Tipologia: CCNL
Data firma: 22 settembre 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Faiat e Filam-Cgil, Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali-Fisasca/Cisl, Ampecisnal
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc.

Sommario:

I. - Sfera di applicazione.
II. - Classificazione degli esercizi.
Art. 1.
III. - Classificazione del personale.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
IV. - Assunzione del personale.
Art. 5.
V. - Apprendistato.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
VI. - Periodo di prova.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
VII. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
VIII. - Riposo settimanale.
Art. 20.
IX. - Ferie.
Art. 21.
Art. 22.
X. - Gratifica natalizia.
Art. 23.
XI. - Festività nazionali - Festività infrasettimanali.
Art. 24.
Art. 25.
XII. - Conservazione del posto.
Art. 26.
XIII. - Retribuzione.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
XIV. - Amministrazione e ripartizione della percentuale di servizio.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
XV. - Personale extra.
Art. 36.
XVI. - Consegne.
Art. 37.
XVII. - Assicurazioni, infortuni malattie e previdenze sociali.

Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
XVIII. - Licenziamenti e relative indennità.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
XIX. - Corredo.
Art. 48.
XX. - Disciplina.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
XXI. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 52.
Art. 53.
XXII. - Alberghi di stagione.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
XXIII. - Piccoli alberghi - Piccole pensioni locande - Retribuzioni fisse.
Art. 66.
XXIV. - Delegato aziendale - Commissioni interne.
Art. 67.
XXV. - Commissioni paritetiche.
Art. 68.
XXIV. - Premio di anzianità.
Art. 69.
XXV. - Decorrenza e durata.
Art. 70.
Norma transitoria.
Dichiarazione integrativa
Interpretazioni; del penultimo comma dell’articolo 66 del contratto nazionale dipendenti salariati d’albergo 22 settembre 1959

Contratto collettivo nazionale per il personale salariato dipendente da alberghi, hotels meublés, pensioni e locande e dai ristoranti caffè e bars annessi, 22 settembre 1959

L’anno 1955) il giorno 22 settembre in Roma, nella sede della Faiat, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Faiat) [...], e attraverso atti distinti e separati la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistiti da [...] Confederazione Generale Italiana del Lavoro e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali [...], assistiti dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca - Cisl) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], e la Federazione Nazionale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi (Ampecisnal) [...], si è stipulato il seguente Contratto Nazionale concernente la disciplina del rapporto di lavoro per i dipendenti da alberghi pensioni e locande.

I. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto è valido per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi.
Le taverne, i locali notturni, i caffè e le mescite annesse agli alberghi e pensioni anche se gestite con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad esse, debbono intendersi soggette al presente contratto, in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore.
Sono esclusi i dipendenti di quegli esercizi che, pur fornendo alloggio o vitto e alloggio, non rientrino nelle categorie classificate dalla legge come alberghi, pensioni e locande.
Le Organizzazioni locali potranno derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa. nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina.

III. - Classificazione del personale.
Art. 4.

In ogni esercizio deve essere esposto in maniera visibile, un elenco completo del personale da cui risulti.
a) il giorno settimanale di riposo;
[...]

IV. - Assunzione del personale.
Art. 5.

[...] Sono richiesti all’atto della assunzione i seguenti documenti:
[...]
c) certificato medico di sana costituzione;
[...]
È ammessa l’assunzione di personale femminile in tutte le categorie purché venga ad esso corrisposta retribuzione uguale a quella del personale maschile, salvo che le qualifiche per le quali siano indicate nella tabella provinciale locale, retribuzioni distinte.

V. - Apprendistato.
Art. 6.

Assunzione apprendisti. - Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20, salvo la limitazione e divieti stabiliti dalla legge sul lavoro per le donne e i fanciulli (art. 6, L. 19-1-1955, n. 25).
Coloro che aspirano ad essere assunti come apprendisti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titoli di istruzione: almeno il certificato di proscioglimento dall’obbligo di istruzione elementare;
b) certificato medico che attesti come le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto (art. 4 della L. 19-1-1955, n. 25);
c) libretto di lavoro.
L’assunzione degli apprendisti avviene per il tramite dell’Ufficio di collocamento.
[...]

