Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 luglio 1958
Validità: dal 01.01.1958
Parti: Federazione delle Cooperative e Mutue, settore della Cooperativa di Consumo, Confederazione Cooperativa Italiana-Unione Provinciale di Siena e Camera Confederale del Lavoro di Siena [...], Unione Sindacale Provinciale Cisl di Siena, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Cooperative, Siena

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo, da consorzi e circoli ricreativi da queste costituiti, della provincia di Siena, 18 luglio 1958

L’anno 1958, il giorno 18 del mese di luglio in Siena, tra la Federazione delle Cooperative e Mutue, settore della Cooperativa di Consumo [...], la Confederazione Cooperativa Italiana (Unione Provinciale di Siena) [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Siena [...], la Unione Sindacale Provinciale Cisl di Siena [...], la Unione Italiana Lavoratori [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 2 marzo 1955, da valere per tutto il territorio della provincia di Siena.
Le parti stipulanti dichiarano di richiamarsi ai principi contenuti in premessa al CCNL

Art. 1.
Il presente Contratto Integrativo Provinciale si applica per il personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo, Consorzi e Circoli ricreativi da questi costituiti nella provincia di Siena, a qualsiasi settore merceologico appartengano.
Esso si applica altresì al personale del laboratori annessi e al personale del reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua.

Art. 5.
A seguito dei criteri adottati nella stesura delle tabelle dei minimi salariali del presente Contratto, si stabilisce che le percentuali di maggiorazione previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vengono cosi riproporzionate:
1) Art. 34: [...]
2) Art. 40:
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 °% sul minimi tabellari, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.
[...]

Art. 7.
Le parti convengono che l'apprendistato è limitato alle seguenti qualifiche e mansioni:
Tutte le qualifiche della Categoria C;
2) Tutte le qualifiche della Categoria D - Primo Gruppo;
3) Le qualifiche del Gruppo secondo - categoria D corrispondenti ai nn. 12 e 13;
4) Operai specializzati e operai qualificati.
A parziale modifica degli artt. 18 e 22 si conviene che l’apprendistato è consentito per il personale maschile e femminile dai 14 ai 20 anni compiuti.
[...]

Art. 8.
La durata dell'interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle tre ore per tutte le categorie e gruppi merceologici.
Le parti convengono di concordare deroghe a quanto sopra previsto nel caso in cui particolari condizioni lo rendessero opportuno.
La durata normale di lavoro è stabilita in 8 ore giornaliere, 48 settimanali, 208 mensili di lavoro effettivo per tutto il personale ad eccezione di quello addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia; e secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 il cui orario normale è fissato in 9 ore giornaliere, 54 settimanali, 234 mensili.
Per i commessi, banconieri, aiuto-banconieri, aiuto-commessi e commessi di magazzino di ogni gruppo merceologico dipendenti da cooperative o spacci esercenti in Siena e Chianciano, limitatamente per quest'ultimo al periodo 1 giugno-30 settembre, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere, 48 settimanali e 208 mensili.

Art. 10.
A parziale modifica di quanto stabilito dagli artt. 41 e 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che il diritto alle ferie, sia per il personale con mansioni impiegatizie sia per quello con mansioni non impiegatizie, matura dopo il compimento di un mese di ininterrotto servizio nella misura di una giornata per ogni mese.