Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 luglio 1951
Validità: 01.07.1951 - 31.12.1951
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Forlì-Sindacato Provinciale Minatori, Camera Provinciale Sindacale di Forlì-Uil-Sindacato Minatori, Unione Sindacale Provinciale di Forlì-Cisl-Sindacato Minatori
Settori: Chimici-Miniere, Forlì, Operai

Sommario:

Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Art. 2. - Giorni festivi.
Art. 3. - Decorrenza.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Forlì, 27 luglio 1951

Addì 27 luglio 1951 in Pesaro, presso l’Associazione degli Industriali; tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Forlì [...], con la partecipazione del[...]la Società Montecatini e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Forlì [...], anche per il Sindacato Provinciale Minatori [...], la Camera Provinciale Sindacale di Forlì della Uil [...] rappresentata dal [...] Segretario sindacale della stessa e per il Sindacato Minatori dal signor U.S., l’Unione Sindacale Provinciale di Forlì della Cisl rappresentata dal Segretario [...], anche in rappresentanza del Sindacato Minatori; è stato stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti alle industrie minerarie della Provincia di Forlì; integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria stipulato in Roma l’11 maggio 1950, in attuazione dell’art. 53 del Contratto nazionale in parola.

Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
(Art. 15 Contratto Nazionale di Lavoro)
Nel casi di lavori eseguiti all’interno in condizioni di particolare disagio, le percentuali di aumento sulle retribuzioni di fatto (paga base, contingenza, rivalutazione ed eventuali premi ad incentivo sulle tariffe di cottimo) e sulla indennità di sottosuolo saranno le seguenti:
a) in presenza di calore:

Temperatura

Umidità fino al 70%
%

Umidità da 71 a 80%
%

Umidità da 81 a 90%
%

Umidità oltre 90%
%

29

8

8,50 9,50 10-

30°

9

9,50 10,50 11-

31°

10

10,50 11,50 12-

32°

13

13,50 14,50 15,50

33°

16

16,50 18,50 19,50

34°

19

20- 21,50 22,50

35°

25

26,50 28,50 30-

36°

30

31,50 34,50 36-

37°

34

35,50 38,50 40,50

38°

36

37,50 41,50 43,50

39° e 40°

39

40,50 44,50 46,50

41° e 42°

41

43- 46,50 49-

43° ed oltre

42

44- 48- 50,50

La misura della temperatura verrà eseguita a metri 1,65 dal piano del cantiere.
b) In caso di soggezione d'acqua (stillicidio continuo o piedi nell’acqua) sarà corrisposta una maggiorazione del 17 %.
c) In caso di lavoro anormale in cui la presenza di gas tossici o nocivi sia in quantità tale da richiedere l’uso di occhiali o maschere protettive, perdurando tale situazione di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 32 %.
Per i minatori a zolfo per i quali in conseguenza del brillamento frazionato delle mine si dovessero riscontrare le condizioni di disagio sopra indicate, viene stabilito forfettariamente in una ora il tempo medio di durata delle condizioni suddette.
Su tale tempo forfettario sarà calcolato la percentuale del 32 % di cui sopra.
d) Qualora in presenza di incendio occorra l’uso di autoprotettori o di maschere o di occhiali in una estesa organizzazione di spegnimento, alle maestranze che operano nell’ambiente stesso, sarà corrisposta la maggiorazione del 100 %.
e) Nel caso di scavi di pozzi e di discenderie con abbondanti venute di acqua, agli operai che subiscono il relativo disagio saranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione a fronte di 6 ore che sono tenuti a prestare. Nel caso invece di 8 ore prestatevi, sarà corrisposto, oltre alla paga intera giornaliera normale, la maggiorazione del 100 % sulle ultime due ore.
f) Confermando quanto in atto praticato, in caso di lavoro di ripiena eseguito con ginese, ove la quantità di polvere sia anormale e tale da richiedere l’uso continuativo di maschere protettive, sarà corrisposto ai lavoratori addetti a tale operazione (ripienisti) la percentuale di maggiorazione dell’8 %.
Ai lavoratori comunque addetti agli avanzamenti nel gesso a fondo cieco, ove la quantità di polvere sia anormale e tale da richiedere l'uso di maschere protettive durante la perforazione - la cui durata si stabilisce convenzionalmente in tre ore giornaliere - sarà corrisposta la maggiorazione dell’8 %.
g) Quando l’operaio è costretto ad operare in cantiere di lavoro la cui altezza sia inferiore a m. 1,55, sarà corrisposta la maggiorazione del 15 %.
h) Ai lavoratori addetti alla carica e manutenzione degli accumulatori sarà corrisposta per l’intera giornata la maggiorazione del 1.00 % (quattro e cinquanta per cento).
i) Nei casi di lavori speciali eseguiti all’interno in condizioni di particolare disagio o pericolo rispetto ai normali lavori eseguiti dalla categoria interessata, e cioè lavori su ponti a sbalzo o bilancie, funi, scale aeree, riparazioni guidaggio e traversoni nei pozzi, ecc., sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione del 12 % per la loro durata.
l) Per quanto riguarda le arterie di riflusso si procederà aziendalmente alla identificazione di quelle nelle quali si riscontrano particolari condizioni dì disagio suscettibili di indennizzo. In esse, alle percentuali di maggiorazione previste per le singole condizioni di disagio di cui ai capoversi precedenti, viene aggiunta una ulteriore aliquota del 6 % tuttavia ai lavoratori ivi operanti sarà garantita una percentuale minima del 15 % per tener conto del complesso delle condizioni tipiche dei riflussi.
m) Ai lavoratori che prestano la loro opera nei diversi luoghi di lavoro indennizzati sarà corrisposta, per il tempo della loro prestazione in detti luoghi, la percentuale di maggiorazione corrispondente alla media dalle indennità previste dal presente accordo.
n) Le norme del presente accordo si applicano agli impiegati ed agli equiparati, quando ricorrano le condizioni previste dall’accordo stesso.

Dichiarazione a verbale.
Al p. c) dell’art. 1:
Si conviene che l’ora forfetizzata potrà - su richiesta dei lavoratori - essere revisionata in sede aziendale, per tutta la miniera in relazione all’esito degli opportuni accertamenti del tempo eseguiti dalle parti interessate.
Al p. h) dell’art. 1:
Le parti convengono di rivedere di comune accordo la presente norma nell'eventualità che gli accumulatori a piombo attualmente in uso vengano sostituiti con altri di diverso tipo.