici e privati, competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’obiettivo di ridurre ed eliminare gli infortuni grazie anche ad un continuo monitoraggio dei risultati conseguiti;

che, a tale riguardo, sono state valutate le concrete opportunità di favorire intese e collaborazioni idonee a rendere disponibile e comune, tra le Aziende interessate e gli Organismi pubblici preposti alle attività di vigilanza e di controllo, il patrimonio di conoscenza e di organizzazione del lavoro, al fine di porre in essere un’articolata, condivisa e più efficace strategia operativa di prevenzione;

che, per realizzare tali obiettivi, si è convenuto di predisporre un’intesa che, nel quadro delle rispettive competenze e responsabilità di cui sono titolari gli Organismi di vigilanza e controllo e le stesse Aziende interessate, impegni le parti firmatarie ad attivare un costante rapporto di collaborazione finalizzato all’attuazione, fra l’altro, dei seguenti interventi ed iniziative considerati prioritari:
• implementazione da parte delle Aziende firmatarie di percorsi formativi specifici ed adeguati, di avanzata qualità e significativamente mirati alla condivisione degli obiettivi della migliore tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• incremento da parte delle Aziende stesse sia dei controlli preventivi sull’organizzazione dei cantieri e sullo svolgimento delle lavorazioni, al fine di ridurre i rischi che potrebbero ingenerarsi nella fase esecutiva degli appalti con particolare riguardo ai possibili “rischi di interferenza”;
• miglioramento della conoscenza da parte degli Organismi preposti alla vigilanza e controllo, in collaborazione con le Aziende, degli andamenti infortunistici e delle relative modalità di accadimento, per apprezzare le criticità delle procedure operative ed attuare buone pratiche (best practices) da diffondere tra i lavoratori;
• approfondimento da parte dei medesimi Organismi preposti alla vigilanza e controllo, in collaborazione con le Aziende, delle potenziali criticità presenti nelle attività lavorative al fine di modificare, “ a freddo”, attraverso l’analisi sia dei “mancati infortuni” che dei “quasi incidenti”, le pratiche comportamentali aziendali e lavorative in un’ottica di migliore prevenzione;

RILEVATO

che, a tal uopo, nell’ambito delle suindicate riunioni della Conferenza provinciale permanente, è stata condivisa la costituzione di un Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, di cui al successivo Capo IV, coordinato dall’Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di Prevenzione – S.P.E.S.A.L.), Organismo cui vengono affidati compiti di orientamento, supporto, assistenza e monitoraggio nei confronti delle Aziende firmatarie, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

• maggiore qualità ed efficacia dei percorsi formativi dei lavoratori diretti e del personale delle aziende appaltatrici, nonché miglioramento delle condizioni di conoscenza dei luoghi in cui lo stesso opera (c.d. rischio da interferenza), a partire dalle attività di qualificazione e formazione dei soggetti che formano il sistema di prevenzione e protezione aziendale ed in modo particolare dei preposti, attuando, altresì, puntuali verifiche sul grado di conoscenza e di preparazione nella specifica attività antinfortunistica;
• maggiore qualità ed efficacia della formazione del personale che svolge attività di direzione e di controllo dei lavori appaltati nonché di controllo sulla effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
• verifica sui controlli relativi all’organizzazione dei cantieri e sullo svolgimento delle lavorazioni, da effettuarsi da parte delle Aziende, sia al fine di ridurre i rischi collegati alla filiera degli appalti, sia per incrementare la consapevolezza dei rischi insiti in ciascuna attività;
• monitoraggio delle lavorazioni incrementando, da parte delle Aziende, i livelli di controllo sull’organizzazione del lavoro e sulle attività svolte dalle imprese appaltatrici anche attraverso autodiagnosi permanenti delle procedure attuate e verifiche “sul campo”;
• analisi e monitoraggio sia dei “mancati infortuni” che dei “quasi incidenti” segnalati dalle Aziende, anche con l’obiettivo di conoscerne le dinamiche in un’ottica di miglioramento della prevenzione;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUS) e le successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni normative e regolamentari che fanno riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro irregolare, all’assistenza e alla formazione dei lavoratori;

in particolare l’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che pone in capo al datore di lavoro – committente gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, con particolare riferimento alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, alla reciproca informazione e alla promozione della cooperazione e del coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;

il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999;

la Legge 4 ottobre 2012, n. 171;

la Legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la Legge 3 agosto 2013, n. 89;

