Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.11.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini di Novara, Federazione Provinciale Sindacati dei Lavoratori Addetti ai servizi Commerciali ed Affini, Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini
Settori: Commercio, Ristorazione, Novara

Sommario:

Art. 1. - Classifica esercizi.
Art. 2. - Qualifiche e minimi di retribuzione.
Art. 3. - Percentuale di servizio per il personale tavoleggiante.
Art. 4. - Personale extra e di surroga.
Art. 5. - Esercizi di stagione.
Art. 6. - Minimi garantiti al personale tavoleggiante.
Art. 7. - Valore del vitto.
Art. 8. - Indennità di contingenza.
Art. 9. - Ritenuta parziale a concorso vitto.
Art. 10. - Personale femminile.
Art. 11. - Compenso per prestazione d’opera nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Paghe di fatto.
Art. 14. - Commissione di qualifiche.
Art. 15. - Commissione per le vertenze individuali.
Art. 16. - Decorrenza e durata del contratto.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Novara, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959, presso l’Associazione dei Commercianti della provincia di Novara, tra il Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini di Novara [...], la Federazione Provinciale Sindacati dei Lavoratori Addetti ai servizi Commerciali ed Affini [...], la Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini [...], si è stipulato il presente Accordo economico integrativo al CCNL 15 maggio 1959 da valere per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Novara.

Art. 3. - Percentuale di servizio per il personale tavoleggiante.
[...]
Il tempo per la consumazione del pasti viene determinato in mezz'ora per ogni pasto.

Art. 10. - Personale femminile.
È vietata l’assunzione di personale femminile per il servizio di sala.

Art. 12. - Apprendistato.
Per gli esercizi extra e di 1ª categoria è ammessa l’assunzione di un apprendista ogni tre dipendenti qualificati con analoghe mansioni.
Per gli esercizi di 2ª e 3ª categoria è ammessa l’assunzione di apprendista per ogni categoria di personale qualificato.
Agli esercizi sprovvisti di personale, anche se il proprietario è coadiuvato da familiari, è data facoltà di assumere un apprendista.
[...]

Art. 15. - Commissione per le vertenze individuali.
In analogia alle modalità previste per la costituzione della Commissione di qualifiche, le parti si impegnano di istituire, entro gli stessi termini prefissati, anche una Commissione paritetica per l’esperimento di amichevole componimento delle controversie Individuali e di lavoro.
Tale Commissione potrà comunque operare nelle seguenti sedi della provincia di Novara: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa, Verbania, Domodossola ed Omegna.