Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 maggio 1959
Parti: Associazione Provinciale Cooperative di Consumo e Ricreative e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati-Cgil, Federcommercio-Cisl, Unione Italiana Dipendenti del Commercio ed Affini-Uil
Settori: Cooperative, Bologna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Tabella cali merce
Disposizioni generali del contratto integrativo
Tabelle salari e stipendi

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per i dipendenti da cooperative di consumo della provincia di Bologna, 6 maggio 1959

Il giorno 6 maggio 1955, in Bologna, tra l’Associazione Provinciale Cooperative di Consumo e Ricreative [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati (Cgil) [...], la Federcommercio (Cisl) [...], l’Unione Italiana Dipendenti del Commercio ed Affini (Uil) [...], si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale di lavoro.

Art. 1.
Riferimento all'art. 1 del Contratto collettivo nazionale.
Il presente contratto trova applicazione per i dipendenti delle Cooperative di Consumo della provincia di Bologna, e si applicherà anche ai dipendenti addetti a quegli spacci in cui si svolge, nello stesso ambiente, attività promiscua di vendita di generi alimentari e mescita di alcoolici ed analcoolici; sono esclusi i dipendenti addetti alla panificazione ed alla pastificazione, per i quali vigono contratti particolari.

Art. 4.
Riferimento all’art. 19 del Contratto collettivo nazionale.
La durata massima dell’apprendistato è stabilita in tre anni per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il 16° anno di età e in due anni per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 16° anno di età.
[...]
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative o aziende private dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato al fine dei completamento nel periodo prescritto dal presente contratto purché non vi sin stata interruzione superiore ad un anno.

Art. 7.
Riferimento all'art. 21 del Contratto collettivo nazionale.
La cooperativa ha l'obbligo di curare e di far curare dai propri dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista in modo che questo abbia la possibilità di un rapido addestramento come è stabilito dall'art. 11 sulla legge che regola l’apprendistato.
L'apprendista non può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 9.
Riferimento all'art. 29 del Contratto collettivo nazionale.
La durata della interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le relative organizzazioni sindacali stipulanti e potrà coincidere in linea di massima con l'interruzione, stabilita dalla Prefettura, tra l’ora di chiusura antimeridiana e l’ora di apertura pomeridiana dei negozi.

Art. 10.
Riferimento all'art. 30 del Contratto collettivo nazionale.
Gli eventuali turni di lavoro non possono avere più di una interruzione nella giornata lavorativa.

Art. 11.
Riferimento all’art. 32 del Contratto collettivo nazionale.
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, di cui all’art. 32 del Contratto collettivo nazionale è stabilita per tutti in 9 ore giornaliere o 54 settimanali; fatta eccezione per i custodi e i portieri per i quali l’orario normale di lavoro è previsto in ore 10 giornaliere o 60 settimanali.
Le deroghe previste sull’orario di lavoro normale in questo articolo non trovano applicazione qualora per effetto della continuità del rapporto di lavoro venga a cadere il carattere di discontinuità previsto dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni.

Art. 14.
Riferimento all’art. 40 del Contratto collettivo nazionale.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. [...]