Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 giugno 1959
Validità: 11.06.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia e Unione Sindacale Provinciale di Venezia, Camera Confederale del Lavoro di Venezia, Unione Italiana del Lavoro di Venezia
Settori: Agroindustriale, Salariati, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Salariati addetti al bestiame.
Art. 10. - Capi di bestiame affidati ai salariati bovai.
Art. 11.
Art. 12. - Mansioni degli addetti all’ortofrutticoltura.
Art. 13. - Mansioni del personale di custodia e guardiania.
Art. 14. - Artieri di azienda.
Art. 15. - Famiglia fatutto.
Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 18. - Orario di lavoro.
Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 20.
Art. 21. - Riposo settimanale compensativo.
Art. 22. - Giorni festivi.
Art. 23. - Sospensioni e recuperi.
Art. 24. - Classificazione dei salariati per età e sesso.
Art. 25. - Retribuzione.
Art. 26. - Casa, orto e allevamenti familiari.
Art. 27. - Casale.
Art. 28. - Compensi accessori e speciali.
Art. 29. - Compenso ai capi-stalla.
Art. 30. - Gratifica natalizia.
Art. 31. - Lavori speciali.
Art. 32. - Spigolatura.
Art. 33. - Cottimo.
Art. 34. - Compartecipazione.
Art. 35. - Facchinaggi e trasporti.
Art. 36. - Trasferte.
Art. 37. - Malattie ed infortuni.
Art. 38. - Ferie.
Art. 39. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 40. - Tutela della maternità.
Art. 41. - Permessi straordinari.
Art. 42. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 43. - Trapasso di azienda.
Art. 44. - Casi di forza maggiore.
Art. 45. - Indennità di anzianità.
Art. 46. - Norme disciplinari.
Art. 47. - Notifica delle sanzioni e ricorsi.
Art. 48. - Controversie individuali.
Art. 49. - Controversie collettive.
Art. 50. - Indennità varie.
Art. 51. - Indennità di malaria.
Art. 52. - Usi e consuetudini.
Art. 53. - Pattuizioni di miglior favore.
Art. 54. - Durata del patto.
Art. 55.
Salari mensili

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Venezia, 16 giugno 1959

Il giorno 16 giugno 1959 in Venezia, presso la Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia […], e l’Unione Sindacale Provinciale di Venezia […], la Camera Confederale del Lavoro di Venezia […], l’Unione Italiana del Lavoro di Venezia […], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Salariati fissi dell’Agricoltura dipendenti da aziende agricole della Provincia di Venezia:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo e i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo d’ambo i sessi adibito ai lavori di carattere ordinario straordinario, accessorio o speciale delle aziende agricole, assunto e vincolato con contratto individuale a termine, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede, fruendo della casa di abitazione, dell’orto e del casale, la cui retribuzione viene corrisposta mensilmente parte in generi e parte in denaro.
Tra i salariati sono compresi, in via indicativa, i bovai, i cavallanti, i mungitori, i famigli, i fatutto, i guardiani e custodi in genere gli artieri di azienda, ecc.

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse, purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 9. - Salariati addetti al bestiame.
Ai salariati addetti al bestiame è fatto obbligo:
a) della custodia, cura ed alimentazione del bestiame da svolgere in ore diurne e notturne secondo le necessità dell’azienda;
b) di compiere tutti i servizi di stalla, assestamento e formazione delle concimaie, compresa la vuotatura dei pozzi neri;
c) di provvedere al consuetudinario rifornimento della stalla del mangime e lettime;
d) di provvedere all’assestamento e alla distribuzione del mangime e del lettime nel fienile;
e) di compiere col bestiame tutti i lavori aziendali;
f) della custodia e pulizia delle macchine e degli attrezzi di stalla;
g) di compiere la pulizia delle corti, cortili e porticati adiacenti alla stalla.
Nell’adempimento del loro servizio i salariati dovranno sempre comportarsi da buoni padri di famiglia.
Nel caso in cui ai salariati addetti al bestiame dovesse essere richiesta dalle aziende la prestazione di mansioni diverse da quelli sopra specificate in aggiunta alle stesse, sarà ad essi corrisposto per tali mansioni extra, la paga oraria prevista per la categoria degli accordati, maggiorata della percentuale del lavoro straordinario e festivo o notturno.

