Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 7 marzo 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Confruit e RSA/Fat/Uila
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Confruit Faenza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1 - Relazioni Industriali
2 - Orario di lavoro
3 - Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro
4 - Livelli occupazionali
5 - Vestiario
6 - Vendita prodotti ai dipendenti
7 - Servizi di mensa
8 - Aumenti retributivi
A) Salario variabile
B) Principi generali:
C) Importi erogati in cifra
9 - Modalità di corresponsione della retribuzione
10 - Previdenza integrativa aziendale
11 - Decorrenza e durata
Nota
Allegato 1
Allegato 2

Il giorno 7 marzo 1994 fra la Confruit spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali […], assistite da […] Fat e […] Uila, si è convenuto quanto segue:

1 - Relazioni Industriali
Al fine di promuovere un sistema di relazioni industriali che consenta un maggiore coinvolgimento dei lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, si conviene di ampliare l'ambito delle informazioni e del confronto in merito ai seguenti argomenti:
a) informazioni preventive sulle prospettive strategiche sia in campo produttivo che di mercato;
b) situazione di mercato e relative evoluzioni;
c) giacenze di magazzino e andamento della produzione;
d) nuovi prodotti;
e) nuove tecnologie;
f) quantità e qualità, anche previsionali, del conferimento delle materie prime;
g) formazione e addestramento professionale;
h) organizzazione del lavoro:
- verifica degli organici e delle qualifiche anche in riferimento alla legge 10/4/91 n. 125;
- programmi occupazionali anche in riferimento al lavoro stagionale;
- decentramento della produzione;
- lavori di facchinaggio.
Si concorda che l'azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori copia dei bilanci propri e delle società controllate.
Inoltre, nei casi in cui le parti lo riterranno opportuno, una Commissione Tecnica Paritetica, formata da sei dipendenti dell'azienda di cui tre designati dai rappresentanti dei lavoratori e tre dalla Direzione Aziendale, avrà il compito di approfondire, non in sede decisionale, le tematiche oggetto del confronto. La Commissione si riunirà nei locali dell'azienda senza costi aggiuntivi rispetto all'orario normale contrattuale dei dipendenti che la compongono.

2 - Orario di lavoro
Annualmente, nel primo quadrimestre, verranno definiti i calendari di lavoro e di ferie.
Fermo restando l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, nell'impossibilità tecnica di recepire l'orario di 39 ore, le parti concorderanno all'inizio di ogni anno l'utilizzo delle riduzioni d'orario a livello collettivo.
Per quanto riguarda le forme di flessibilità dell'orario, lo straordinario, il ricorso ai turni notturni e ogni altra necessità produttiva dell'azienda dettata da esigenze di mercato, si dovranno informare i rappresentanti dei lavoratori per concordare i programmi produttivi con un anticipo di 15 giorni, salvo esigenze tecnico-produttive straordinarie che verranno valutate.

3 - Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro
Le parti concordano sulla necessità di migliorare sempre di più le condizioni dell'ambiente di lavoro e della sicurezza. A tale scopo verranno realizzati i seguenti progetti di formazione che consentano il raggiungimento di tali obiettivi:
a) i problemi di sicurezza verranno affrontati mediante il coinvolgimento dei responsabili di reparto, che parteciperanno a corsi di formazione, e avranno il compito di informare i lavoratori delle norme in materia;
b) per il pronto soccorso si garantirà sempre la presenza in stabilimento di almeno un dipendente con cognizioni specifiche; pertanto saranno individuati gruppi di lavoratori da avviare a percorsi formativi.

4 - Livelli occupazionali
L'equilibrio fra il numero di lavoratori a tempo indeterminato e quello dei lavoratori stagionali sarà mantenuto tenendo conto delle necessità di adeguare l'organico alle mansioni indispensabili per tutto l'arco dell'anno, senza creare sbilanciamenti che possano provocare esuberi anche se per brevi periodi. Le parti concordano di affidare alla Commissione Paritetica lo studio di queste problematiche fin dall'anno 1994, individuando percorsi e criteri certi per il passaggio di lavoratori dal rapporto a tempo determinato a quello a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la gestione degli organici stagionali, si rimanda agli accordi aziendali vigenti che regolano specificatamente la materia.

5 - Vestiario
La divisa aziendale, che tutti i lavoratori sono tenuti ad indossare sarà fornita dall'azienda, ed è composta da una dotazione annua di:
n. 2 pantaloni
n. 2 felpe
n. 5 magliette
n. 2 cuffie e buste per contenere la capigliatura
Il personale che svolge la propria attività in ambienti non riscaldati verrà inoltre dotato di indumenti idonei.
L'azienda doterà di scarpe antinfortunistiche i dipendenti che, lavorando in settori maggiormente esposti, ne facciano richiesta, con l'obiettivo di fornire gradualmente, anche sulla base delle esperienze acquisite, tutti i lavoratori a rischio di idonee calzature atte a prevenire gli infortuni.

Nota: Il presente accordo, per conservare la sua validità a pieno titolo, dovrà essere sottoscritto dalle RSU che verranno costituite in base all'accordo interconfederale del 20 dicembre scorso.