Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 2 agosto 1960
Validità: 01.08.1960 - 30.11.1962
Parti: Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie e Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, Sindacato Provinciale della Federestrattive-Cisl, Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Miniere e Cave-Uil e Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive-Cisnal
Settori: Chimici, Miniere, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Giorni festivi.
Art. 2. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio.
Art. 3. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Catanzaro, 2 agosto 1960

L’anno millenovecentosessanta il giorno due del mese di agosto in Catanzaro, presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali, tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro, aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale della Federestrattive Cisl [...], con l’assistenza della Unione Sindacale Provinciale, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Miniere e Cave [...], con l’assistenza della Camera Sindacale Provinciale, aderente all’Uil [...], è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all’industria mineraria.
L’anno millenovecentosessanta il giorno due del mese di agosto in Catanzaro, presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali, tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’assistenza dell’Unione Provinciale del Lavoro Cisnal [...], è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all’industria mineraria.

Art. 2. - Lavori compiuti in condizioni di speciale disagio.
In applicazione dell’art. 54 ed ai sensi dell’art. 15 del contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 le parti convengono che, qualora da una o più Organizzazioni sindacali dei lavoratori vengano segnalati casi di lavoro contemplati nel citato art. 15 del contratto nazionale, che si verifichino presso aziende dell’industria mineraria operanti in provincia, si incontreranno entro un mese della segnalazione ai fini dell’eventuale determinazione di percentuali di aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo da corrispondere agli operai addetti a tali lavori.
Le parti poi, presa in particolare esame la situazione della miniera di zolfo «Comero» in territorio del Comune di Strongoli, sempre in riferimento al citato art. 15 del contratto nazionale, stabiliscono che agli operai di detta miniera venga corrisposta dall’azienda esercente la miniera stessa una «indennità di disagio» da computare sui minimi di paga base contrattuale e sull'indennità di contingenza nelle seguenti misure percentuali:
8 % per gli operai addetti all’esterno;
8 % per gli operai addetti all’interno, da calcolarsi in base ad un orario convenzionale di 8 ore;
10 % per gli operai all’interno addetti ai riflussi, da calcolarsi ugualmente in base ad un orario convenzionale di 8 ore.

Art. 3. - Decorrenza e durata.
Il presente accordo va in vigore dal 1° agosto 1960 e segue le sorti del contratto nazionale del 27 novembre 1959.