Categoria: 2001
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Tipologia: CCRIL
Data firma: 10 dicembre 2001
Validità: 31.12.2003
Parti: Fedal-Confartigianato, Fiaal-Cna, Fna-Casa, Claai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentare, Artigianato, Marche
Fonte: archiviocontrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa.
Art. 1 - Sistema informativo.
Art. 2 - Osservatorio.
Art. 3 - Formazione professionale.
Art. 4 - Ambiente di lavoro e qualità dei prodotti.
Art. 5 - Previdenza complementare.
Art. 6 - Orario e flessibilità.
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Salario - E.R.V.
Art. 9 - Clausola di rinvio
Art. 10 - Decorrenza e durata

Accordo per il contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare artigiano delle Marche

Addì, 10 Dicembre 2001, tra i rappresentanti delle Associazioni artigiane regionali delle Marche: Fedal-Confartigianato, Fiaal-Cna, Fna-Casa, Claai e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali delle Marche: Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, si è stipulato il Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL 23/11/98.

Premessa.
Le Parti considerano il comparto artigiano, ed al suo interno il settore alimentare, una componente essenziale per l'economia e la società regionale, ai primissimi posti a livello nazionale per incidenza sugli indicatori economici ed occupazionali. L'attuale fase economica, caratterizzata principalmente dai processi di globalizzazione dei mercati e di innovazione tecnologica, pone nuove e impegnative sfide al sistema produttivo regionale, ed in particolare all'artigianato. In questo ambito, l'intero comparto alimentare è stato coinvolto in un forte processo di riorganizzazione per effetto dei cambiamenti intervenuti sia nell'orientamento dei consumatori che dal ruolo sempre più consistente esercitato dalla grande distribuzione.
In questa logica è decisiva la capacità innovativa e di competizione nei mercati delle singole imprese e del sistema nel suo insieme. Qualità di processo e di prodotto, trasferimento di tecnologie, valorizzazione delle risorse umane, managerialità nella gestione, sostegno alla commercializzazione sono le condizioni essenziali da affermare per vincere le sfide competitive. Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario il rilancio di una politica finalizzata al consolidamento del settore, che passa: attraverso la concertazione di interventi pubblici di sostegno e servizi per la certificazione e attraverso la contrattazione e la gestione di iniziative dirette da parte delle forze sociali.
In questo senso, le Parti condividono la necessità di rafforzare e qualificare le iniziative delle strutture bilaterali nate dalla contrattazione.
Nella gestione concreta delle politiche finalizzate allo sviluppo è necessario garantire una adeguata valorizzazione dell'artigianato e della piccola impresa, in particolare per le potenzialità occupazionali in esse presenti, per favorirne il consolidamento, i processi d'innovazione e qualificazione, auspicando le modifiche normative che consentano di aumentare l'occupazione nel settore, con particolare riferimento all'apprendistato.
Le Parti concordano che nell'ambito dei rispettivi e distinti ruoli di rappresentanza, è importante realizzare ed estendere momenti di confronto e iniziative congiunte per il conseguimento dei comuni obiettivi a favore dei lavoratori e delle imprese del settore.

Art. 1 - Sistema informativo.
Le Parti concordano su un sistema organico di relazioni sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato del settore alimentare e della panificazione, con l'obiettivo del raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un processo di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane.
Pertanto, su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno una volta all'anno, si effettueranno incontri a livello regionale e/o di bacino per valutare congiuntamente:
l'andamento produttivo dei varie specializzazioni che compongono il settore;
• la consistenza delle imprese artigiane suddivise per specializzazione;
• la dinamica occupazionale anche riferita alle professionalità, all'inquadramento e al genere;
• la dinamica congiunturale e commerciale delle imprese;
• l'attività formativa e i relativi fabbisogni, con una valutazione sulla formazione effettuata;
• i processi di innovazione tecnologica;
• le iniziative volte a promuovere la certificazione di qualità dei prodotti
• l'ambiente di lavoro e l'impatto sul territorio;
• le eventuali situazioni di crisi, di area o di specializzazione;
• la gestione degli orari e l'utilizzo degli impianti;
• le iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e del lavoro nero nel settore.

Art. 2 - Osservatorio.
Per contribuire a dare compiuta attuazione al sistema di relazioni previsto all'articolo precedente, l'Osservatorio dell'Ebam fornirà in tempi brevi alle Parti firmatarie il presente contratto, di norma a cadenza annuale, i seguenti dati relativi al settore:
• andamento degli indicatori economici disponibili (quali fatturato, produttività, valore aggiunto, prezzi, costo materie prime, investimenti;
• andamento degli indicatori del lavoro disponibili (quali occupati, qualifiche, livelli retributivi, regimi d'orario, lavoro straordinario, cfl, apprendistato, contratti a termine ed interinali, utilizzo del Fondo sostegno al reddito);
• andamento degli indicatori strutturali (quali numero imprese con dipendenti, distribuzione per addetti e dimensione media).
L'Osservatorio fornirà inoltre tutta la documentazione da esso prodotta (bollettini quadrimestrali, rapporti congiunturali, approfondimenti tematici e settoriali) ed organizzerà periodicamente incontri con le organizzazioni di categoria per discutere sui risultati e sull'attività di ricerca.

