Categoria: 1953
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1953
Validità: 16.12.1953 - 31.12.1956
Parti: Acri e Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie
Settori: Credito Assicurazioni, Casse di risparmio, ecc., Funzionari

Sommario:

Norme generali
Art. 1.
Art. 2.
Capitolo I Classificazione e assunzione
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Capitolo II Doveri del funzionario
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Capitolo III Trattamento economico
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Capitolo IV Orario di lavoro - Assenze - Ferie e licenze
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Capitolo V Malattia - Aspettativa
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Capitolo VI Servizio militare
Art. 46.
Capitolo VII Anzianità convenzionale

Art. 47.
Capitolo VIII Missioni e trasferimenti
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Capitolo IX Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Capitolo X Disposizioni disciplinari
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Capitolo XI Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i funzionari delle casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª categoria ed enti equiparati, 16 dicembre 1953

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno millenovecentocinquantatrè in Roma, tra l’Associazione fra lo Casse di Risparmio Italiani (Acri) [...] e la Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie [...], si è stipulato l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di la categoria ed Enti equiparati.

Norme generali
Art. 1.

Le norme di cui al presente Contratto Collettivo disciplinano il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di la categoria ed Enti equiparati, tutti genericamente denominati Istituti, ed i rispettivi Funzionari.
Esse sostituiscono, a tutti gli effetti le norme relative al rapporto di lavoro della categoria Funzionari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 28 febbraio 1941 tra la Federazione Nazionale delle Casse di Risparmio, la Federazione Nazionale dei Lavoratori dipendenti da Casse di Risparmio ed Enti assimilati e la Federazione Nazionale dei Funzionari delle Aziende del Credito, della Assicurazione e dei Servizi Tributari.
Le norme del presente Contratto non si applicano:
a) ai Funzionari espressamente assunti per i servizi di Esattoria, Tesoreria p Ricevitoria;
b) ai Funzionari espressamente assunti e normalmente adibiti alle gestioni speciali dell'istituto non aventi una diretta relazione con l’esercizio della funzione creditizia.
A titolo esemplificativo si citano: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense.

Art. 2.
La classificazione delle dipendenze foranee è di competenza dell'istituto. Di essa dovrà farsi menzione nei contratti integrativi aziendali.

Capitolo I Classificazione e assunzione
Art. 3.

Appartiene alla categoria Funzionari il personale che riveste un grado gerarchico superiore al più alto grado della categoria impiegati, svolge effettive mansioni di concetto con specifica e diretta responsabilità e, di regola, ha alle proprie dipendenze un adeguato numero di impiegati.
Nei contratti integrativi verranno accertate le qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, danno diritto all’inquadramento nella categoria Funzionari.
Nei contratti integrativi la categoria potrà essere suddivisa in gradi.
Il numero dei posti di organico e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati nei contratti integrativi. Tale numero potrà essere variato dall’Istituto in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Art. 5.
Il limite minimo di età per l’assunzione è di 25 anni compiuti e il limite massimo di anni 40, salvo le deroghe espressamente stabilite dalle disposizioni di legge.
Per essere assunto il Funzionario deve risultare di sana costituzione fisica da accertare dal medico di fiducia dell’istituto.

Art. 7.
In caso di assunzione la durata dell’esperimento non può superare i 12 mesi.
[...]
La conferma in servizio è subordinata all’attestazione di sana costituzione fisica del Funzionario da accertare mediante visita medica effettuata da un sanitario di fiducia dell’istituto.
[...]

Capitolo II Doveri del funzionario
Art. 11.

Il Funzionario ha il dovere di dare all’istituto una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori e le norme del presente Contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie di ufficio e di svolgere attività o tenere condotta contrarie agli interessi dell’istituto o comunque incompatibili con i doveri di ufficio.
[...]

Art. 14.
Gli incaricati dei servizi di cassa (cassieri), la presenza dei quali sia necessaria per la estrazione di valori, non debbono assentarsi dalla residenza abituale senza autorizzazione dell’istituto. Solo in caso di urgente necessità possono prescindere da tale autorizzazione, dando però all’istituto immediato avviso della loro assenza.

Art. 15.
Il capo del servizio o dell'ufficio o della dipendenza, o chi ne fa le veci, è responsabile della disciplina e del regolare svolgimento - delle operazioni compiute nel servizio, ufficio o dipendenza cui è preposto.

