Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 13 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.07.1960
Parti: Associazione Provinciale della proprietà edilizia e Sindacato Provinciale Portieri di stabili urbani-Cisl
Settori: Servizi, Portieri di stabili, Pescara

Sommario:

I. - Classifica degli stabili
Art. 1. - Categorie degli stabili.
Art. 2. - Computo dei locali.
II. - Retribuzione
Art. 3. - Salari mensili.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Alloggio al portiere.
Art. 6. - Portineria con locali mancanti o aggiunti.
Art. 7. - Illuminazione dell'alloggio del portiere.
Art. 8. - Riscaldamento dell'alloggio del portiere.
Art. 9. - Stabili con ascensori.
Art. 10. - Telefono in portineria.
Art. 11. - Conduzione del riscaldamento.
Art. 12. - Riscossione degli affitti e quote condominiali.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Minimi salariali.
Art. 16.
Tabella delle retribuzioni per i portieri di Pescara

Contratto collettivo per i portieri di stabili urbani della provincia di Pescara, 13 luglio 1959

L’anno 1939, il giorno 13 luglio in Pescara presso l’Associazione degli Industriali, tra l’Associazione Provinciale della proprietà edilizia [...] e il Sindacato Provinciale Portieri di stabili urbani aderente alla Cisl [...] assistito da[...] Segretario generale della Usp; Segretario sindacale della stessa e Segretario provinciale Fisasca, constatata da entrambe le parti la necessità di dare ai portieri di stabili urbani una regolamentazione contrattuale, dopo ampia e cordiale discussione, si è convenuto quanto segue:

II. - Retribuzione
Art. 5. - Alloggio al portiere.

L’alloggio da assegnarsi al portiere, a norma dell'articolo 15 del Contratto nazionale, deve essere composto di almeno 3 vani di cui 1 adibito anche a cucina per tutte e tre le categorie.

Art. 6. - Portineria con locali mancanti o aggiunti.
Quando il proprietario non sia nella materiale possibilità di fornire un alloggio completo al portiere, quale previsto dal precedente articolo, gli corrisponderti una indennità sostitutiva mensile di lire 500 per ogni locale mancante.
Nel caso in cui il portiere occupi nello stabile, oltre ai locali spettantegli a norma dell'art. 5 del presente contratto, anche altri locali ad uso abitazione, questo canone sarà di lire 500 mensili per ogni locale.

Art. 7. - Illuminazione dell'alloggio del portiere.
Per l’illuminazione dell’alloggio, ove essa non sia fornita direttamente dal datore di lavoro, spetta al portiere una indennità sostitutiva mensile di lire 100 per ogni lampada. In ogni caso le spese di
impianto, di installazione di una lampada per vano e di posa del contatore sono a carico del proprietario.

Art. 8. - Riscaldamento dell'alloggio del portiere.
Quando i vani dell’alloggio non godono gratuitamente del riscaldamento generale dello stabile, spetta al portiere per mesi cinque dal 1° novembre al 31 marzo, una indennità sostitutiva mensile di lire 550 per vano.

Art. 11. - Conduzione del riscaldamento.
Il portiere, se richiesto dal datore di lavoro, ha l’obbligo di far funzionare il servizio di riscaldamento dello stabile ed ha diritto, limitatamente al tempo in cui presta servizio, alle seguenti indennità mensili:
L. 2.000 se l’impianto funziona a combustibili liquidi;
L. 3.000 se l'impianto funziona a combustibili solidi.

Art. 13.
Il proprietario è tenuto a fornire al lavoratore tutto il materiale necessario per la pulizia.