Tipologia: Accordo
Data firma: 20 luglio 1998
Validità: 01.01.1998 - 30.06.2000
Parti: Ceramica Della Robbia e RSU/Filcea-Cgil
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramica Della Robbia Casalgrande (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni industriali e mercato del lavoro.
2) Ambiente e sicurezza sul lavoro
3) Organici e carichi di lavoro
4) Orari di lavoro
5) Normative
6) Inquadramento professionale
7) Indennità varie
8) Parte economica
9) Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Addì, 20 luglio 1998, si sono Incontrati: la Direzione Aziendale della Ceramica Della Robbia spa, Stabilimento situato a Casalgrande di Reggio Emilia […], e la RSU aziendale […] assistita dal[…]la Filcea-Cgil territorialmente competente.
Dopo ampio esame del Documento presentato dalla RSU in merito al rinnovo del Contratto Integrativo aziendale, in via conclusiva si è definito quanto segue:

1) Relazioni industriali e mercato del lavoro.
a) L'Azienda conferma la propria disponibilità a fornire alla RSU tutte le informazioni necessarie per la valutazione preventiva in merito ad eventuali processi di modifiche strutturali e tecnologici dell'attività produttiva che determinano significative e sensibili innovazioni della tipologia organizzativa aziendale e che comportino conseguentemente rilevanti ricadute sulla professionalità e sulla sicurezza dei lavoratori.
b) Nel confermare quanto previsto dai precedenti Accordi aziendali, l'Azienda si è inoltre dichiarata disponibile a fornire, su richiesta della RSU, un'informazione complessiva e dettagliata circa l'assetto occupazionale della Ditta, riferita anche all'andamento e alle prospettive del mercato, con specifico riguardo al numero di assunzioni e dì dimissioni e della toro tipologia, in particolare per quanto attiene ai Contratti atipici (Contratti a Termine, Contratto Formazione-Lavoro, Contratti di fornitura di lavoro temporaneo, ecc.)
Per quanto attiene al lavoro prestato con "contratto di fornitura di lavoro temporaneo" (Lavoro interinale), l'Azienda informerà preventivamente la RSU circa la durata, la mansione e la relativa qualifica del Lavoratore specifico, facendo riferimento anche a quanto sarà stabilito dal CCNL applicato.

2) Ambiente e sicurezza sul lavoro
a) Nel richiamare gli impegni già assunti nei precedenti Accordi aziendali in merito alla tutela della integrità psico-fisica dei Lavoratori ed alla salubrità degli ambienti lavorativi, l'Azienda ha ribadito l'intenzione di operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, particolarmente in materia di:
- corretta formazione/informazione dei lavoratori, in forma sia individuale che collettiva circa gli eventuali rischi lavorativi presenti in stabilimento e le modalità più idonee per prevenirli; tale impegno sarà curato in modo particolare in fase di inserimento dei personale su nuove mansioni ed all'atto dell'assunzione, attraverso l'utilizzo delle prime 4 ore di inserimento per una ricognizione delle caratteristiche tecnico-organizzative e delle condizioni di sicurezza sulle postazioni lavorative assegnate.
- accertamenti ambientali ed accertamenti sanitari, mirati alle specifiche situazioni aziendali, effettuato da personale e/o Ente competente specializzato.
Per la concreta attuazione dei suddetti impegni, l'Azienda favorirà lo sviluppo di un rapporto sistematico e collaborativo fra il Responsabile alla Sicurezza di nomina aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché con i Lavoratori stessi.

3) Organici e carichi di lavoro
Le parti convengono di effettuare periodicamente, su richiesta della RSU, incontri di verifica al fine di migliorare l'organizzazione produttiva e di affrontare eventuali variazioni tecnico-produttive.

4) Orari di lavoro
a) Entro il 1 Gennaio 1999 i reparti Forni e Atomizzazione effettueranno un orario a ciclo continuo con 5 squadre con 3 turni di lavoro e 2 giorni di riposo (3 x 2) pari ad un orario medio settimanale di 33 ore e 36 minuti fermo restando la normale retribuzione contrattuale pari a 40 settimanali, inoltre sarà retribuita in aggiunta mezz'ora (30 minuti) per ogni turno lavorato a titolo di mancata pausa.
[…]
L'Azienda attiverà in modo automatico tale regime di orario entro la data suindicata, considerando il congruo numero degli organici necessari anche in funzione di eventuali sostituzioni per eventi vari (Ferie, Malattia, assenze, ecc.)
b) In caso di lavoro supplementare e/o straordinario, a seguito di richiesta del lavoratore, l'Azienda accantonerà in conto ferie le ore prestate, retribuendo le sole maggiorazioni contrattuali.
In alternativa le ore prestate potranno essere recuperate attraverso l'utilizzo di riposi compensativi fermo restando la normale retribuzione contrattuale.

9) Decorrenza e durata
[…]
Viene fatto salvo tutto quanto non espressamente mutato dal presente, facendo riferimento agli accordi aziendali precedenti e al CCNL in vigore.