Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 giugno 1959
Validità: dal 01.08.1959
Parti: Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale, Associazione degli Artigiani della provincia di Firenze e Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili e Affini-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini-Cisl, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Edilizia-Legno, Artigianato, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Incasellamento merceologico e nuova paga base.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Lavori nocivi - Disagiati e pericolosi.
Art. 5. - Condizioni di miglior favore.
Art. 6. - Validità.

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane del legno e affini della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, 24 giugno 1959

Addì 24 giugno 1959 presso l’Ufficio del Lavoro (g. c.); tra l’Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale; l’Associazione degli Artigiani della provincia di Firenze e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili e Affini (Cgil); la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Cisl); la Unione Italiana del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo integrativo per la Categoria del Legno e Affini da valere in sostituzione del precedente Accordo Integrativo di categoria del 25 ottobre 1949.

Art. 4. - Lavori nocivi - Disagiati e pericolosi.
In considerazione dei lavori che vengono eseguiti in condizioni di pericolosità oppure di nocività mediante la utilizzazione di materie prime nocive, le parti convengono di fissare per questi operai una indennità pari al 6% sull’intera retribuzione.
Sono considerati lavori nocivi: quelli eseguiti con la nitrocellulosa ed altre sostanze chimiche nocive, come pure lavori inerenti il trattamento del legno con sostanze nocive; lavori pericolosi quelli eseguiti su scale aeree o ponti mobili; lavori disagiati quelli normalmente eseguiti in locali a temperatura elevata, quelli polverosi in misura costante ed anormale.

Art. 6. - Validità.
Il presente accordo sostituisce il precedente accordo integrativo de1 25 ottobre 1949, con decorrenza dal 1° agosto 1959.
Per quanto non contemplato nel presente Accordo valgono le norme dell’Accordo Normativo Provinciale del 24 luglio 1957.