TUTTO CIÒ PREMESSO



Le seguenti Parti firmatarie

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Regione Puglia,
Comune di Taranto,
Provincia di Taranto,
Autorità Portuale di Taranto
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
Azienda Sanitaria Locale TA/1,
Arpa Puglia,
Confindustria di Taranto,
Inail,
Direzione Territoriale del Lavoro,
Segreterie Generali Provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL,
Il Commissario straordinario dell’ILVA SpA,
ENI SpA,
convengono quanto segue:

CAPO I
Attività formative

Articolo 1
Attività di formazione dei soggetti che costituiscono il Servizio di Prevenzione e di Protezione aziendale e dei preposti delle imprese appaltatrici

Ai fini dell’incremento della qualità e dell’efficacia della formazione del personale delle aziende appaltatrici, nonché ai fini del miglioramento delle condizioni di conoscenza dei luoghi in cui lo stesso opera (c.d. rischio da interferenza), le Aziende firmatarie del Protocollo predispongono, annualmente, uno specifico progetto formativo destinato ai soggetti che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione e ai preposti delle imprese appaltatrici, ad integrazione degli obblighi in materia di cui all’art. 37 del TUS ed in coerenza con l’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

Il programma formativo viene inviato, entro il mese di novembre di ciascun anno, al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, di cui al Capo VI, che procede alla eventuale integrazione su contenuti specifici condivisi sulla qualità dell’attività formativa proposta e alla relativa attività di monitoraggio.

Il progetto formativo dovrà indicare:
- gli obiettivi che si intendono realizzare;
- il percorso formativo previsto con la specificazione dei rischi per la salute connessi con l’attività dell’Azienda firmataria;
- le misure adottate per le attività di protezione e prevenzione;
- i rischi specifici di esposizione in relazione all’attività svolta;
- le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali esistenti in materia;
- i contenuti, le modalità organizzative e la durata della formazione;
- le modalità di verifica della validità e dell’efficacia della formazione realizzata.

Le Aziende firmatarie, d’intesa con le Organizzazioni sindacali, organizzano, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, specifici cicli formativi rivolti ai Responsabili dei Servizi di Protezione e di Prevenzione, agli Addetti ai Servizi di Protezione e di Prevenzione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

I relativi progetti formativi sono trasmessi al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento ai fini della valutazione della qualità dell’attività formativa proposta, della successiva validazione e della relativa attività di monitoraggio.

Articolo 2
Attività di formazione dei dipendenti delle imprese appaltatrici

Le Aziende firmatarie richiedono alle imprese appaltatrici, operanti all’interno dei rispettivi stabilimenti, l’attuazione di percorsi formativi condivisi dal Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, rivolti ai dipendenti, con l’elenco del personale che ha partecipato o parteciperà all’attività formativa stessa.

Analogo impegno è assunto anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Le Aziende firmatarie comunicano, trimestralmente, al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, i programmi formativi svolti dalle imprese appaltatrici in favore dei propri dipendenti, unitamente agli elenchi dei lavoratori ai quali è stata erogata la formazione, ai fini del monitoraggio e della verifica dell’efficacia delle iniziative formative realizzate.

Le Aziende firmatarie integrano i contratti d’appalto con l’inserimento di apposite clausole il cui contenuto è orientato al rispetto delle norme di sicurezza a tutela dei lavoratori e nelle quali avranno rilevanza le iniziative formative destinate al personale delle imprese appaltatrici.

Le stesse Aziende firmatarie promuovono, inoltre, per il tramite di Confindustria di Taranto, per i dipendenti delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici, l’organizzazione di corsi di formazione e di informazione, adeguati e specifici, con particolare riferimento alle attività connesse alla presenza di cantieri edili e non, agli interventi di ambientalizzazione su aree SIN e spazi confinati, sui rischi di interferenza per presenza di più imprese e su quant’altro fosse ritenuto necessario. I corsi si concluderanno con prove finali di verifica dell’apprendimento.

