Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 27 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Fipe-Associazioni dei Commercianti di Pistoia e Montecatini Terme e Camera Conf. del Lavoro di Pistoia-Filam Provinciale, Segreteria Provinciale della Cisl, Segreteria Uilam della provincia di Pistoia-Camera Sindacale Provinciale Uil di Pistoia
Settori: Commercio, Ristorazione, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Maggiorazione per le protrazioni all’orario normale di chiusura.
Art. 6. - Retribuzione al personale in ferie.
Art. 7. - Stipendi e salari.
Art. 8. - Percentuali di servizio e loro ripartizione.
Art. 9. - Banchetti.

Art. 10. - Vitto.
Art. 11. - Personale extra e di surroga.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Efficacia e condizioni di miglior favore.
Art. 14. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendi e salari
Accordo collettivo sul frazionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici della provincia di Pistoia, 27 luglio 1959

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Pistoia, 27 luglio 1959

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 27 del mese di luglio, presso l’Associazione dei Commercianti di Montecatini Terme, si sono riuniti [...] Federazione It. Pubblici Esercizi (Fipe) [...], assistiti da [...] Associazioni dei Commercianti di Pistoia e Montecatini Terme, e [...] Camera Conf. del Lavoro di Pistoia e [...] Filam Provinciale, [...] Segreteria Provinciale della Cisl [...], Segreteria Uilam della provincia di Pistoia assistito dal[...]la Camera Sindacale Provinciale Uil di Pistoia, per discutere e concordare il contratto integrativo provinciale al CN per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, stipulato in Roma il 15 maggio 1959.
A seguito di che le parti hanno convenuto guanto segue:

Art. 3. - Apprendistato.
L'apprendistato è regolato dalle leggi vigenti e dal CN.
In relazione all’art. 9 del CN, gli apprendisti non potranno comunque essere in numero superiore alla metà del personale qualificato, ivi compreso il conduttore ed i propri famigliari, quando questi svolgano nell'azienda le attività previste dall’art. 2 del CN, fatta eccezione per le aziende con un solo dipendente, nel qual caso sarà egualmente consentita l'assunzione dell'apprendista.
Nelle aziende con oltre 10 (dieci) dipendenti il numero degli apprendisti non potrà superare il 20 per cento, con arrotondamento in eccesso.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta quello fissato dal CN.
Il tempo per la consumazione dei pasti è determinato in un minimo di un’ora.

Art. 10. - Vitto.
In relazione all'art. 51 del CN il datore di lavoro, in caso di riconosciuta necessità, potrà corrispondere una indennità sostitutiva nella misura di L. 150 a pasto.
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