Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1959
Validità: 15.12.1959 - 21.12.1961
Parti: Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti-Confindustria e Filia, Federchimici, Uila e Federazione Nazionale Lavoratori Alimentazione-Cisnal
Settori: Chimici,Produzione spiriti, alcool ecc.

Sommario:

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti - Residenza - Domicilio.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavori discontinui, di attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 16. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Trattamento salariale minimo.
Art. 18-bis. - Indennità speciale.
Art. 19. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22-bis. - Lavoro a cottimo.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 30. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 31. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 33. - Disciplina aziendale.
Art. 34. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Assenze.
Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 38. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 39. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41. - Ammonizioni - Multe - Sospensioni per mancanze lievi.
Art. 42. - Licenziamento per mancanze.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di licenziamento.
Art. 45. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità in caso di morte.
Art. 47. - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 48. - Certificato di lavoro.
Art. 49. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Reclami e controversie.
Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali, nazionali e riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Minimi di stipendio - Indennità speciale.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Trattamento per malattia.
Art. 24. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi,
Art. 25. - Doveri dell'impiegato.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 30. - Indennità in caso di morte.
Art. 31. - Previdenza.
Art. 32. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 33. - Sostituzione degli usi.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Permessi sindacali.
Art. 37. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 38. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Norme generali.
Tabelle delle indennità

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonché delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi, 15 dicembre 1959

Addì 15 dicembre 1959, presso la Confederazione generale dell’Industria Italiana; tra l’Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti rappresentata dal [...] compresidente dell'Associazione e da una delegazione di industriali [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...] con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...], la Organizzazione Sindacale Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza [...] della Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uila) [...]
Addì 15 dicembre 1959, presso la Confederazione generale dell’Industria Italiana; tra l’Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti rappresentata dal [...] compresidente dell'Associazione e da una delegazione di industriali [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Alimentazione Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Cisnal [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonché delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi.
Il presente contratto decorre dal 15 dicembre 1959 con validità a tutto il 21 dicembre 1961.
Si intende successivamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non sia stato disdettato dalle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli appartenenti alla qualifica operaia, con le modifiche concordate per il rinnovo sostituisce il contratto nazionale 6 marzo 1953.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera di mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto possibilmente, della categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data del presente contratto per stabilire la regolamentazione dell’apprendistato.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa Azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di lavoro all’anno, rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.
Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli addetti alla manipolazione di acidi, qualunque sia l’anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartiti in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile. [...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavori discontinui, di attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni di legge e l’accordo interconfederale 23 maggio 1946 e successive modifiche.
[...]

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate direttamente fra le parti interessate o fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altri giorni soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 15. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge (regio decreto legge n. 653 del 26 aprile 1934). In particolare si richiamano i seguenti divieti ferme restando le deroghe ed eccezioni specificate dalla legge:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di anni 16 al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori dagli anni 18 alla manovra ed al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età al lavoro notturno,' considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendendo l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini di anni 15 e le donne di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri:
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia e servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine moto.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 10, salvo le deroghe di legge.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale o periodico.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore sei.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altri giorni periodicamente fissati a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
[...]

Art. 19. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni specifiche e caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili compete, a parità di conduzioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile e operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 22-bis. - Lavoro a cottimo.
Le parti pur riconoscendo che nell’industria della distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti non si effettua di regola lavoro a cottimo, concordano comunque, nella eventualità cha la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale vigente in materia.
[...]

Art. 24. - Ferie.
Gli operai che hanno un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa Ditta hanno diritto per ciascun anno compiuto di servizio ad un periodo di ferie compensate con la normale retribuzione (paga base di fatto più contingenza) nella seguente misura:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità 12 giorni;
dall’inizio dell’8° al 15° anno compiuto di anzianità 14 giorni;
dall’inizio del 16° anno compiuto di anzianità in poi 16 giorni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste nel 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita lo possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie ovvero di sostituire il godimento fino alla metà corrispondendo la relativa indennità per ferie non godute, calcolata nella misura sopra indicata.

Art. 29. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente la idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall’Azienda, per la tutela della sua salute. In particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfettazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne termine dell’orario di lavoro.

Art. 30. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanti concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso, che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 32. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
La tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio è regolata dalle leggi vigenti in materia.

Art. 33. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 34. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro [...]

Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare, in buono stato, le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare: la propria responsabilità informandone tempestivamente, però la Direzione della azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 39.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del suo superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme speciali indicate nell’art. 38 commesse dal lavoratore, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti.
1) richiamo o ammonizione verbale;
2) multa fino all’importo di tre ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensioni prevista al punto 4°.
[...]

Art. 41. - Ammonizioni - Multe - Sospensioni per mancanze lievi.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa e della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ne ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine. agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o delle evidenti irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che, ove la mancanza non rivesta carattere di maggiore gravità ai sensi degli articoli seguenti, fumi nei locali dove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presenti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta; qualunque atto che porti pregiudizio morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 42. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro, può essere inflitto:
1) Senza indennità di preavviso, ma con la indennità prevista in caso di dimissioni.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 6) dell’art. 41, sempreché la infrazione non sia gravemente colposa agli effetti dei verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto 4) dell’art. 41 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando, trattandosi di mancanze meno gravi, siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 41.
2) Senza preavviso e senza indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che compia atti che possano provocare all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva colpa di cui al punto 4) dell’art. 41 qualora vi sia dolo.

Art. 51. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga reclamo o controversia di carattere individuale, in caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia stessi saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L'Impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile..
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’articolo 10 della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere e 48 settimanali e di 10 ore giornaliere e 60 settimanali per i discontinui e gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’articolo 12.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell’azienda.

Art. 12. - Festività infrasettimanali, nazionali e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge..
[...]

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a due anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre due anni, fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni e fino a 20 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per il trattamento di maternità valgono le disposizioni della legge n. 860 del 1950.

Art. 25. - Doveri dell'impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabili una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a dovere anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabiliti dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratti e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda a ciascun impiegato.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 42. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del delegato d'impresa so quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 43. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.