Art. 3 - Formazione professionale.
In considerazione dell'evoluzione tecnologica delle imprese, dell'accresciuta complessità del sistema e delle conseguenti esigenze di avvalersi sempre più di professionalità adeguate al processo produttivo e, considerando il valore del patrimonio professionale e formativo costituito dall'impresa artigiana, le Parti contribuiranno ad individuare obiettivi e programmi inerenti principalmente:
• l'individuazione dei fabbisogni formativi di settore;
• la promozione di azioni formative specifiche, anche con il sostegno di strutture e risorse pubbliche;
• la proposta o la valutazione di programmi formativi per l'apprendistato in relazione alle nuove disposizioni in materia, in rapporto con l'Ebam e gli Enti pubblici delegati;
• la proposta o la valutazione di programmi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, in rapporto con la CPRA e gli OPTA.

Art. 4 - Ambiente di lavoro e qualità dei prodotti.
Le Parti, considerando di comune interesse l'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché quelle riguardanti la sicurezza e la qualità di processo e dei prodotti alimentari, si incontreranno di norma una volta all'anno e comunque su richiesta di una delle due Parti, anche a livello di bacino, per delle verifiche specifiche sul problema dell'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro.
Tali incontri tenderanno a favorire una omogenea e coerente applicazione delle norme, privilegiando il metodo partecipativo nonché di informazione e assistenza verso le imprese aderenti agli OPTA.
Le parti richiederanno annualmente alla Commissione Paritetica Regionale per l'Artigianato e ai soggetti pubblici competenti (Inail, ASL, Agenzia regionale sanitaria, Arpam) i seguenti dati relativi alle problematiche ambientali dei singoli settori:
• analisi bacino d'utenza, con riferimento prioritario all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
• fabbisogni formativi ed attività informativa e formativa relativa al 626 e all'HACCP, gestita nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
• attività di prevenzione gestita direttamente dalla bilateralità, dalle associazioni di rappresentanza o dai soggetti istituzionali;
• elenchi dei RLST e dei RLS.

Art. 6 - Orario e flessibilità.
a. In attuazione dell'art. 24 del CCNL, con l'obiettivo di limitare il ricorso all'uso dello straordinario, le Parti convengono che impresa e lavoratore possano concordare il recupero delle ore supplementari e straordinarie prestate con accumulo in una "banca ore individuale", comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti. Copia dell'accordo va inviata alla Commissione di Bacino territoriale.
L'accordo fra impresa e lavoratore potrà prevedere anche l'accantonamento solo parziale delle ore di straordinario, o della relativa maggiorazione, o prevedere la monetizzazione della sola maggiorazione. Il recupero delle ore straordinarie lavorate e delle corrispondenti maggiorazioni avverrà entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'accumulo attraverso la scelta prioritaria del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda. Trascorsi il periodo suindicato, dovranno essere liquidati al lavoratore gli importi corrispondenti, sulla base della paga oraria in atto a quella data.
b. In attuazione di quanto previsto all'art. 25 del CCNL, le Parti concordano sull'utilizzo previsto della flessibilità dell'orario in esso contenuta, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori.
La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o di Commissione bilaterale di Bacino e controfirmato dai lavoratori interessati.
c. In attuazione dell'art. 25 ter del CCNL, le Parti concordano che, in caso di congiuntura negativa, di crisi aziendale ovvero per fare fronte a necessità riorganizzative aziendali, potranno essere stipulati accordi, in sede aziendale o di Bacino e controfirmati dai lavoratori interessati, per la costituzione della "banca ore collettiva" con l'utilizzo degli istituti contrattuali (festività soppresse ex l. 54/77, permessi retribuiti) e delle ore di flessibilità previste dall'art. 25 del CCNL, anche con inizio da una situazione di riduzione dell'orario, consentendo in tal modo la continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione nonché limitando il ricorso agli strumenti bilaterali di sostegno.
Gli accordi conterranno l'eventualità di utilizzo della "banca delle ore individuale" di cui al precedente punto a), e del Fondo per il Sostegno al Reddito dell'Ebam, il periodo per il recupero dell'eventuale flessibilità negativa, che dovrà comunque avvenire entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'evento, e le modalità dello stesso.
In caso di utilizzo degli istituti contrattuali citati al presente articolo, la copertura da parte dell'Ente bilaterale sarà del 40% del salario anziché del 30% previsto, salvo quanto diversamente indicati da successivi accordi categoriali o interconfederali.

Art. 9 - Clausola di rinvio
Per quanto non modificato espressamente dal presente Contratto, rimangono in vigore le disposizioni stabilite dal precedente CCRIL 13/11/95.

Art. 10 - Decorrenza e durata
Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro ha validità fino al 31 Dicembre 2003.
Esso ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane, associate alle Associazioni stipulanti e non, del settore alimentazione e panificazione, facenti parte dei mestieri indicati all'art. 1 - "Sfera di applicazione" al CCNL 23/11/98.