Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e Fisasca-Cisl, Filam-Cgil, Uilam-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ravenna

Sommario:

Art. 1. - Categoria e qualifica del personale.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Retribuzione apprendisti.
Art. 4. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 5. - Stipendi e salari.
Art. 6. - Riduzione per i comuni della provincia.
Art. 7. - Percentuale di servizio.
Art. 8. - Servizio rinfreschi e ricevimenti.
Art. 9. Esercizi stagionali.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12. - Salari medi convenzionali.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale
Tabella A

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare munito di licenza di P.S., della provincia di Ravenna, 29 luglio 1959

L’anno 1959 il giorno 29 del mese di luglio in Ravenna presso l’Associazione provinciale Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi [...] e la Fisasca-Cisl [...], la Filam-Cgil [...], la Uilam-Uil [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale normativo di Lavoro per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie, ed ogni nitro esercizio similare munito di licenza di P.S., stipulato in Roma il 15 maggio 1959, da valere per la Provincia di Ravenna.

Art. 2. - Apprendistato.
Ad integrazione dell’art. 9 del CCN, considerata la particolare situazione locale si conviene di non fissare alcuna percentuale di assunzione degli apprendisti riservandosi le Organizzazioni stipulanti di esaminare gli eventuali casi controversi che dovessero presentarsi.

Art. 4. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
A chiarimento dell’art. 22 del CCN per protrazione d’orario deve intendersi quella concessa su richiesta dei datori di lavoro in coincidenza alla normale protrazione autorizzata annualmente dall’Autorità di P.S. a seconda dei periodi stagionali.
[...]
Nei locali ad apertura continuata qualora non vengano effettuati i turni regolari il personale che presta la sua opera durante le ore notturne avrà diritto ad una maggiorazione sulla paga base in ragione del 15 %.

Art. 7. - Percentuale di servizio.
[...]
La scelta del sistema di applicazione della percentuale sarà in facoltà del datore di lavoro.
Il facchinaggio esterno per la messa in opera delle sedie e tavolini, quando questi superano il numero di 10, sarà a carico del datore di lavoro.