Art. 11.
Per le stalle dotate di attrezzature meccanizzate il numero dei capi adulti o da allievo affidati ai salariati in base alle norme del presente contratto collettivo, potrà essere aumentato verso compenso di una indennità giornaliera pari a L. 25 per ogni giornata di permanenza in stalla dei capi adulti aumentati e di lire 12,50 per ogni capo da allievo aumentato.
L’entità di tale aumento di capi sarà proporzionata alle mansioni che vengono abolite in rapporto alle attrezzature meccanizzate e tenuto conto del tempo o della fatica risparmiata dal salariato.
Per le attrezzature meccanizzate di cui in appresso, saranno operati i seguenti aumenti di capi:
a) se l’Azienda è dotata di abbeveratoio automatico (vaschette): 1,5 capi adulti (ovvero 3 da allievo);
b) se l’Azienda è dotata di impianto per il trasporto meccanizzato di mangimi o di letame nell’interno della stalla: mezzo capo (invero 1 capo da allievo);
c) se l’Azienda è dotata di attrezzature per la mungitura meccanica: 1 capo (ovvero due capi da allievo).
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella prevista nel presente articolo o nell’art. 10, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionate alla dotazione mancante, nell'ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro nei campi.

Art. 12. - Mansioni degli addetti all’ortofrutticoltura.
I salariati addetti agli orti o frutteti, sono incaricati della loro lavorazione dalla preparazione del terreno alla raccolta, della perfetta manutenzione dell’apparato irriguo, dell’impianto e cura dei vivai e dei letti caldi, delle disinfestazioni alle piante, della lotta contro i parassiti animali o vegetali, dell’esecuzione degli innesti, delle potature razionali, ecc., nonché della sorveglianza e guida dei lavoratori comuni assunti occasionalmente per lavori di raccolta, cernita, imballaggio e preparazione e lavorazione del terreno.
Quando i lavori dell’orto e del frutteto non assorbono completamente l'intero orario giornaliero di lavoro il salariato addetto potrà essere comandato in lavoro di campagna o d’aia.

Art. 13. - Mansioni del personale di custodia e guardiania.
Il personale di custodia e guardiania ha la sorveglianza diurna e notturna dell’azienda con l’obbligo di riferire al datore di lavoro tutte le novità interessanti il suo servizio.
Quando esplichi la sua attività prevalentemente di notte, avrà diritto a riposo diurno corrispondente al lavoro notturno prestato.

Art. 14. - Artieri di azienda.
Sono quei lavoratori prevalentemente addetti ai lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria di attrezzi e macchine agricole, di carri e veicoli in genere di fabbricati e manufatti, oppure a lavori di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali.
Si considerano specializzati quegli artieri di particolare capacità professionale che esplicano soltanto o prevalentemente la propria attività in lavori di falegname, di fabbro, di meccanico, di muratore, di bottaio, di carradore, di casaro, di mugnaio, ecc. ed ausiliari quelli che senza una particolare specializzazione coadiuvano gli specializzati ovvero eseguono lavori propri della categoria non richiedenti particolare specializzazione.

Art. 15. - Famiglia fatutto.
Sono quei lavoratori ai quali il datore di lavoro oltre al compenso mensile in denaro previsto per la categoria, assicura il vitto sano ed abbondante, l’alloggio e la pulizia della biancheria personale e altre prestazioni di consuetudine. Essi perciò non godranno degli annessi (orto, casa, ecc.) dei generi in natura, del casale, degli allevamenti da cortile, ecc. Tali lavoratori vengono indifferentemente adibiti a lavori d’aia, di stalla o di campagna.

Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili in genere e quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il salariato risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze

Art. 17. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia. Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
le donne non possono per nessun motivo venire adibite ai seguenti lavori:
а) lavori di vangatura in genere su terreno vergine, lavori richiedenti la rottura delle zolle con mazza, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni fondiarie ed agrarie;
b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento dei pomponi;
c) facchinaggi in genere per prodotti e merci inerenti colture varie;
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro;
e) spargimento del perfosfato della calciocianamide;
f) infilatura degli aghi nel pressapaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini dai 18 ai 65 anni.

Art. 18. - Orario di lavoro.
L'orario ordinario di lavoro nei vari mesi dell'anno per i salariati, non addetti al bestiame o a mansioni di custodia e guardiania, è il seguente:
Gennaio ore 6
Febbraio ore 7
Marzo ore 8
Aprile ore 8
Maggio ore 8
Giugno ore 9
Luglio ore 9
Agosto ore 9
Settembre ore 8
Ottobre ore 8
Novembre ore 7
Dicembre ore 6
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro precedentemente indicato e fine sullo stesso nell’ora indicata dal datore di lavoro.
Il lavoratore deve presentarsi col ferro battuto e con tutti gli utensili in piena efficienza.
L’inizio e la fine del lavoro nonché i periodi intermedi di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini; tuttavia il datore di lavoro potrà spostarli o fissarli in misura diversa, anche per diverse squadre e categorie di lavoratori, secondo le comprovate esigenze tecniche del lavoro, possibilmente in accordo con i lavoratori.
Agli addetti alla falciatura sarà concesso di praticare successive battute di ferro nel limite di tempo strettamente necessario per tale operazione, in via normale oltre la mezz’ora complessiva.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo ed intermittente delle relative prestazioni, la durata complessiva dell’orario di lavoro è determinata dalle mansioni tutte e dal numero dei capi di bestiame affidati di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Contratto Collettivo Provinciale, stabiliti in base alla norma n. 11 del Patto nazionale.
Quando il numero dei capi di bestiame superi quello previsto dagli articoli 10 e 11, verrà corrisposto al salariato un compenso straordinario di L. 60 per ogni bovino adulto o per ogni due capi da allievo e per ogni cavallo o due puledri, per ogni giorno di permanenza in stalla dei capi in soprannumero.
[...]
Il numero dei capi adulti in soprannumero non può superare i due; in caso contrario il salariato dovrà essere coadiuvato nelle sue mansioni da altro lavoratore.

Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’articolo 18, 1° capoverso;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’articolo 22.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere, Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]

Art. 20.
Le norme di cui al precedente articolo 10, non si applicano ai salariati addetti al bestiame e ai custodi e guardiani per quali valgono rispettivamente le norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 18.

Art. 21. - Riposo settimanale compensativo.
Ai salariati è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Ai salariati addetti al bestiame, ed ai custodi e guardiani che non potessero usufruire, per ragioni tecniche, del previsto riposo, è concessa una indennità compensativa forfettaria pari a giorni 26 di salario medio annuale.

Art. 23. - Sospensioni e recuperi.
Nel caso in cui in giornata non fosse possibile eseguire, per intemperie od altro, l’intero orario normale, è ammesso il ricupero del tempo perduto nel limite di un’ora giornaliera e sino ad un massimo complessivo di 6 ore settimanali senza corresponsione di straordinari, entro i sei giorni lavorativi successivi alla avvenuta interruzione.

Art. 26. - Casa, orto e allevamenti familiari.
I lavoratori salariati oltre ai compensi stabiliti nell’articolo 25 godranno di una abilitazione adeguata ai bisogni della famiglia e rispondente a sani criteri igienici, nonché di una superficie non inferiore ai 150 mq. possibilmente in prossimità della casa, da adibirsi a orto familiare.
[…]
L’illuminazione delle stalle e delle cucine dei bovai è a carico del datore di lavoro, che fornirà direttamente il petrolio o il carburo di calcio occorrenti dove manchi l'illuminazione elettrica.