Le suindicate iniziative formative sono comunicate al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento per la condivisione e il monitoraggio.

Articolo 3
Attività di formazione del personale dipendente delle Aziende firmatarie

Le Aziende firmatarie trasmettono, annualmente ed entro il termine di cui all’art. 1, al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, il Piano della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto al proprio personale dipendente ai fini del relativo monitoraggio.

Il Piano definisce le figure professionali alle quali la formazione è rivolta, i contenuti dell’attività formativa, la durata in ore dell’attività formativa da svolgere, i requisiti normativi e tecnici ai quali fa riferimento il percorso formativo, gli obiettivi della stessa formazione, gli strumenti e la docenza utilizzati, le modalità di erogazione e la frequenza dei momenti formativi e, infine, la verifica dell’efficacia dell’azione formativa.

CAPO II
Attività di monitoraggio e controllo sulle lavorazioni e sulle attività

Articolo 4
Monitoraggio delle lavorazioni e delle attività svolte dalle imprese appaltatrici

Le Aziende firmatarie si impegnano a incrementare, all’interno del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), la componente dedicata alle attività di controllo e coordinamento delle imprese appaltatrici, implementando l’attività in materia di sicurezza attraverso l’adozione di adeguate misure organizzative (anche con la previsione di ulteriori operatori della sicurezza), con l’obiettivo di innalzare il livello degli effettivi controlli “sul campo” delle lavorazioni e delle attività svolte.

Nel caso di contratto in concessione ovvero di ricorso al subappalto delle opere affidate alle ditte appaltatrici, le Aziende firmatarie dovranno verificare che le ditte concessionarie e subappaltatrici – per le quali dovranno effettuare attività di controllo e coordinamento – posseggano gli stessi requisiti e capacità professionali delle aziende appaltatrici stesse.

Nell’ambito delle attività di controllo, le Aziende firmatarie:

- comunicano al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento l’elenco delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici operanti all’interno dei rispettivi siti produttivi; tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato per ogni variazione intervenuta;

- richiedono alle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici, mediante espressa clausola contrattuale, l’elenco completo del personale che verrà impiegato nei lavori con l’indicazione dei relativi dati anagrafici, della data di assunzione e della qualifica; detto elenco e ogni ulteriore relativa variazione dovranno essere trasmessi con tempestività al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento;

- d’intesa con il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, curano gli opportuni scambi di informazione con le ditte appaltatrici, utili all’eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese interessate, comunicando, in particolare:

• la regolamentazione dei controlli all’ingresso;
• l’indicazione delle figure aziendali alle quali viene affidata la responsabilità dell’esecuzione dei lavori e dei controlli;
• l’effettuazione delle procedure di ispezione nei cantieri di lavoro;
• la definizione delle verifiche ispettive in coerenza con il Sistema di Gestione della Sicurezza;
• lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori e dei preposti delle ditte dell’appalto sui rischi di carattere generale, su quelli derivanti da possibili incidenti rilevanti, sugli eventuali rischi di interferenza tra più attività svolte nello stesso ambiente di lavoro;

- favoriscono un’attiva cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che incidono sull’attività lavorativa delle ditte appaltatrici, in relazione alla tipologia delle lavorazioni oggetto dell’appalto;

- richiedono e verificano l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. n. 81/08, tenendo conto delle particolari evidenze di rischio correlate all’utilizzo di siti contaminati (aree SIN); il detto documento dovrà essere trasmesso al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, con modalità e tempi stabiliti dallo stesso Organismo;

- d’intesa con il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, implementano l’applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, assicurando il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per le attività in cui sono presenti lavoratori appartenenti alle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici;

- d’intesa con il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, controllano le procedure relative alla qualificazione tecnico – professionale dei fornitori, in modo da assicurare una più efficace verifica degli aspetti organizzativi delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, per la gestione delle problematiche relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Le attività di controllo e valutazione delle Aziende firmatarie dovranno orientarsi anche alla verifica:

• della presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come previsto dall’art. 47 del TUS;
• dell’impegno da parte delle imprese appaltatrici a fornire, a corredo della documentazione tecnico/amministrativa, i dati relativi all’andamento antinfortunistico relativo agli ultimi tre anni, nonché la documentazione sulla formazione del personale dipendente.

Gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo aziendale sono trasmessi al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, con modalità e tempi stabiliti dallo stesso Organismo.

Art. 5
Aggiornamento continuo delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalle imprese appaltatrici

Ai fini dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai mutamenti produttivi ed organizzativi che hanno rilevanza per la sicurezza dei lavoratori, le Aziende firmatarie svolgono un costante controllo sui fattori di rischio ed assicurano una continua verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese le attività svolte dalle imprese appaltatrici, mediante i Responsabili dei Servizi di Protezione e di Prevenzione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendali, secondo quanto previsto nello specifico Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale.

In particolare, le Aziende stesse concordano con il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento un programma operativo di ispezioni e verifiche sulle imprese appaltatrici e subappaltatrici necessario per esprimere, per ogni impresa considerata, una valutazione delle prestazioni sia in termini di qualità tecnica sia in materia di sicurezza.
I parametri relativi all’affidabilità delle imprese concernono, tra l’altro:
• la conformità delle stesse alle specifiche tecniche;
• il rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni;
• l’adeguatezza organizzativa;
• il mantenimento delle certificazioni dei sistemi di gestione di qualità e sicurezza;
• il modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del TUS;
• ogni ulteriore elemento utile al fine predetto purché preventivamente comunicato alle imprese interessate.

Le Aziende trasmettono al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento il Piano programmato trimestrale delle verifiche ispettive “sul campo” nei confronti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e i relativi audit per la verifica delle non conformità riscontrate.

Le Aziende medesime richiedono alle imprese che presentano criticità un Piano operativo con cronoprogramma per la realizzazione di azioni correttive, che dovrà essere trasmesso al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento per la relativa valutazione.

Le Aziende firmatarie potranno valutare la possibilità di prevedere eventuali clausole contrattuali in caso di riscontri negativi sul rispetto delle condizioni di sicurezza.

CAPO III
Monitoraggio in continuo degli eventi incidentali

Art. 6
Analisi e monitoraggio sia dei “mancati infortuni” che dei “quasi incidenti”

Le Aziende firmatarie del Protocollo trasmettono, trimestralmente, al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento:

• una dettagliata analisi degli eventi infortunistici e degli incidenti eventualmente occorsi nel trimestre di riferimento, precisando le modalità di accadimento degli stessi unitamente alle procedure operative aziendali adottate in relazione all’attività da cui è scaturito l’infortunio o l’incidente nonché le azioni correttive proposte;
• i casi di “mancato infortunio” e/o “quasi incidente” che hanno comportato la sospensione delle attività e le procedure operative previste per quelle specifiche attività.

I dati in questione, inseriti in una apposita banca dati gestita dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto, sono valutati dal Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento ai fini di osservazioni e proposte per le Aziende, con l’obiettivo di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione e di favorire, conseguentemente, la diffusione tra i lavoratori di buone pratiche (best practices) o di nuove procedure operative.

CAPO IV
Organismi di collaborazione e verifica

Art. 7
Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento

Il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento, coordinato operativamente dall’Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di Prevenzione - S.P.E.S.A.L.), è composto dai rappresentanti delle Aziende firmatarie del presente Protocollo, dai Rappresentanti dell’Inail, della Direzione Territoriale del Lavoro, dell’Arpa Puglia, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i settori ad alto contenuto specialistico di competenza nonché da rappresentanti di altri Enti per i settori e le attività che richiedono competenze specifiche. Unitamente ai rappresentanti delle Aziende firmatarie saranno invitati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competenti.

Al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento fanno capo iniziative di supporto, orientamento monitoraggio e assistenza per la realizzazione delle azioni previste nel presente Protocollo.

