Categoria: 2003
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Tipologia: Contratto regionale
Data firma: 12 febbraio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Legacoop-Marche, Agci/Solidarietà-Marche, Confcoop,/Federsolidarietà e Fp/Cgil-Marche, Fisascat/Cisl-Marche, Fpl/Uil-Marche
Settori: Cooperative sociali, Marche
Fonte: archiviocontrattazione.cgil.it

Sommario:

Documento preliminare
Campo di applicazione
Relazioni sindacali
Elemento retributivo territoriale
Allegato "A" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche
Allegato "B" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche Elenco delle Cooperative facenti parti del campione ai fini della determinazione dell'andamento del Margine Lordo sui Servizi
Allegato "C" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche
Definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione,
Riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 CCNL 08/07/2000
Accordi regionali antecedenti
Attività di soggiorno
Azioni positive per la flessibilità
Norme finali

Contratto regionale cooperative sociali, 12 febbraio 2003

Documento preliminare
L'obiettivo primario della contrattazione integrativa nella cooperazione del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo è rappresentata dall'impegno delle parti à migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione, individuando come scelta strategica la valorizzazione del lavoro.
Il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione dei servizi che le cooperative erogano è determinante per esprimere il meglio della specificità della cooperazione sociale.
Va valorizzato sempre più il ruolo delle cooperative, nel settore ISSAE che in questi anni hanno maturato una capacità gestionale in grado di rispondere ai nuovi bisogni, li livello istituzionale ha riconosciuto un forte ruolo alla cooperazione sociale (Legge Regionale n. 34) che però non ha mutato radicalmente una pratica della Pubblica Amministrazione rivolta spesso ai solo .risparmio.. È impegno comune affinché la Regione inserisca l'obbligo da parte delle cooperative che operano nelle Marche: all'applicazione della parte normativa e retributiva del CCNL delle Cooperative Sociali e del contratto integrativo regionale e al rispetto delle norme previste dalla Legge 142/2001 (obbligo del deposito del regolamento). Tale obbligo deve trovare applicazione con l'espresso richiamo nei bandi di gara.
Nel contesto nazionale si stanno affacciando non senza preoccupazione il disegno di légge delega
approvato dal Consiglio dei Ministri riguardante la definizione di impresa sociale nella quale non vi è un pieno riconoscimento del ruolo e della funzione della cooperazione sociale che .verrebbe-a competere con imprese profit senza una definizione chiara del tipo societario e .senza una definizione del contratto di lavoro di riferimento. Preoccupante è l'obiettivo di ridurre l'importanza strategica della cooperazione sociale nel welfare state a favore del mercato privato. L'applicazione della Legge 328/00- che avrebbe dovuto produrre un forte cambiamento nella gestione del sociale legando il concetto distato sociale sempre più alla comunità, subisce un arresto. Ciò per effetto di scelte del Governo nazionale che sono una conseguenza di un indirizzo di politica economica e sociale in cui la competitività del sistema non, è affidata, alla valorizzazione del capitale umano bensì al solo incremento dei profitti di impresa. Si torna indietro rispetto, al concetto di diritto sociale e di diritti di cittadinanza.
La riforma del diritto societario muta il contesto nel quale si opera.
L'inserimento nel nostro ordinamento di disposizioni, fiscali che colpiscono gli utili delle cooperative rappresenta il segnale di un disconoscimento del valore della cooperazione quale soggetto produttore di ricchezza economica e sociale.
Questo provvedimento, anche se momentaneamente, esclude la cooperazione sociale renderà comunque più debole il sistema del quale facciamo parte è, di conseguenza anche la cooperazione sociale (già debole).
In questo quadro difficile si inserisce l'importante processo-di riqualificazione della gran parte degli operatori del settore. Per realizzare questo importante processo di riqualificazione si rende necessario un programma straordinario di riqualificazione da verificare alla luce delle recenti disposizioni attuative della Giunta Regionale relative al corso che le aziende sanitarie deputate in via sperimentale alla formazione di detti operatori istituiranno garantendo il mantenimento di standard "di servizio durante la fase di acquisizione del titolo
Per gli educatori professionali, altra figura centrale, vanno attivate iniziative alla luce delle attuali disposizioni normative. Il sostegno alle Cooperative per questo e per altri percorsi tendenti a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori potrebbe sicuramente arrivare anche da una ulteriore diminuzione se non azzeramento dell'IRAP come avvenuto in altre regioni per le. cooperative sociali, peraltro già accolte dalle Marche con la diminuzione di 1 punto per le "B" e il non aumento per le "A"
Viene ribadita la volontà di continuare a rifiutare nel territorio marchigiano applicazioni contributive basate su salari convenzionali che persistono nel resto del territorio nazionale e che determinano una penalizzazione per le lavoratrici e lavoratori del settore ed è convinzione che. il secondo livello di contrattazione non può che ribadire e rafforzare questa concezione del lavoro nella Regione (PIL inferiore alle altre regioni del centro-nord) pur consapevoli delle difficoltà da affrontare.
Le caratteristiche delle aziende operanti nell'intero territorio marchigiano, la necessità di affermare regole comuni, rendono opportuno pertanto un livello di contrattazione integrato che poggi le basi proprio sul livello regionale. Consolidare un sistema delle relazioni sindacali territoriali è strategico per l'affermazione di un coordinamento congiunte sulla verifica delle applicazione delle regole; per la verifica e l'intervento congiunto su eventuali situazioni che si sviluppassero in contrasto con le normative nazionali e regionali; per la definizione di un adeguato riconoscimento, anche economico (Elemento Retributivo Territoriale ERT) correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative del territorio marchigiano. Uno stabile sistema di relazioni sindacali territoriali deve necessariamente vedere l'impegno e la disponibilità delle parti anche per il consolidamento del confronto a livello aziendale per tutte quelle; materie ad esso rinviate nel CCNL e nel contratto integrativo territoriale.

