Categoria: 1958
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 maggio 1958
Validità: 01.05.1958 - 30.04.1961
Parti: Federazione Nazionale Spedizionieri-Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori, Filtat-Cisl, UilPort-Uil
Settori: Trasporti, Spedizionieri, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 5. - Categorie impiegati.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Indennità di cassa e di maneggio denaro.
Art. 13. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
Art. 14. - Lavoro straordinario.
Art. 15. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Assenze e permessi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Cessazione dei rapporto di lavoro e liquidazione.
Art. 33. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 34. - Commissioni interne e delegati d’azienda.
Art. 35. - Norme speciali.
Art. 36. - Norme generali.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 38. - Sostituzione degli usi.
Art. 39. - Controversie.
Art. 40. - Decorrenza s durata del contratto.
Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° maggio 1958

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, 23 maggio 1958

L’anno millenovecentocinquantotto, il giorno 23 del mese di maggio in Roma, nella sede della Confederazione generale del traffico e dei trasporti, tra la Federazione Nazionale Spedizionieri [...], con l’intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti [...], la Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (Uil-Port) [...], con l’intervento dell’Unione Italiana del lavoro (Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale impiegatizio alle dipendenze delle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, delle agenzie di corrieri, dei corrieri e delle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto.
Conseguentemente questo contratto non si applica alle imprese di autotrasporto che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti, anche padroncini).
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1° maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
[...]

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento delle ore prestate in più con la retribuzione oraria maggiorata del 20 %.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più, fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione globale mensile, senza maggiorazione di straordinario, divisa per 180.
Gli impiegati addotti alle macchine contabili (per le macchine elettro-contabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di perforazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all’uso delle medesime per più di 6 ore giornaliere.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923. n. 1955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, «quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi»; personale, quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salvo l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 13, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata poi1 il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi d’impedimento.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall’impiegato che goda il riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d’impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 8.
È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 10 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali il riposo cade in altro giorno, per i quali è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
[...]

Art. 18. - Ferie.
L'impiegato non in prova, ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di:
15 giorni di calendario per gli impiegati fino a 2 anni di anzianità;
20 giorni di calendario per gli impiegati con oltre 2 anni fino a 10 anni di anzianità;
25 giorni di calendario per gli impiegati con oltre 10 anni fino a 15 anni di anzianità;
30 giorni di calendario per gli impiegati con oltre 15 anni di anzianità.
[...]

Art. 19. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a sue spese contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale esterno. È esterno, a questi effetti. il personale che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell’ufficio.
[..]

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la intera retribuzione globale mensile per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 22. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dal principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei riguardi dell’impiegato colpevole di infrazioni alla disciplina ed agli altri doveri d’ufficio. anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento, di cui alla lettera f), potrà infine essere adottato ogni volta che le gravi infrazioni di cui al punto precedente siano state tali da arrecare danno materiale o grave danno morale all’azienda.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità in cui sia incorso l’impiegato, le quali potranno essere perseguite in ogni altra sede competente.

Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo. saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni. .sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 34. - Commissioni interne e delegati d’azienda.
La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali intervenuti e di quelli che interverranno successivamente.

Art. 35. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 36. - Norme generali.
Per quanto non regolato nel presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 39. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione della azienda, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.