Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 1956
Validità: 07.12.1956 - 31.12.1958*
Parti: Assicredito e Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie
Settori: Credito Assicurazioni, Banche, Assicredito, Funzionari
Sommario:
Capitolo I Qualifica di funzionario Art. 1. Capitolo II Assunzione e nomina dei funzionari Art. 2 Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Capitolo III Doveri e diritti del funzionario Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Capitolo IV Trattamento economico Art. 12. Art. 13. Capitolo V Anzianità convenzionali Art. 14. Art. 15. Capitolo VI Festività - Assenze - Ferie Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Capitolo VII Malattie ed infortuni Art. 24. Art. 25. Art. 26. Capitolo VIII Servizio militare Art. 27. Art. 28. Art. 29. Capitolo IX Missioni e trasferimenti Art. 30. Art. 31. Art. 32. |
Art. 33. Art. 34. Art. 35. Capitolo X Note caratteristiche Art. 36. Capitolo XI Provvedimenti disciplinari Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Capitolo XII Cessazione del rapporto di lavoro Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Capitolo XIII Disposizioni transitorie e di attivazione Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Allegati Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Allegato A |
Contratto collettivo nazionale per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, 7 dicembre 1956
Il giorno 7 dicembre 1956 in Roma: tra l’Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) [...] e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro tra le Banche di interesse nazionale, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, le Banche di credito ordinario, le Banche popolari, i Banchieri, gli Istituti e le Società finanziarie (in quanto si tratti di Aziende socie ordinarie dell'Assicredito) ed i propri Funzionari.
Capitolo I Qualifica di funzionario
Art. 1.
Ai fini del presente contratto sono Funzionari;
1) coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza dell’Azienda, con le eccezioni di cui al penultimo comma del presente articolo, che non siano qualificati Dirigenti a norma degli accordi fra l’Assicredito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito Finanziarie:
2) coloro ai quali è conferita dall’Azienda - con dichiarazione esplicita - la qualifica di Funzionario anche senza specificazione di grado;
3) coloro i quali, se anche non hanno facoltà di firma, sono preposti ad agenzie di città;
4) coloro che, se anche non hanno facoltà di firma, sono preposti a filiali, comunque denominate, il cui personale, oltre il capo, è costituito da almeno tre elementi, senza tener conto del personale di fatica.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto:
а) gli impiegati ai quali è conferita la facoltà di firma per quietanze e girate dei recapiti di cassa e delle cambiali;
b) coloro che sono preposti a filiali - comunque denominate; escluse le agenzie di città - il cui personale, oltre il capo, è costituito da non più di due dipendenti senza tener conto del personale di fatica.
Presso la Banca Nazionale del Lavoro ed il Monte di Paschi di Siena l’appartenenza alla categoria dei Funzionari anziché dai criteri sopra indicati si desume dagli elenchi allegati (n. 1 e n. 2).
Capitolo II Assunzione e nomina dei funzionari
Art. 2
Spetta all’Azienda di determinare, in via generale per casi singoli, i requisiti di capacità e di idoneità per la assunzione o la nomina dei Funzionari.
[...]
Capitolo III Doveri e diritti del funzionario
Art. 8.
Il Funzionario ha il dovere di dare all’Azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa secondo le direttive della Azienda stessa e le norme del presente contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda, o comunque incompatibili con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di fare parte di Commissioni delle imposte e di Organismi fiscali in genere.
Art. 10.
I Funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori non devono assentarsi dalla residenza senza autorizzazione della direzione. Solo in caso di urgente necessità i Funzionari interessati possono prescindere da tale autorizzazione, dando però alla direzione immediato avviso della loro assenza.
Capitolo VI Festività - Assenze - Ferie
Art. 18.
Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il Funzionario ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico.
Previo accordo con la direzione il Funzionario può fruire dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi altra epoca dell’anno.
La durata del periodo di ferie è così stabilita:
fino a 5 anni di anzianità, giorni 25;
oltre i 5 anni di anzianità, giorni 30.
[...]
Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali è di giorni 30 dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione in servizio, mentre durante l’anno in cui detti Funzionari sono stati assunti spettano rispettivamente 25 o 15 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
[...]
Art. 20.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, si darà la precedenza ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro; per gli altri Funzionari si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio.
La direzione, solo per particolari esigenze di servizio può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non può essere inferiore a 20 giorni.
La direzione può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del Funzionario di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dalla interruzione che il Funzionario dimostri di avere sopportato.
[...]
Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.
[...]
Art. 21.
Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati e agli invalidi di guerra, per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera Nazionale di assistenza, non si computano come ferie.
Capitolo VII Malattie ed infortuni
Art. 25.
L'azienda ha facoltà di accertare con proprio medico di fiducia l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso.
In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario della Azienda è chiamata a decidere una commissione composta di tre sanitari, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo dai primi due.
In caso di mancato accordo il terzo sanitario è nominato dall'Ordine provinciale dei medici.
Capitolo XI Provvedimenti disciplinari
Art. 37.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;
d) la retrocessione di grado e l’eventuale assegnazione a categoria inferiore, con la conseguente diminuzione del trattamento economico. In questo caso il Funzionario - entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione - potrà optare per la risoluzione del rapporto di impiego con la corresponsione del trattamento di cui all’art. 46;
c) il licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità.
Art. 38.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati nell'articolo precedente.
Art. 39.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Azienda - in attesa ili deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del Funzionario dal servizio per il tempo strettamente necessario.
[...]
Art. 40.
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera e) dell'art. 37 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Capitolo XIII Disposizioni transitorie e di attivazione
Art. 64.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità, ai fini della estensione del presente contratto ai Funzionari che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendano da Aziende tenute alla osservanza del contratto stesso.
Allegati
Allegato n. 1
Presso la Banca Nazionale del Lavoro sono considerati Funzionari i dipendenti ai quali è conferita dall'Amministrazione una delle seguenti qualifiche previste dall’ordinamento gerarchico interno: Ispettori Superiori di II cat., Condirettori di Sede Direttori di II categoria; Ispettori di I cat.. Condirettori di I cat.; Ispettori di II cat., Vice Direttori di Sede; Ispettori aggiunti, Vice Direttori di I cat.; Vice Direttori di II cat.; Vice Ispettori, Funzionari di I cat.; Funzionari di II cat.
Allegato n. 2
Presso il Monte dei Paschi di Siena rivestono la qualifica di Funzionario i dipendenti appartenenti ai gradi dal IV al VII compreso, nelle rispettive qualifiche per ciascuno dei predetti gradi considerate.
* Prorogato al 31 dicembre 1959 con accordo 20 luglio 1959