Art. 16.
Il Funzionario deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza della sua categoria. È tenuto a coadiuvare e a supplire altri Funzionari, anche se di grado inferiore e in uffici diversi da quello di appartenenza, a seconda delle esigenze di servizio e delle conseguenti disposizioni dell’istituto.
[...]

Art. 17.
Il Funzionario è responsabile delle perdite e dei danni arrecati all'istituto per sua colpa o negligenza, in ordine alle vigenti disposizioni di legge.

Capitolo IV Orario di lavoro - Assenze - Ferie e licenze
Art. 27.

L'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali.
L'orario giornaliero, nei primi cinque giorni della settimana, è suddiviso in due periodi con intervallo fra il primo e il secondo periodo di due ore. Nelle piazze in cui particolari ragioni lo rendessero necessario, l’intervallo potrà essere anche superiore alle due ore con un massimo di tre.
Nella giornata di sabato e nei giorni semifestivi, l'orario non può superare le cinque ore.
È in facoltà dell’istituto di spostare entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell’intervallo fra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l’inizio e il termine del lavoro per i Funzionari addetti a particolari servizi.
Ai Funzionari non spetta alcun compenso per il lavoro prestato, anche su richiesta dell’istituto, oltre l’orario normale.
Nota a verbale all’art. 27.
Limitatamente al periodo estivo potrà essere effettuato un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

Art. 28.
I Funzionari adibiti a sistemi contabili meccanografici dovranno venire avvicendati nel lavoro mediante adeguati turni periodici.
L’orario di lavoro per i Funzionari del pegno, addetti alla stima degli oggetti preziosi, deve essere regolato in modo da consentire l'espletamento di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni di visibilità.

Art. 31.
Al Funzionario spetta di diritto ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata ò di giorni 30.
Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[...]

Art. 32.
I turni delle ferie vengono stabiliti dalla Direzione dell’istituto la quale, compatibilmente con le esigenze del servizio, darà la precedenza al Funzionario avente necessità di riposo per motivi di salute e terrà conto dei desideri degli interessati, anche in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Le ferie, per esigenze di servizio o su richiesta del Funzionario, possono essere frazionate in due periodi annuali.

Capitolo V Malattia - Aspettativa
Art. 37.

Il Funzionario che sia rimasto assente dal servizio per malattia o infortunio, non può essere riammesso in servizio se non previa visita medica dalla quale risulti che le condizioni di salute sono tali da consentirgli di riprendere regolarmente il lavoro.

Capitolo X Disposizioni disciplinari
Art. 61.

Le mancanze ai propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:
a) l'ammonizione scritta del Direttore;
b) la nota di biasimo del Presidente;
c) la deplorazione scritta del Consiglio di Amministrazione;
d) la soppressione totale o parziale delle mensilità di bilancio;
e) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di due mesi;
f) la retrocessione ai gradi o alla categoria inferiori, con conseguente diminuzione degli emolumenti;
g) la dispensa dall’impiego;
h) la destituzione.
[...]

Art. 63.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla natura e gravità della mancanza ed al grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati nell’art. 61, tenendo presente la condotta abituale e la eventuale recidività di chi ha mancato.
[...]
Al Funzionario sospeso dal servizio è interdetto l’accesso agli uffici.

Art. 65.
Nei casi urgenti il Direttore dell’istituto o chi ne fa le veci può sospendere dall’ufficio i colpevoli di gravi mancanze, in attesa del provvedimento disciplinare.

Art. 66.
È in facoltà dell'istituto di deliberare la dispensa dall'impiego:
a) quando la qualifica di insufficiente si è ripetuta per tre anni consecutivi;
b) quando al Funzionario, nel periodo di cinque anni, sia stata applicata per due volte la punizione di cui alla lettera e) dell’art. 61.

Art. 69.
La destituzione prevista alla lettera h) dell’art. 61 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Disposizioni finali e transitorie
Art. 87.

Ai fini di conservare al presente CCNL il compito principale di costituire una regolamentazione uniforme del rapporto di lavoro della intera categoria, i contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal presente CCNL Solo in via eccezionale detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata o diversamente disciplinata dal presente CCNL a condizione che tale regolamentazione sia giustificata dall’esistenza di situazioni già in atto nell’istituto.