In particolare il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento svolge, sulla base del patrimonio informativo e scientifico messo a disposizione dalle Aziende firmatarie ai sensi delle disposizioni precedenti:

- attività di assistenza, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico, finalizzate a suggerire gli strumenti e i metodi ritenuti efficaci per favorire la riduzione dei livelli di rischio per la sicurezza dei lavoratori;

- attività di supporto e condivisione dei Piani formativi in materia di sicurezza del lavoro predisposti dalle Aziende firmatarie del Protocollo;

- attività di monitoraggio sull’andamento infortunistico, avvalendosi anche del sistema di sorveglianza dei nuovi flussi informativi INAIL - Regioni e del sistema, già validato a livello nazionale e regionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi;

- attività di analisi delle cause e della distribuzione degli infortuni gravi, mortali e dei mancati infortuni di notevole gravità o che hanno comportato il fermo delle attività al fine di fornire indicazioni utili a definire obiettivi e priorità di interventi per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

All’interno del Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento vengono garantite azioni strettamente integrate tra i componenti, al fine di una ottimizzazione delle risorse per l’incremento delle azioni di controllo e di prevenzione.

Gli incontri si terranno con frequenza almeno trimestrale od ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Alle riunioni del Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento potranno essere invitati esperti in materie attinenti i settori produttivi delle Aziende firmatarie.

Ai fini delle iniziative che fanno capo alla Conferenza provinciale permanente il Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento riferisce periodicamente sull’attività svolta.

CAP V
Impegni di Confindustria, dell’INAIL e delle Organizzazioni Sindacali

Art. 8
Impegni di Confindustria Taranto

Confindustria di Taranto si impegna a svolgere un ruolo di raccordo e di sintesi delle esigenze delle imprese industriali operanti nell’area ionica, promuovendo, tra le stesse, la diffusione del presente Protocollo ai fini della sua sottoscrizione.

Confindustria di Taranto conferma la propria disponibilità ad organizzare, avvalendosi anche del Fondo interprofessionale “Fondimpresa”, appositi corsi di formazione sulla sicurezza per le Aziende anche non associate operanti nell’indotto dell’ILVA, della Raffineria ENI e delle altre industrie firmatarie del Protocollo stesso.

Art. 9
Impegni dell’Inail

L’INAIL, in virtù del proprio ruolo di soggetto pubblico competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed Ente promotore di azioni formative in favore delle aziende – riconosciuto dal D.Lgs. 81/2008 - si rende disponibile per contribuire ad organizzare ed erogare appositi corsi di formazione, eventualmente in collaborazione con Confindustria e le Organizzazioni Sindacali.
La definizione e la programmazione di tali attività potranno trovare concreta attuazione
nell’ambito di appositi atti convenzionali tra le parti interessate.

Art. 10
Impegni delle Organizzazioni sindacali

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo si impegnano ad attivare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al fine di rendere efficace e produttivo il confronto con il servizio aziendale di prevenzione e protezione nell’azione di indirizzo dei lavoratori all’attuazione delle misure di sicurezza, anche individuali, nonché di promozione della cultura della sicurezza.

CAP VI
Disposizioni finali

Art. 11
Monitoraggio sull’AIA riesaminata

Al presente Protocollo viene allegata una specifica Appendice riguardante le attività di monitoraggio delle lavorazioni e delle attività svolte dalle imprese appaltatrici nell’ambito del Piano di adeguamento dello Stabilimento Siderurgico ILVA alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata.

Art. 12
Vigenza del Protocollo operativo

Il presente Protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza.

lì, 11 novembre 2013


APPENDICE
Monitoraggio delle lavorazioni e delle attività svolte dalle imprese appaltatrici nell’ambito del Piano di adeguamento dello Stabilimento Siderurgico ILVA alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata nonché a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 89

All’interno dello Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, dove l’attività produttiva dell’acciaio viene effettuata con un ciclo integrale che coinvolge sinergicamente più impianti in un rapporto di interdipendenza, sono previste attività di adeguamento alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrale Ambientale riesaminata, disposte con decreto del Ministero dell’Ambiente DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012 e richiamate nel Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito nella Legge 24 dicembre 2012, n. 231 e nel Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 89.

