Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 luglio 1958
Validità: campagna 1958 - 31 maggio 1959
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Lega Provinciale Motoaratori, Unione Provinciale Italiana Lavoratori - Settore terra, Unione Provinciale Sindacato Lavoratori - Settore terra
Settori: Agroindustriale, Motoaratura, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 2. - Consegna delle macchine.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Tariffe orarie comprensive della indennità di contingenza, ecc.
Art. 5. - Definizione del motorista.
Art. 6. - Fuochisti addetti alle locomobili.
Art. 7. - Vitto, lavori preparatori e complementari.
Art. 8. - Cottimi.
Art. 9. - Riparazione macchine.
Art. 10. - Conservazione delle macchine.
Art. 11. - Aggiornamento tariffe orarie.
Art. 12. - Festività - Ferie - Gratifica natalizia Indennità di licenziamento.
Art. 13. - Presenza sul lavoro.
Art. 14. - Assistenza e previdenza.
Art. 15. - Libretti dei conti.
Art. 16. - Lavoro festivo - Straordinario - Notturno.
Art. 17. - Controversie.
Art. 18. - Validità del contratto.
Trattenute.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti alla motoaratura ed attività minori nella provincia di Ferrara, 16 luglio 1958

In data 16 luglio 1958, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Ferrara, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, da una parte, e la Federbraccianti Provinciale e la Lega Provinciale Motoaratori, l’Unione Provinciale Italiana Lavoratori - Settore terra, e l’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - Settore terra, dall’altra, è stato stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro - che sotto riportiamo - per gli operai addetti ai mezzi meccanici delle aziende agricole, utilizzati per l’esecuzione dell’aratura a trazione diretta o funicolare, nonché per altri lavori nell’interno e fuori azienda da valere per la campagna 1958-59.

Art. 2. - Consegna delle macchine.
Il personale di macchina è obbligato a ricevere e a riconsegnare le macchine in magazzino o officina del proprietario.
Il personale è tenuto alla pulizia superficiale delle macchine stesse, senza diritto ad alcun compenso.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è fissato in 10 (dieci) ore giornaliere per il periodo 15 luglio-15 ottobre ed in 8 (otto) ore giornaliere per il rimanente periodo dell’anno.
S’intende lavoro straordinario quello eccedente l’orario normale, richiesto dal datore di lavoro, escluso però quello previsto dall’art. 7 del presente contratto.
Il personale di macchina non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi, di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il personale di macchina non è tenuto a compiere oltre 2 (due) ore giornaliere di lavoro straordinario.

Art. 5. - Definizione del motorista.
Agli effetti delle tariffe previste dal precedente articolo, per «motorista» deve intendersi l’operaio in possesso di patente di guida di 3° grado o, in mancanza della stessa, con capacità di effettuare ai mezzi meccanici qualsiasi riparazione la cui attuazione è considerata possibile sul posto di lavoro.

Art. 6. - Fuochisti addetti alle locomobili.
Le locomobili a vapore, che fanno uso del bruciapula, dovranno essere assistite da un secondo fuochista. 
Ugualmente dicasi per il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine da una località all’altra.

Art. 7. - Vitto, lavori preparatori e complementari.
Per i soli lavori di trebbiatura granone e semi minuti, di csavezzatura e gramolatura canapa, gli operai hanno diritto al vitto il quale se non somministrato dall'azienda dovrà essere compensato in ragione di L. 600 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Il tempo necessario per la messa in pressione delle locomobili e per il piazzamento e la pulizia delle macchine non fa parte dell'orario di effettivo lavoro e dovrà essere compensato in base alle tariffe previste nel precedente articolo, anche se eccedente l'orario normale di lavoro.
Ugualmente dicasi per il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine da una località all'altra.

Art. 8. - Cottimi.
È ammesso il lavoro a cottimo, il quale dovrà essere concordato tra le parti in modo che il lavoratore, di normale capacità lavorativa, realizzi non meno del 15 % in più della tariffa oraria.

Art. 9. - Riparazione macchine.
Per le riparazioni eseguite sul posto di lavoro dovranno essere applicate le presenti tariffe, sempre che non ci sia intervento di officina.

Art. 10. - Conservazione delle macchine.
I lavoratori hanno preciso obbligo di conservare in buono stato macchine ed attrezzi loro affidati e risponderanno eventualmente delle perdite e danni ad essi imputabili.

Art. 12. - Festività - Ferie - Gratifica natalizia Indennità di licenziamento.
Per festività nazionali ed infrasettimanali, ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, ecc., i datori di lavoro pagheranno al personale di macchina, a titolo di indennità compensativa, oltre alla tariffa oraria una somma pari al 17 % della tariffa stessa.
Tale integrazione tariffaria resta limitata esclusivamente alle oro impiegate a macchine funzionanti e su di essa non si applicano maggiorazioni per lavoro straordinario festivo o notturno.

Art. 13. - Presenza sul lavoro.
Il personale di macchina non potrà assentarsi dal posto di lavoro nelle ore di lavorazione senza regolare permesso del datore di lavoro o chi per esso.

Art. 14. - Assistenza e previdenza.
Per quanto riguarda le assicurazioni sociali in genere, compresi gli assegni familiari, a favore del personale saranno rispettate le disposizioni di legge vigenti riguardanti gli operai marginali dell’agricoltura.

Art. 17. - Controversie.
Tutte le controversie che dovessero sorgere nell’applicazione ed interpretazione del presente contratto, e che non trovassero amichevole soluzione fra le parti, saranno demandate all’esame delle Organizzazioni sindacali e all’ufficio Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione.

Art. 18. - Validità del contratto.
Il presente contratto vale per l’intero territorio della provincia di Ferrara e vincola esclusivamente gli aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
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