Tipologia: Contratto collettivo provinciali
Data firma: 14 giugno 1951
Validità: 11.09.1950 - 10.05.1952
Parti: Associazione degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale/Cisl-Terra, Camera Confederale del Lavoro, Federbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Chieti

Sommario:

Norma I.
Norma II. - Definizione braccianti avventizi.
Norma III. - Assunzioni.
Norma IV. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma V. - Orario di lavoro.
Norma VI. - Lavori pesanti - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Norma VII. - Giorni festivi.
Norma VIII. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Norma IX. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma X. - Attrezzi di lavoro.
Norma XI. - Previdenze - Assistenza - Assegni familiari.
Norma XII. - Tutela della maternità.
Norma XIII. - Zone malariche.
Norma XIV. - Norme disciplinari.
Norma XV. - Controversie individuali.
Norma XVI. - Controversie collettive.
Norma XVII. - Rispetto delle norme.
Norma XVIII. - Durata del patto.
Norma XIX.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Chieti, 14 giugno 1951

L’anno millenovecentocinquantuno, addì 14 giugno, in Chieti, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O., tra l’Associazione degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl-Terra) […], la Camera Confederale del Lavoro […], la Federbraccianti Provinciale […], è stato stipulato il presente contratto di lavoro per braccianti agricoli avventizi, da valere in tutto il territorio della Provincia di Chieti.

Norma I.
Il presente Patto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.
Detto contratto, in aderenza alla norma n. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 settembre 1950, ha vigore da detta data per la parte normativa. La parte retributiva entra in vigore a datare dal 16 giugno 1951.

Norma II. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma IV. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma V. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è fissato come segue:
mesi di novembre, dicembre, gennaio ore 7
mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8
mesi di giugno, luglio, agosto ore 9
Restano ferme le eventuali condizioni locali di miglior favore per i lavoratori.

Norma VI. - Lavori pesanti - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Per lavori pesanti sono da intendere quelli di scasso, irrigazione, solforazione, irrorazione, falciatura, mietitura e trebbiatura, escluso quello eseguito dai paglierini ed imboccatori.
I lavori suddetti, fatta eccezione di quello compiuto dai paglierini ed imboccatori, viene compensato con una maggiorazione del 10 per cento sulla paga complessiva.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma VII.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma della presente Norma.
[…]

Norma VIII. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[…]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[…]
Indennità di rischio speciale.
Qualora il lavoro si svolga in ospedali, sanatori, casa di cura e simili, ai lavoratori addetti alla coltivazione di giardini, orti e terreni comunque annessi all’edificio e allevamento bestiame, competerà una indennità di rischio o rimborso spese di profilassi e analoghe in misura da determinare fra le parti. Qualora detta indennità venga corrisposta agli altri dipendenti, essa verrà estesa ai lavoratori agricoli senza alcuna diminuzione.

Norma X. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma XI. - Previdenze - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma XII. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Norma XIII. - Zone malariche.
Nelle zone dichiarate malariche e per il periodo corrente dal 16 maggio al 30 settembre, è dovuta ai lavoratori una maggiorazione del dieci per cento (10 %) sulla retribuzione globale.

Norma XIV. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro e le mancanze di carattere disciplinare commesse dai lavoratori potranno essere punite secondo la gravità:
а) con multe non superiori all’importo di 2 ore di salario […]
b) con la sospensione dal lavoro per un periodo non superiore a tre (3) giorni;
c) con il licenziamento in tronco.
Le punizioni di cui al comma a) e b) saranno inflitte all’operaio:
[…]
2) che abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo,
3) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
4) che trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o commetta atti lesivi alla disciplina ed alla morale;
5) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni in contrario a quelle impartite dal datore di lavoro.
La punizione di cui al comma c) sarà applicata in caso di:
1) insubordinazione verso i superiori;
2) furti e danneggiamenti alla proprietà della azienda;
3) condanne per reati gravi.
[…]

Norma XVI. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento, con la eventuale assistenza, se richiestone, dell'ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.

Norma XVII. - Rispetto delle norme.
Le norme contenute nel presente patto hanno carattere tassativo e saranno impegnative per i lavoratori ed i datori di lavoro.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza di essa.

Norma XIX.
Per quanto eventualmente omesso nel presente Contratto e per dubbi di interpretazione, si rinvia al Contratto collettivo nazionale di lavoro per braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma l’11 maggio 1950.