Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 01.07.1960 - 31.12.1963
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Lecce e Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Filam-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Lecce-Fisasca-Cisl, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Uilam-Uil
Settori: Commercio, Ristorazione, Lecce

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Tabella degli stipendi e dei salari.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Lecce, 1 agosto 1960

L’anno 1960, il giorno 1 del mese di agosto, in Lecce presso la Sede dell’Associazione Provinciale dei Commercianti, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Lecce [...], e il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi, aderente alla Filam della Cgil [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Lecce della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - Fisasca aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderente alla Uilam della Uil [...], si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale al CCNL del 15 maggio 1959, da valere per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Lecce.

Art. 1.
Le aziende interessate sono attribuite, a tutti gli effetti del presente accordo, alle categorie risultanti dalle rispettive licenze di esercizio.

Art. 3.
In relazione a quanto disposto nell’art. 9 del CCNL, si conviene che:
negli esercizi di 1ª e 2ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di tre;
negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di due.

Art. 4.
Con riferimento all’art. 17 del CCNL, dall’orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti, che è fissato in ragione di mezz’ora per ogni pasto.

Art. 9.
L’indennità sostitutiva del vitto, prevista dall’art. 51 del CCNL è fissata nella misura di L. 250 per i due pasti giornalieri.

Art. 15.
Per le vertenze di lavoro è obbligatorio il tentativo di conciliazione fra le Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 16.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti si richiamano al CCNL stipulato il 15 maggio 1959.