Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Unione dei commercianti della provincia di Asti e sindacato provinciale lavoratori del commercio-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale-Uil
Settori: Commercio, Asti

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza dell’accordo.
Art. 2. - Sfera di applicazione.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Riduzione per le aziende site nei vari comuni.
Art. 5. - Scatti di anzianità.
Art. 6. - Missioni e trasferimenti.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Inquadramento aiuto-commessi.
Art. 9. - Eccedenze tabellari.
Art. 10. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto-commessi.
Art. 11. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
Art. 12. - Tariffe di cottimo.
Art. 13. - Calo merci, tare, prezzo carta, perdita cottura.
Art. 14. - Commissione paritetica.
Art. 15. - Minimi di retribuzione.
Art. 16. - Scadenza contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Asti, 30 settembre 1959

L’anno 1959, addì 30 del mese di settembre, nella sede della Unione dei commercianti della provincia di Asti [...], la locale Unione dei commercianti della provincia di Asti e il sindacato provinciale lavoratori del commercio aderente alla Cgil [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], la Camera Sindacale Uil [...], si è stipulato il seguente Accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, da valere per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Asti.
[...]

Art. 2. - Sfera di applicazione.
Il presente accordo è operante, dalla data della sua entrata in vigore, per tutte le categorie merceologiche del settore commercio di cui all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, fatta esclusione per gli alberghi, i pubblici esercizi, le rivendite di pane e pasta alimentare annesse ai forni.

Art. 7. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui al presente accordo si intendono riferiti ad un orario normale di otto ore giornaliere di lavoro (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e non impiegatizio addetto al lavoro continuo e ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia di cui alla tabella allegata al i regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Art. 10. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto-commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi, di cui all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono la seguente proporzione numerica:
per tutte le categorie regolate dal presente contratto: due aiuto-commessi per ogni commesso.
In ogni caso intendendosi compresi tra i commessi anche il datore ili lavoro, o il gestore, quando esercitano le funzioni del commesso in via normale e continuativa.

Art. 12. - Tariffe di cottimo.
Le tariffe di cottimo vengono determinate dalle singole aziende di volta in volta d’intesa con i lavoratori interessati. [...]

Art. 14. - Commissione paritetica.
(Composizione e compiti)
A norma dell’art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, viene costituita una Commissione paritetica formata da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo (uno per ogni Organizzazione dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil) e da tre rappresentanti dell’Unione dei Commercianti della provincia di Asti.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo, le organizzazioni sindacali interessate provvederanno a designare i propri rappresentanti facenti parte della predetta Commissione.
Le controversie individuali e collettive di lavoro dovranno essere - senza eccezioni e per tutte le aziende disciplinate dal presente accordo - sottoposti all’esame della precitata Commissione per il tentativo di conciliazione amichevole entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dall’organizzazione proponente, e comunque prima di essere eventualmente sottoposte al giudizio di altri organi od alla magistratura del lavoro.
Il presidente dell’Unione commercianti, ed i segretari delle rispettive Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nelle singole vertenze, possono - con delega scritta - incaricare un solo membro della Commissione, o un altro dirigente sindacale, a rappresentare gli altri membri nelle controversie di cui al presente capoverso.
La Commissione ha sede presso l’Unione commercianti provinciale.