Art. 7.
Durata dell'apprendistato. - L’apprendistato avrà la durata massima di 18 mesi per la cucina e 12 mesi per le altre categorie.
La durata dell’apprendistato per i licenziati dalle Scuole Alberghiere è ridotta alla metà. Ad essi verrà corrisposto nei primi 4 mesi - oltre il vitto, l’alloggio, ed un punto di percentuale di servizio - la metà del salario fissato per l’ultimo grado della categoria alla quale sono stati assegnati.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad. un anno e purché si riferiscano alle stesse attività (art. 8 della L, 19-1-1955, n. 25).
Qualora il datore di lavoro, su parere del capo-servizio, non ritenga l’apprendista idoneo per l’attività nella quale presta servizio, potrà procedere al suo licenziamento oppure adibirlo ad altre mansioni.
[...]

Art. 8.
[...]
b) Allievi Scuole Alberghiere. - Per il periodo di tirocinio gli allievi delle Scuole Alberghiere, accolti nelle aziende, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione di dipendenti normali.

Art. 9.
a) Orario di lavoro. - L’orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
È in ogni caso vietato il lavoro dalle 22 alle 6 (art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25).
[...]

Art. 10.
Norme generali. - Per tutto quanto non richiamato specificatamente nel seguente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

VII. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario.
Art. 16.

L’orario giornaliero del personale alberghiero, resta fissato come segue:
otto ore per gli operai addetti al guardaroba, e per gli operai ausiliari;
nove ore per tutto il rimanente personale operaio.
Qualora il personale esterno (portineria, ristorante, bars e piani) ed i sorveglianti alle caldaie, su richiesta del datore di lavoro, effettuassero un’altra ora di servizio, tale ora supplementare (decima ora) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le prime 9 ore (salario e quota, vitto, alloggio a carico del datore di lavoro e quota percentuale a carico della globale).
Fermi i criteri di cui al precedente comma il valore della decima ora potrà essere fissato in tabelle di retribuzione da inserirsi nei contratti integrativi.
Per il personale in servizio notturno, è ammesso il conguaglio orario settimanale.

Art. 17.
In ogni albergo, pensione e locanda, dovranno essere affisse, in luogo visibile, una o più tabelle, vistate dai rispettivi capi-servizio, con l’indicazione dei turni di servizio.

Art. 18.
Quando in casi speciali si debba ricorrere al lavoro straordinario, esso non potrà mai essere superiore alle ore sei settimanali [...]
Per il servizio notturno si intende quello svolto tra le ore 24 e le ore 6. Dovrà essere escluso dal servizio straordinario notturno il personale di servizio del mattino seguente.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte, nel normale orario di lavoro, da parie del personale adibito ai servizi notturni.

Art. 19.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e cronologicamente annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria, sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto e annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
[...] Il registro di cui sopra dovrà essere esibito su richiesta, in visione alle competenti organizzazioni sindacali.
Per i piccoli alberghi, di cui all’art. 66, le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente.

VIII. - Riposo settimanale.
Art. 20.

Tutto il personale di albergo, compresi gli apprendisti, e gli operai ausiliari, ha diritto ad un riposo settimanale da 30 a 36 ore consecutive, a secondo dei turni di lavoro, in esse comprese le ore di riposa normale giornaliere. Per i ragazzi inferiori ai 18 anni, varranno le limitazioni stabilite dalle particolari disposizioni legislative in argomento.
Nelle piccole case pensioni e locande, di cui all’articolo 66, il riposo è di 24 ore consecutive, ed è consentito, previo accordo tra personale e datore di lavoro, il frazionamento del riposo nelle ore diurne.
Il personale non può rinunciare al riposo settimanale.
Poiché l’esercizio alberghiero, per il personale in esso alloggiato, rappresenta il domicilio, il fatto che detto personale, durante la giornata di riposo settimanale sia rimasto in albergo, non costituisce prova di rinuncia al riposo e non dà diritto a compenso alcuno.
Il mancato riposo settimanale deve essere denunciato entro un anno alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ed eventualmente all’ispettorato del Lavoro.
Le organizzazioni dei lavoratori dovranno, d’accordo con la organizzazione dei datori di lavoro, eseguire sollecitamente i relativi accertamenti.