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del presente accordo territoriale integrativo fa riferimento a quello indicato (art. 1) nel CCNL e si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali che operano nella Regione marche con sede legale al di fuori della Regione.

Relazioni sindacali
Le Associazioni cooperative allo scopo di rendere trasparente e funzionale l'istituto delle relazioni sindacali si impegnano a costituire a livello regionale uno specifico riferimento per le relazioni sindacali.
Compito di tale riferimento sarà quello di:
• inviare alle OO.SS tutta la documentazione relativa all'istituto dell'informazione come previsto dall'art. 9 del CCNL 08/06/2000;
• inviare le intese sottoscritte ai dirigenti e ai responsabili di settore delle singole imprese cooperative, ah fine di dare rapida e concreta attuazione agli impegni assunti;
• redigere, congiuntamente alle OO.SS., il verbale degli argomenti trattati in ogni incontro.
Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- informazione;
- confronto;
- contrattazione di II livello
Il confronto territoriale avrà cadenza annuale e sarà seguito da apposito verbale. L'attivazione dell'incontro avverrà a richiesta di almeno una delle parti entro 30 giorni dalla richiesta stessa. In sede regionale i momenti di. informazione fomiti anche in forma scritta riguardano le materie previste dal CCNL e le seguenti:
- bilanci consuntivi delle imprese attive nel territorio;
- appalti aggiudicati dalle imprese cooperative e loro valore economico;
- elenco delle sedi di lavoro delle singole cooperative, loro indirizzo e numero di telefono, nonché numero del personale impiegato nelle stesse e loro qualifica, suddiviso per genere e tipologia di lavoro
Il confronto aziendale avrà cadenza annuale e sarà seguito da apposito verbale. L'attivazione dell'incontro avverrà a richiesta di almeno una delle parti entro 30 giorni dalla richiesta stessa. Sono oggetto di informazione e confronto a livello aziendale alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, alle RSU ed in loro assenza alle RSA per le materie previste dal CCNL e le seguenti:
- verifica applicativa del Contratto Integrativo Regionale;
- organizzazione del lavoro
- andamento occupazionale e tipologie di lavoro presenti nelle cooperative; verifica fabbisogni formativi;
- misure in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento al Dlgs. 626/94.
La contrattazione territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire il corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale riguarda materie e istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal contratto nazionale ed ha competenza nel definire l'Elemento Retributivo territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza - del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
a) definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all'attività di qualificazione, riqualificatone e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio
c) attività di soggiorno (art. 82);
d) inquadramento profili professionali non specificatamente indicati, tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all'art. 47, garantendo la coerenza con lo stesso;
e) Elemento Retributivo Territoriale.

Riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 CCNL 08/06/2000
Gli interventi formativi devono investire ancor più il settore per contribuire ad ulteriori e determinanti procedi di qualificazione.
A tal fine vanno verificate tutte le opportunità per l'utilizzo di fondi pubblici per sostenere le indispensabili attività di formazione; specie nel caso di servizi in appalto e/o esternalizzazioni, per i quali gli stessi enti dovrebbero individuare adeguati programmi formativi, anche in riferimento ad eventuali nuovi profili.
Su tale versante dovranno essere sempre più incrementati gli investimenti e concordate priorità di intervento, utilizzando l'insieme delle risorse, anche contrattuali a disposizione.
Pertanto, nell'ambito del complessivo monte ore annuale, di ogni impresa cooperativa, ogni anno verranno concordati a livello aziendale gli interventi formativi sul personale e le priorità da garantire, sia sul versante della qualificazione sul lavoro che su quello dell'aggiornamento e della formazione permanente.
La riqualificazione della figura dell'assistente alla persona passa attraverso la definizione di criteri e modalità per il conseguimento del titolo di O.S.S; e gli operatori che saranno adibiti a mansioni di assistenti tutelari dovranno in alternativa essere in possesso di titolo quali ADEST, OSA, OTA già conseguito o conseguibile c/o centri di formazione autorizzati.
Al fine di agevolare il conseguimento della qualifica l'onere economico ed organizzativo di un corso di formazione autorizzato dalla Provincia competente per territorio verrà anticipato secondo le seguenti modalità:
• Il corso sarà a totale carico dei lavoratore qualora lo stesso si dimetta entro il secondo anno dal termine del corso di formazione;
• per gli anni successivi e fino al compimento del quinto anno dal termine del corso di formazione un importo a scalare fino alla estinzione completa del debito formativo secondo il seguente schema:
3° anno compiuto 2/3 del costo sostenuto
4° anno compiuto 1/3 del costo sostenuto.
Le ore di partecipazione ai suddetti corsi verranno retribuite nell'ambito dei tetti riconosciuti dalla vigente contrattazione nazionale di settore
La decorrenza parte per tutti i corsi terminati entro l'anno 2003.

Attività di soggiorno
Viene considerato soggiorno estivo/invernale un periodo uguale o superiore ad una giornata che comporti il pernottamento di una notte al di fuori della sede abituale di lavoro.
Alla lavoratrice ed al lavoratore impegnati nei soggiorni estivi e invernali verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva all'orario di lavoro, stabilito convenzionalmente in 8 ore per ogni giornata di attività di soggiorno, pari a 25 Euro giornaliere a copertura del disagio
L'indennità spetta integralmente ai lavoratori part-time

Azioni positive per la flessibilità
Le parti si danno atto della necessità di avviare le azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e delle organizzazioni del lavoro come previsto dal vigente CCNL al fine di integrare tempi di vita e di lavoro cosi come previsto dall'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 che prevede anche misure di sostegno delle suddette azioni positive attuate sulla base della contrattazione di secondo livello.

Legacoop-Marche, Agci/Solidarietà-Marche, Confcoop,/Federsolidarietà e Fp/Cgil-Marche, Fisascat/Cisl-Marche, Fpl/Uil-Marche