Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 giugno 1954
Validità: 01.06.1954 - 31.05.1956
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca, Unione Sindacale Provinciale di Lucca
Settori: Chimici, Miniere, Sabbia silicea, Lucca

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne.
Art. 4. - Trattamento delle donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Mansioni promiscue.
Art. 10. - Definizione della retribuzione.
Art. 11. - Conteggio della paga.
Art. 12. - Trasferte.
Art. 13. - Trasferimenti.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Indennità particolare per gli autisti esercenti mansioni discontinue chiamati a compiere operazioni di carico e scarico.
Art. 16. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 17. - Lavoro a turno.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 22. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 23. - Riposo settimanale.
Art. 24. - Trattamento di festività.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Interruzione di anzianità.
Art. 32. - Premio di anzianità.
Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 34. - Visite d’inventario.
Art. 35. - Risarcimento danni
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte. Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 43. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 44. - Mense.
Art. 45. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 46. - Pronto soccorso.
Art. 47. - Previdenze sociali.
Art. 48. - Regolamento interno di azienda.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Cariche sindacali.
Art. 51. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 52. - Accordi interconfederali.
Art. 53. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 55. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli operai addetti all’industria dell’estrazione della sabbia silicea nella provincia di Lucca, 28 giugno 1954

Addì 28 giugno 1954, presso la Sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca [...], con l’intervento di una Delegazione di industriali della categoria interessata [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca [...], con l’intervento della Camera Mandamentale del Lavoro di Viareggio e di una Delegazione di lavoratori interessati [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Lucca [...], con l’intervento dell’Unione Sindacale Mandamentale di Viareggio e del Libero Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive e di una Delegazione di lavoratori interessati [...], si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dell’estrazione della sabbia silicea nella Provincia di Lucca, contratto che è composto di n. 55 articoli già siglati dalle parti stipulanti e che si intendono riportati a fare parte integrante del presente verbale.
Per quanto riguarda la parte salariale del suddetto contratto di lavoro non si rileva la necessità di fare alcuna precisazione poiché esistono già, per le categorie, le tabelle provinciali che sono le seguenti:
[...]

Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne.
Per l’ammissione al lavoro delle donne valgono le disposizioni di logge.

Art. 4. - Trattamento delle donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e parità di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 5. - Visita medica.
All’atto dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Apprendistato.
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed accordi interconfederali.

Art. 8. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua quantica purché non comportino una diminuzione del suo salario.
[...]

Art. 14. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è regolato dalle norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è di un massimo di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali.
L’Azienda deve esporre in luogo accessibile una tabella indicante l'orario di lavoro (inizio, intervalli e termine).

Art. 15. - Indennità particolare per gli autisti esercenti mansioni discontinue chiamati a compiere operazioni di carico e scarico.
Qualora per lo svolgimento di più mansioni venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro degli autisti rientra nelle limitazioni di legge previste in 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Nel caso in cui gli autisti dovessero compiere operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare, che non dovrà comunque essere corrisposta nel caso in cui si verificasse la condizione prevista al precedente comma e cioè che l’orario di lavoro rientri nelle limitazioni di legge.

Art. 16. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre gli orari normali di cui all’art. 14 (orario di lavoro) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norme di legge, fermo restando quanto previsto nell’art. 23 (riposo settimanale).
L’operaio è tenuto a prestare - su richiesta dell’Azienda - nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 17. - Lavoro a turno.
L’Azienda potrà stabilire dei turni di lavoro. Gli operai dovranno prestare l'opera loro nel turno loro stabilito. Essi potranno essere avvicendati in turni anche ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte.
Per il lavoro eseguito in ore notturne comprese in turni periodici, non competono all'operaio le percentuali di maggiorazione previste dall’art. 16 per il lavoro notturno.
Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano nei suddetti turni, sulla retribuzione normale degli stessi sarà applicata una maggiorazione in ragione del 10 % per le ore lavorate di notte.
Restano ferme le norme previste dagli artt. 23 e 24 per quanto riguarda il riposo settimanale ed i giorni festivi.
Per le operaie che lavorano a turno con orario continuativo di 8 ore giornaliere si conviene che la durata del riposo intermedio previsto dalla legge è ridotta a 30 minuti, che dalle Aziende saranno retribuiti.

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Nel caso che l’Azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, valgono le norme di cui appresso.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio del lavoro, le relative tariffe di cottimo.
[...]
L’operaio che lavora a cottimo alle dipendenze di una azienda non può assumere in proprio altri operai direttamente da lui retribuiti
[...]
Eventuali controversie nell’applicazione delle norme contenute nel presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie di lavoro di cui all’art. 54.

Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio ai suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 22. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione e di interruzione di lavoro regolate dal precedente articolo nonché di quelle relative a sospensioni concordate tra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di due ore al giorno e si effettui entro i 12 giorni lavorativi susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 23. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Nei casi in cui è ammessa la prestazione di lavoro nel giorno domenicale. é dovuto il riposo compensativo in altri giorni della settimana.
Gli operai ai quali venga richiesta la prestazione in giorno domenicale, dovranno essere preavvisati almeno 24 ore prima.
Qualora il preavviso non avvenga nel termine anzidetto e lo spostamento della giornata di riposo compensativo non sia comunicato almeno 24 ore prima, agli operai sarà corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Analogo trattamento dovrà essere praticato agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ed ai turnisti ai quali venga richiesta la prestazione di lavoro nel giorno destinato al riposo compensativo.

Art. 25. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di un anno presso l'Azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera nella misura di:
12 giorni (96 ore) per i primi sei anni di servizio:
14 giorni (112 ore) per gli anni dal 7° al 15°;
16 giorni (128 ore) per gli anni oltre il 15°.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Per le operaie in stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge.

Art. 28. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o malattia, l’azienda dovrà esaminare l'opportunità di occupare l’operaio con mansioni adeguate alle nuove capacità con il salario proprio alle sue nuove mansioni.
[...]

Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda da parte sua dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare quanto ha dato in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi a far segnare sul libretti di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 38.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che:
[...]
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute (sempreché nella mancanza non si riscontri una insubordinazione) o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione:
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate od a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 38.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]

Art. 44. - Mense.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 45. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni o docce, l’installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 19, 25 e 28 del regolamento generale per l’igiene del lavoro. Nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dell’operaio i mezzi protettivi come guanti, stivali, indumenti impermeabili, occhiali, ecc.

Art. 46. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederti a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 48. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto Lo schema di esso sarà preventivamente esaminato con la Commissione interna o il Delegato di impresa, ove esistano

Art. 49. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia

Art. 52. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto ove questo non disponga espressamente.

Art. 53. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali

Art. 54. - Reclami e controversie.
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni centrali in caso di mancato accordo fra le Organizzazioni locali stipulanti.