IX. - Ferie.
Art. 21.

Il personale che avrà compiuto un anno di ininterrotto servizio presso uno stesso albergo avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito di giorni 24 per la 1ª categoria A);
di giorni 22 per la 1ª categoria B);
di giorni 17 per la 2ª e 3ª categoria.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili ed il prestatore d’opera durante il periodo di ferie sarà considerato in servizio a tutti gli effetti.
[...]
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto e compenso alcuno, ma senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

XII. - Conservazione del posto.
Art. 26.

È obbligatoria la conservazione del posto nei seguenti casi:
[...]
f) Per assenze dovute ai casi di gravidanza o puerperio nei limiti e con modalità stabilite dalle leggi vigenti.

XIII. - Retribuzione.
Art. 29.

Tutto il personale avrà diritto al vitto ed alloggio; il vitto dovrà essere sano e sufficiente e corrispondente alla seguente tabella:
...omissis...
I locali adibiti ad uso alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e dì igiene.
Il datore di lavoro quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l’alloggio od entrambi, deve dichiararlo per iscritto all’atto dell’assunzione in servizio del dipendente o in un momento successivo per accertare esigenze aziendali.
Ove non venga corrisposto il vitto o l’alloggio in natura od uno dei due, al lavoratore competerà una indennità sostitutiva la cui misura verrà stabilita negli accordi integrativi locali.
[...]

XVII. - Assicurazioni, infortuni malattie e previdenze sociali.
Art. 38.

Per effetto del presente Contratto è obbligatorio per il datore di lavoro l’assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni durante l’esplicazione di servizio.
[...]
La disposizione di cui sopra non si applica al personale assicurato presso l’Inail in virtù delle norme di cui al regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, ed alla Convenzione Faiat - Inail 31 dicembre 1952.

Art. 41.
Per il personale infermo alloggiato nei locali delle aziende è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell’azienda stessa oppure di richiederne l’allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
In caso di anticipazione da parte dei datori di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità della azienda - per malattie per la quale la Cassa non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.

XVIII. - Licenziamenti e relative indennità.
Art. 46.

Potranno essere licenziati in tronco senza diritto al preavviso ed indennità di cui agli articoli 42 e 43 quei dipendenti che si fossero resi colpevoli di abuso e di fiducia, di appropriazione indebita di cose ed oggetti comunque esistenti nell’albergo, di vie di fatto, di offese alla dignità, all’onore, agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei propri superiori, dei colleghi di lavoro e della clientela, e che si fossero resi colpevoli di reiterato e grave stato di ubriachezza.
L’ingiustificato rifiuto di obbedienza nella esplicazione delle proprie mansioni, non comporta il licenziamento in tronco, con le conseguenze relative se non in caso di persistente rifiuto, o dopo l’applicazione delle sanzioni di cui ai primi 4 comma dell’art. 52.
In caso di mancato esperimento delle dette sanzioni il lavoratore perderà soltanto il diritto al preavviso sia nella prima che nella seconda ipotesi. Resta salvo ogni altro diritto acquisito.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onere e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno licenziarsi, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 43 e 44 salvo ogni maggior diritto per risarcimento di danni morali e materiali.

XX. - Disciplina.
Art. 49.

Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno uniformarsi anche alle altre norme e regolamenti di servizio che potranno essere stabiliti dalla Direzione di ciascuna azienda purché non in contrasto con le disposizioni del presente Contratto.

