Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 dicembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Italiana degli Agenti di Cambio e Fib-Cisl, Radibova
Settori: Credito e Assicurazioni, Agenti di cambio, Milano

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e classificazione del personale.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Incarico superiore.
Art. 5. - Anzianità convenzionali.
Art. 6. - Malattia e infortunio.
Art. 7. - Gravidanza e puerperio.
Art. 8. - Servizio militare.
Art. 9. - Congedo matrimoniale.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11. - Passaggi di categoria.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16. - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Disdetta del rapporto di lavoro.
Art. 19. - Certificato di lavoro.
Art. 20. - Doveri e diritti del perdonale.
Art. 21. - Norme transitorie e di attuazione.
Art. 22. - Inquadramento del personale.
Art. 23. Decorrenza e durata.
Trattamento economico

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dagli agenti di cambio di Milano, 29 dicembre 1958

Il 29 dicembre 1958, In Milano, presso l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione [...], tra la Sezione di Milano dell’Associazione Italiana degli Agenti di Cambio [...], e la Federazione Italiana Bancari (Fib), aderente alla Cisl [...], il Libero Raggruppamento Sindacale dei dipendenti degli Agenti ili cambio e dei Commissionari di Borsa e Valori di Milano (Radibova) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro, da valere per i dipendenti degli agenti di cambio di Milano.

Art. 1. - Assunzione e classificazione del personale.
[...]
Il limite di età per l'assunzione è di anni 17 per gli impiegati e di anni 14 per i commessi. Non è ammessa l’assunzione del personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 7. - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e di puerperio, la lavoratrice ha diritto a rimanere assente dal servizio per un periodo non inferiore a mesi quattro.
Durante tale periodo alla stessa verrà usato il normale trattamento economico, come se fosse in servizio, fermi restando tutti gli altri diritti di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860. modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 394 e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è stabilito in 44 ore settimanali.
L’orario giornaliero è diviso in due turni, ad eccezione della giornata di sabato.
Nel limite di 44 ore di lavoro complessive settimanali, è consentito all'agente di cambio di richiedere al lavoratore prestazioni eccedenti le otto ore giornaliere. Entro lo stesso limite, gli orari di lavoro possono essere fissati dall'agente di cambio, tanto per tutti i lavoratori, come per taluni di essi, secondo le esigenze dell’Ufficio.

Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
[...]
Le prestazioni domenicali daranno, inoltre, diritto ai riposo compensativo.
Nota a verbale
Qualora il calendario di borsa dovesse modificarsi, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità di variazioni all’orario nella giornata di sabato.

Art. 14. - Ferie.
Nel corso di ogni anno solare la durata delle ferie dal lavoratore è stabilita come segue:
1) il periodo feriale di borsa (mese di agosto), purché esso non sia inferiore a due settimane, per una anzianità di servizio fino al decimo anno;
2) l’anzidetto periodo, più sei giorni lavorativi, per anzianità di servizio dal decimo anno compiuto al ventesimo;
3) lo stesso periodo feriale di borsa, più dodici giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto. La parte di ferie eccedente il periodo feriale di borsa verrà usufruita dal lavoratore che è assente per ferie, quando urgenti necessità di servizio lo richiedano. In questo caso, il dipendente ha diritto;
al completamento dei giorni di ferie restanti in successivo periodo;
[...]

Art. 20. - Doveri e diritti del perdonale.
Il personale deve tenere una condotta dignitosa e morale tanto in servizio che fuori.
Il personale ha il dovere di dare all’agente di cambio una collaborazione attiva ed intensa e deve osservare il segreto d’ufficio.
[...]