Ciò premesso, in relazione agli specifici obblighi di adeguamento degli impianti dello Stabilimento siderurgico alla prescrizioni previste dal provvedimento di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’ILVA SpA predispone e trasmette, trimestralmente, al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento:

1) il cronoprogramma degli interventi da effettuarsi, comunicando, altresì, le eventuali variazioni dello stesso;
2) il programma delle attività di controllo della sicurezza nei cantieri di lavoro da svolgere nei confronti delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori medesimi, indicando:
a) le attività ispettive e i controlli da effettuare nel trimestre di riferimento, distintamente prima dell’avvio delle attività e durante lo svolgimento delle stesse (“sul campo”). In particolare, l’ILVA, prima dell’avvio dell’attività, dovrà effettuare verifiche preliminari sui requisiti prescritti dalle normative in materia di sicurezza dei lavoratori nonché sugli adempimenti previsti per la formazione e l’informazione dei lavoratori coinvolti nei cantieri dei lavori da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici;
b) le iniziative e gli interventi previsti, trimestralmente, per il coordinamento dei lavori.
In particolare dovranno essere effettuate attività ispettive e di controllo:
• sul corretto allestimento del cantiere;
• sul mantenimento dei requisiti di sicurezza richiesti dalle norme e dalle procedure ILVA;
• sulla corrispondenza dei dispositivi di prevenzione e protezione rispetto al rischio previsto nel cantiere;
• sull’attuazione delle misure di coordinamento concordate; sull’adeguatezza ed idoneità di attrezzature, anche particolari, e dei relativi sistemi di prevenzione e protezione;
• sulla documentazione richiesta dalle norme e dalle procedure previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza ILVA;
c) il piano delle attività di formazione dei preposti dell’ILVA che seguono i lavori delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici e dei preposti di queste ultime, con riferimento particolare a tre aspetti ritenuti fondamentali:
 rischi di incidente rilevante;
 rischi generali di Stabilimento;
 procedure e norme da rispettare.

Al fine di assicurare il presidio continuativo dei cantieri AIA riesaminata, l’ILVA prevede la costituzione di un Nucleo Operativo Interno di “sicurezza cantieri”, composto da 20 tecnici ed operatori (fino ad un massimo di 100) per svolgere azioni di coordinamento, sotto il controllo e l’indirizzo del Servizio di Prevenzione e Protezione dello Stabilimento.

I tecnici e gli operatori che saranno addetti a tali attività frequentano uno specifico corso di formazione organizzato a cura dell’Azienda.

I tecnici e gli operatori di cantiere operano direttamente nelle aree interessate dagli interventi; ai tecnici sono, in particolare, affidati compiti di supervisione dei lavori, di verifica dell’applicazione delle procedure del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza, di redazione di apposite liste di controllo.

Gli stessi potranno partecipare alle riunioni di coordinamento per conoscere e valutare le misure da intraprendere per la gestione dei rischi interferenti e verificarne l’effettivo rispetto.

I tecnici del Servizio di Prevenzione e di Protezione e gli operatori del Nucleo Operativo Interno di “sicurezza cantieri” portano al braccio una fascia di colore rosso con la scritta “ Servizio di Prevenzione e Protezione” nonché indossano tute da lavoro di colore differente da quelle degli altri lavoratori dello Stabilimento.

Al termine di ogni trimestre l’ILVA, mediante audit periodici, dovrà acquisire e valutare i risultati dei controlli effettuati e trasmettere al Gruppo Integrato di Valutazione e Intervento la valutazione e la misurazione delle prestazioni delle ditte ispezionate e controllate, basate sui seguenti parametri:

1) andamento infortunistico;
2) attività di formazione/informazione dei lavoratori;
3) rilievi e anomalie emersi durante le attività di controllo effettuate;
4) eventuali misure intraprese a seguito di riscontrate anomalie; attività di formazione/ informazione effettuata dai tecnici del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

lì, 11 novembre 2013


Fonte: lavoro.gov.it