Deliberazione n. 221 del 17 maggio 2006.
Fonte: Banca dati normativa INAIL
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 17 maggio 2006
VISTO il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni
VISTO l'art. 11 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che prevede che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;
VISTA la relazione del Direttore generale in data 9 maggio 2006 concernente la riliquidazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 2006;
con il parere consultivo favorevole del Direttore Generale;
DELIBERA
IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
Allegato alla delibera n. 221 del 17 maggio 2006
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Roma, 9 maggio 2006
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: Riliquidazione dal 1° luglio 2006 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria ed agricoltura.
PREMESSA
L'allegata “nota tecnica” della Consulenza Statistico Attuariale riporta, in modo analitico, tutti i dati della suddetta operazione.
Si illustrano di seguito i parametri fondamentali della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2006, tenendo conto che la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, è pari al 1,7 per cento , e che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 10 di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
1. SETTORE INDUSTRIA
- limite minimo euro 12.822,60 (in precedenza euro 12.608,40);
- limite massimo euro 23.813,40 (in precedenza euro 23.415,60).
Entro i predetti limiti saranno, pertanto riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2006.
Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2006 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
per il 2004 e precedenti 1,0170
per il 2005 e I semestre 2006 1,0000
2. SETTORE AGRICOLTURA
Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette ed a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (autonomi) , è di euro 12.822,60 , pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 19.351,59 .
3. MARITTIMI
I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:
a) per i comandanti e capi macchinisti euro 34.291,30
b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 29.052,35
c) per gli altri ufficiali euro 26.432,87
4. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE
Dal 1° luglio 2006, ai sensi degli artt. nn. 6, 7 e 8 della Legge 10 gennaio 1982 n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,017) anche l' ”assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 415,13 a euro 422,19 e l'assegno “una tantum” in caso di morte, che passa da euro 1.663,34 a euro 1.691,62 .
5. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del T.U nn. 124 (industria) e 235 (agricoltura) devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,17, unico per i due settori a mente dell'art. 14, lettera c) della Legge n. 243/1993, si ottengono i seguenti importi:
Settore industriale | Settore agricolo | |||
Inabilità | misure preced. | dall'1/7/2006 | misure preced. | dall'1/7/2006 |
dal 50 al 59% | 232,99 | 236,95 | 291,81 | 296,77 |
dal 60 al 79% | 326,87 | 332,42 | 407,19 | 414,11 |
dall'80 all'89% | 606,83 | 617,14 | 699,03 | 710,91 |
dal 90 al 100% | 934,87 | 950,76 | 990,86 | 1.007,70 |
100% + a.p.c. | 1.350,56 | 1.373,51 | 1.405,98 | 1.429,88 |
Sulla base di calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell'Istituto, la rivalutazione di cui trattasi comporterà una spesa di euro 40.900.000 , di cui per il settore industriale euro 31.300.000, per il settore agricolo euro 6.000.000, oltre a euro 3.600.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e a superstiti) del settore industriale.
La spesa di euro 40.900.000 trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2005 essendo stato già considerato nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).
Gli oneri conseguenti alla riliquidazione delle prestazioni economiche relativamente al settore agricolo - come già avvenuto per la rivalutazione dell'anno 2005 - sono compresi negli incrementi contributivi previsti dall'art. 28 del D. Lvo. n. 38/2000, per i quali l'INPS sta provvedendo ad emanare le disposizioni attuative.
La delibera che il Consiglio di Amministrazione vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.
IL DIRETTORE CENTRALE F.to Paolo Vaccarella | IL DIRETTORE GENERALE F.to Maurizio Castro |
Allegati:
- una “nota tecnica” con relativi allegati;
- uno “schema di delibera”; [COLLEGAMENTO MANCANTE]
- due “schemi di decreto”.
Allegato 2/bis alla delibera n. 221 del 17 maggio 2006
RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEL SETTORE INDUSTRIALE DAL 1°LUGLIO 2006
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1896, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL del 1° luglio 2005 per il settore industria;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n.
Visto la variazione pari dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel 2005 rispetto a quella del 2004, calcolata dall'ISTAT, pari al 1,7 per cento;
Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in euro 34.291,30 per i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 29.052,35 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 26.432,87 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2004 e precedenti................................................1,0170;
anno 2005 e I semestre 2006 .....................................….1,0000.
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in euro 422,19.
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in euro 1.691,62.
Art. 4
DECRETO........(bozza)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1896, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2005 per il settore agricoltura;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n.
Visto la variazione pari dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel 2005 rispetto a quella del 2004, calcolata dall'ISTAT, pari al 1,7 per cento;
Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2006, in euro 19.351,59.
A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) , del citato Testo Unico, è fissata, dal 1° luglio 2006, in euro 12.822,60 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
Art. 2.
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in euro 422,19.
Art. 3.
A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2006, è fissato in euro 1.691,62.
Art. 4
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.38, gli incrementi percentuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.