XXI. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 52.

Le mancanze del personale potranno essere punite in rapporto alle relative gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai giorni 5;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso per i casi previsti dall’art. 40
[...]

XXII. - Alberghi di stagione.
Art. 55.

Con riferimento agli articoli 16 e 18 per quanto riguarda le aziende a carattere stagionale, tenendo presente le particolari condizioni delle aziende stesse, la fissazione dell’orario di lavoro, ordinario e straordinario, è demandata ai contratti integrativi locali.

Art. 56.
In riferimento all’art. 18 per le aziende a carattere stagionale le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente. Però non potranno essere effettuate nella giornata più di due ore a conguaglio dell’orario normale.

Art. 57.
In deroga all’art. 20 nelle aziende a carattere stagionale, il riposo settimanale è di ore 24 consecutive ed è consentito, previo accordo tra personale e datore di lavoro, il frazionamento del riposo nelle ore diurne. Nelle località stagionali, durante il periodo di alta stagione, e comunque per un periodo non superiore ai 75 giorni, che può essere diviso in due o tre periodi il riposo settimanale sarà concesso, ai termini delle leggi vigenti in 10 ore oltre il periodo normale di riposo di 8 ore giornaliere.

Art. 65.
Per quanto non contemplato in questo titolo valgono le norme del presente Contratto.

XXIII. - Piccoli alberghi - Piccole pensioni locande - Retribuzioni fisse.
Art. 66.

[...]
Per tutte le altre norme si fa riferimento a quanto stabilito nel presente Contratto.

XXIV. - Delegato aziendale - Commissioni interne.
Art. 67.

Presso ogni azienda alberghiera ove siano addetti da 9 sino a 20 dipendenti sarà nominato, con libere elezioni, un delegato aziendale.
Presso le aziende con più di 25 dipendenti verrà nominata, con libere elezioni, una Commissione interna, formata da tre membri in rappresentanza rispettivamente delle tre categorie del personale (impiegati, personale interno, personale esterno). In ogni caso la Commissione interna dovrà essere composta di tre membri.
I delegati aziendali e i membri delle Commissioni interne durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il delegato aziendale ed i componenti la Commissione interna rappresentano l'organo di collegamento tra la Direzione dell’albergo ed i lavoratori.
Specificamente l’organo suddetto avrà il compito di vigilare sulla esatta applicazione contrattuale degli accordi di lavoro, controllare il gettito della percentuale di servizio e la sua distribuzione, nonché formulare proposte intese a migliorare il trattamento dei lavoratori.
[...]
Nelle aziende ove ad oggi il delegato aziendale e le Commissioni interne non fossero in funzione si dovrà procedere alla loro elezione entro il 31 dicembre 1959.
I delegati aziendali e i componenti le Commissioni interne attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino alla scadenza del mandato.

XXV. - Commissioni paritetiche.
Art. 68.

Primo. - È costituita una Commissione paritetica nazionale con il compito:
[...]
b) di esperire il tentativo di amichevole composizione, da effettuarsi prima di qualsiasi azione, nell’ipotesi di controversia di carattere generale relativo alla interpretazione o alla applicazione delle norme del presente Contratto;
c) di assolvere alle incombenze di sua competenza previste all’articolo 67.
La Commissione paritetica, occorrendo, potrà richiedere l’intervento del Ministro del Lavoro
Secondo. - Sono costituite presso le Organizzazioni territoriali Commissioni paritetiche locali con il compito:
[...]
b) di comporre eventuali divergenze individuali e collettive relative alla applicazione ed interpretazione delle norme dei contratti integrativi;
c) di assolvere alle incombenze di sua competenza previste all’art. 67.
La composizione di ogni divergenza che dovesse insorgere in sede di Commissione paritetica locale è demandata, in seconda istanza, alla Commissione paritetica nazionale.
Le disposizioni di cui al presente titolo sostituiscono ed assorbono ogni altra disposizione in materia inserita nei contratti integrativi.