Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.12.1959 - 01.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Produttori Sabbia ed Affini-Associazione Industriale Lombarda, Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza e Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini della provincia di Milano, Federedili Provinciale ed Affini di Milano-Filca, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Cave, Milano, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli impiegati.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 10. - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 15. - Mense aziendali.
Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Festività.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 24. - Doveri dell’impiegato.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Benemerenze nazionali.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 30. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Norme generali e speciali.
Art. 33. - Reclami e controversie.
Art. 34. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 35. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 36. - Commissioni interne.
Art. 37. - Certificati di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 38. - Indennità in caso di morte o di invalidità.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 41. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli impiegati dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano, 1° ottobre 1959

Addì 1 ottobre 1959, in Milano tra il Sindacato Provinciale Produttori Sabbia ed Affini dell’Associazione Industriale Lombarda [...], l’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza [...], e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini della provincia di Milano [...], la Federedili Provinciale ed Affini di Milano aderente alla Filca [...], la Federazione Nazionale Edili ed Affini (Feneal) della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti da Ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia nella Provincia di Milano.

Art. 2. - Visita medica.
L’impiegato di nuova assunzione sarà sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda, qualora questa lo ritenga necessario.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine riferibile o ad un determinato periodo di tempo o alla durata di un determinato lavoro; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissioni di termini dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative all’indennità di licenziamento ed al preavviso.
[...]

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata dell’orario normale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le 4 ore e deve cessare non oltre le ore 13.
Per l’impiegato tecnico la cui prestazione si svolge in cava può adottarsi, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell’orario stabilita per gli operai.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti ili cui all’art. 8.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 21.
Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale; tuttavia nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 (Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri), e successive disposizioni.

Art. 20. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale integralmente retribuito come il normale periodo di lavoro.
I periodi di riposo sono:
16 giorni successivi di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2: anni;
21 giorni successivi di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10;
25 giorni successivi di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18;
30 giorni successivi di calendario in caso di anzianità di servizio oltre 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 25. Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 32. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modifiche o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda a ciascun impiegato.

Art. 33. - Reclami e controversie.

Ferme restando le possibilità di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per la interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 36. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne, o dei delegati d’impresa, i fa riferimento agli accordi interconfederali.