Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 marzo 1959
Validità: dal 01.04.1959
Parti: Associazione Commercianti e Federazioni Lavoratori del Commercio (Cisl, Cgil, Uil)
Settori: Commercio, Bologna

Sommario:

Sfera di applicazione
I. - Lavoratori di età superiore a 20 anni.
Tabella delle retribuzioni
II. - Apprendisti.
III. - Lavoratori di età inferiore a 20 anni.
Tabelle
IV. - Personale addetto a lavoro discontinuo.
V. - Operai meccanografici.
VI. - Indennità di contingenza.
VII. - Diarie per missioni.
VIII. - Cottimi.
IX. - Cali
X. - Vitto e alloggio.
XI. - Interruzione orario di lavoro.
XII. - Compenso minimo viaggiatori e piazzisti.
XIII. - Condizioni di miglior favore.
XIV. - Controversie.
Tabella della indennità di contingenza in vigore

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bologna, 27 marzo 1959

Il giorno 27 marzo 1959 in Bologna, tra i rappresentanti dell’Associazione Commercianti, e delle Federazioni Lavoratori del Commercio aderenti alla Cisl, alla Cgil, alla Uil, è stato stipulato con decorrenza 1° aprile 1959 il presente contratto che per il territorio della provincia di Bologna integra il contratto collettivo nazionale stipulato in data 28 giugno 1958 ed applica le norme dell’accordo nazionale stipulato nella medesima data per il perfezionamento del conglobamento.

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle aziende commerciali ed ai rispettivi lavoratori, operanti nei settori merceologici indicati nel contratto nazionale 28 giugno 1958, nonché, per quanto riguarda le retribuzioni, anche ai dipendenti esclusi da tale disciplina, salvi rimanendo per questi ultimi i contratti normativi. Sono disciplinati da separati accordi ed esclusi dalla applicazione del presente contratto: i dipendenti da pubblici esercizi, alberghi, alberghi diurni, laboratori di pasticceria, grossisti di specialità medicinali, agenti e rappresentanti, operai panificatori e pastai, operai stagionali ortofrutticoli, operaie addette alla spennatura di pollame con rapporto di lavoro a carattere discontinuo.

I. - Lavoratori di età superiore a 20 anni.
Gli stipendi ed i salari minimi indicati nella tabella che segue sono al lordo delle ritenute di legge; valgono per otto ore giornaliere o quarantotto settimanali; [...]
Per il personale addetto a lavori discontinui si veda anche il punto IV.
Per il personale operalo addetto in aziende che esercitano il commercio e la riparazione di macchine da ufficio, si veda la tabella al punto V.
Ai direttori, gerenti, capi ufficio, capi reparto che partecipano occasionalmente al lavoro manuale, tenuti a norme del contratto nazionale a prestar servizio anche oltre l’orario normale senza particolare compenso, dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 6 % sullo stipendio conglobato e sulla eventuale quota di contingenza eccedente.
Agli operai del settore ferrometalli che lavorano nei piazzali dovrà essere corrisposta una maggiorazione fissa sulla paga conglobata di L. 300 settimanali.
[...]

III. - Lavoratori di età inferiore a 20 anni.
Le retribuzioni minime spettanti ai giovani - ad eccezione di quanto previsto per il settore meccanografico al punto V - sono indicate nelle tabelle che seguono; le retribuzioni sono al lordo delle ritenute di legge e valgono per otto ore giornaliere o quarantotto settimanali; [...]
Per il personale addetto a lavori discontinui si veda anche al punto IV.
[...]

IV. - Personale addetto a lavoro discontinuo.
I custodi, guardiani, portieri, uscieri sono tenuti a prestare servizio normale fino a 10 ore di servizio giornaliero; il rimanente personale addetto a lavoro discontinuo di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è tenuto a prestare servizio normale fino alle ore 9 di servizio giornaliero.

VIII. - Cottimi.
Qualora venga eccezionalmente adottata la forma di retribuzione a cottimo, la relativa tariffa dovrà consentire al personale di normale laboriosità di percepire una retribuzione superiore del 15 % a quella stabilita per il personale a retribuzione fissa.

XI. - Interruzione orario di lavoro.
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro è quella stabilita dal vigente orario prefettizio che disciplina l'apertura e la chiusura, dei negozi e delle successive modifiche che ad esso potranno venire apportate, sentito il prescritto parere delle Organizzazioni Sindacali. Eventuali interruzioni inferiori alle, due ore potranno essere concordate tra le organizzazioni sindacali.

XIV. - Controversie.
In applicazione dell’art. 120 CN e per espresso accordo tra le parti stipulanti, il ricorso alla commissione paritetica per il tentativo di conciliazione in caso di controversie, è obbligatorio a pena di improcedibilità prima di adire l’autorità giudiziaria. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine di 15 giorni - riducibili a 24 ore in caso di giustificata urgenza - dalla data di presenta-zione della domanda motivata. Trascorso tale termine, qualora non sia raggiunto l’accordo, le parti riprendono le rispettive libertà d’azione.
I componenti la Commissione possono delegare rappresentanti.