Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Provinciale Commercianti di Sondrio e Camera Confederale del Lavoro di Sondrio, Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Sondrio
Settori: Commercio, Sondrio

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Classificazione del personale e minimi di retribuzione.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 5. - Orario di lavoro per il personale discontinuo.
Art. 6. - Vitto e alloggio.
Art. 7. - Commissione paritetica provinciale.
Art. 8. - Decorrenza e durata.
Tabella della indennità di contingenza Settore commercio in vigore dal 1° agosto 1958.
Dichiarazioni a verbale allegate al Contratto Integrativo Provinciale per i Lavoratori del Commercio del 28 gennaio 1959.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Sondrio, 28 gennaio 1959

L’anno millenovecentocinquantanove addì ventotto del mese di gennaio, in Sondrio, tra l’Associazione Provinciale Commercianti di Sondrio [...], la Camera Confederale del Lavoro di Sondrio [...], la Unione Sindacale Provinciale - Cisl - di Sondrio [...], si è stabilito il presente contratto collettivo Provinciale integrativo di quello Nazionale firmato in Roma il giorno 28 giugno 1958, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Sondrio.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro per le categorie elencate dal Contratto Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 4. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
In virtù del disposto dell’art. 32 del Contratto nazionale collettivo di lavoro le parti stabiliscono che per tutti i lavoratori disciplinati dal presente Contratto integrativo, la durata della interruzione dell’orario giornaliero di lavoro è fissata in ore due.

Art. 5. - Orario di lavoro per il personale discontinuo.
Per il personale discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui all’art. 35 del Contratto nazionale di lavoro, l’orario massimo giornaliero è di 9 ore e quello settimanale di 54 ore.
Le eventuali ore di lavoro eccedenti le 9 ore giornaliere o le 54 settimanali verranno pagate come «ore straordinarie» con le maggiorazioni previste dal contratto nazionale.

Art. 7. - Commissione paritetica provinciale.
La Commissione paritetica di cui all’art. 120 del Contratto nazionale sarà costituita di volta in volta da due componenti nominati dall’Associazione provinciale dei commercianti e da uno per ognuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo.

Dichiarazioni a verbale allegate al Contratto Integrativo Provinciale per i Lavoratori del Commercio del 28 gennaio 1959.
Si precisa che la retribuzione conglobata per il personale impiegatizio discontinuo (commessi e aiuto commessi) di cui all’art. 5 del Contratto Integrativo Provinciale, è stata fissata tenendo presente che l’orario giornaliero di lavoro di detto personale è di 9 ore.
Per tali categorie comunque, la retribuzione mensile fissata dallo tabelle contrattuali è aumentata di L. 1000 (mille) mensili a compenso di detto maggior orario giornaliero.