Art. 28. - Compensi accessori e speciali.
[…]
Durante le operazioni di mietitrebbiatura ai salariati addetti ai relativi trasporti e alla sistemazione dei mannelli sul carro, verrà corrisposto un compenso forfettario giornaliero di Kg. 4 di frumento per le suddette prestazioni entro e fuori orario.

Art. 31. - Lavori speciali.
Si considerano lavori speciali, e come tali vengono compensati con le maggiorazioni a fianco segnate, i seguenti:
Scasso a vanga e piccone 20 %
Irrorazione con pompe a zaino 20 %
Abbattimento piante, segatura e spaccatura tronchi, zocche e scavo zocche 20 %
Spargimento a mano della calciocianamide al q.le . L. 18,50
Guida trattori, all’ora L. 18,50
Guida trattori sola aratura, all’ora L. 26
Lavori di escavo fossi per quella parte che si svolge in effettiva presenza di acque 20 %
Innesto della vite e innesto delle piante da frutto 30 %
Potatura piante da frutto (esclusa la potatura della vite) 20 %
Imboccatori addetti a trebbiatrici a motore per trebbiatura, colza, ravizzone, seme medica e trifoglio, all’ora L. 38,50
Le maggiorazioni di cui sopra, relative a guida trattori, potatura, e innesto, non competono a quei salariati che appartengono a categorie specializzate (artieri, ortofrutticoli, ecc.).

Art. 35. - Facchinaggi e trasporti.
I trasporti ed i movimenti del prodotti e delle merci di azienda o destinati all’azienda, sono riservati alla stessa; i lavoratori adibiti saranno retribuiti col sistema del cottimo, quando la durata delle necessarie operazioni superi la mezza giornata di lavoro.
Il cottimo verrà concordato direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore o i lavoratori interessati.

Art. 37. - Malattie ed infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o ricovero ospedaliero, la azienda fornirà gratuitamente al salariato e ai suoi familiari, il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 38. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[…]
Qualora il salariato non godesse delle ferie, il datore di lavoro dovrà corrispondergli giorni 8 di salario medio annuale.

Art. 39. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 40. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di Legno

Art. 46. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni - dovuti a negligenza - ai beni dell’azienda;
2) multa pari all’importo di una giornata di lavoro e sospensione dal lavoro per un egual periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente.
Gli importi delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento di danni saranno devoluti a beneficio della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori agricoli;
3) licenziamento in tronco, senza preavviso e senza indennità per risse sul lavoro o condanna definitiva per reati comuni, per recidiva nelle mancanze indicate al n. 2 per danneggiamenti dolosi ai beni della azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni d ii lavoro, per altre mancanze gravi (offese, minaccie o violenze) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire nemmeno in via provvisoria il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

Art. 49. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione delle norme previste nel presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro, debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.

Art. 50. - Indennità varie.
Il computo delle indennità sostitutive delle ferie, delle festività nazionali (per le quali valgono le norme di legge), dell’indennità di anzianità, del riposo compensativo, della gratifica natalizia verrà fatto dalle Organizzazioni contraenti sulla base del salario medio annuale.

Art. 51. - Indennità di malaria.
Nelle zone dei Comuni sottoelencati, che ai sensi delle vigenti disposizioni sono tuttora dichiarate malariche, i datori di lavoro corrisponderanno ai dipendenti salariati a titolo di indennità fissa annua di malaria la somma di L. 500:
Campagna Lupia, Caorle (escluso il Centro abitato e la spiaggia) Cavarzere, Chioggia, Cona, Concordia, Sagittaria, Eraclea, Musile di flave, S. Michele al ragliamento, Quarto d’Altino, S. Stino di Livenza.
Troveranno automatica applicazione i provvedimenti ufficiali delle competenti Autorità che dovessero apportare variazioni ai territori sopraelencati.

Art. 55.
Per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente patto collettivo provinciale, le parti si rimettono al Patto Nazionale del 31 luglio 1951 comprese le “dichiarazioni a verbale”.