Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 dicembre 1958
Validità: dal 01.05.1958
Parti: Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue-Confederazione Cooperativa Italiana, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue-Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Camera del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Cooperative, Macerata

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Giovani non apprendisti.
Art. 4. - Giovani apprendisti.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8.

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Macerata, 12 dicembre 1958

Il 12 dicembre 1958 in Macerata presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione, tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, aderente alla Confederazione Cooperativa Italiana [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Camera del Lavoro (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], l'Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente Contratto provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successivo accordo dell’8 maggio 1958, da valere nei confronti di tutto il personale dipendente dalle Cooperative di consumo della provincia di Macerata.

Art. 1.
Il presente contratto non troverà applicazione per le cooperative con uno o più spacci avente un solo dipendente. Per questo sarà provveduto con accordi particolari aziendali a termini dell’art. 77 del suddetto Contratto Nazionale.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Riferimento art. 32 CCNL delle Cooperative del 2 marzo 1955, l’orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi compresi i commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti viene stabilito in ore 9 e mezzo.
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