Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 marzo 1958
Validità: 01.02.1958 - 31.01.1959
Parti: Unione degli Agricoltori della Provincia di Enna, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale di Enna-Ccl, Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Fisba di Enna/Unione Sindacale Provinciale di Enna, Cisnalterra Provinciale di Enna, Uilterra Provinciale di Enna-Uil, Csil Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli Avventizi di Enna
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Enna

Sommario:

Art. 1. - Definizione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Retribuzione del lavoratore,
Art. 8. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 11. - Tutela della maternità.
Art. 12. - Zone malariche.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Enna, 6 marzo 1958

L’anno millenovecentocinquantotto, il giorno sei, del mese di marzo, in Enna, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori; tra la Unione degli Agricoltori della Provincia di Enna […], anche in nome e per conto dei Sindacati aderenti […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […] e la Federbraccianti Provinciale di Enna […], assistito dal […] Segretario della Ccl, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba) di Enna […], assistito dal […] Reggente della Unione Sindacale Provinciale di Enna, la Cisnalterra Provinciale di Enna […], la Uilterra Provinciale di Enna […], assistito dal […] Segretario della Uil, la Csil Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli Avventizi di Enna […], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Enna.

Art. 1. - Definizione.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con la paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 ore settimanali.
Tale orario è maggiorato di un’ora al giorno nei mesi di marzo, aprile e maggio ed è diminuito di un’ora nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura, disciplinati con accordi speciali.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) Lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al seguente art. 6, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si sarà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardanti speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 11. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12. - Zone malariche.
Nei Comuni ove esistano zone malariche riconosciute tali, a termini delle vigenti disposizioni, i datori di lavoro sono tenuti albi somministrazione gratuita del chinino, a norma di legge, nonché alla corresponsione ai lavoratori, durante i periodi dell’anno come sopra previsti, di una particolare indennità del 5 %, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro e da computarsi con le modalità di cui all’art. 7.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza, il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto, e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina, da parte ilei lavoratore, sarà punita a seconda della gravità e della mancanza, nel modo seguente:
1. Con la multa fino a un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) Che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro o ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) Che per negligenza, arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) Che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2. Con la multa, pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, nelle mancanze di cui al paragrafo primo.
3. Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità, nei casi seguenti:
а) Insubordinazione grave verso il datore di lavoro o chi per esso;
b) Danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) Risse sul posto di lavoro;
e) Recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al paragrafo secondo;
f) In tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive, che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti, per il sollecito amichevole componimento.