Tipologia: Accordo
Data firma: 20 novembre 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Worgas/Confartigianato Lapam e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Worgas Formigine (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Informazioni
2) Inquadramento
3) Ambiente
4) Orario di lavoro
5) Premio di risultato
6) Durata

Verbale di accordo

Formigine, 20 Novembre 1998, tra la Ditta Worgas srl […], con l'assistenza […] della Confartigianato Lapam, e i lavoratori dipendenti, rappresentati dalle RSU, assistite dalle OO.SS. Territoriali […] della Fiom-Cgil, si concorda quanto segue:

1) Informazioni
Le parti convengono di ampliare il sistema informativo attualmente in essere in ossequio ad una logica di relazioni improntate al confronto.
A tal fine, con cadenza semestrale, la Direzione Aziendale fornirà in apposito incontro informazioni sulla situazione in essere, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, e riguardo ai principali interventi innovativi sul piano tecnologico che presentino riflessi sull'organizzazione e sulla produzione.
Qualora da questi derivino effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'occupazione, si procederà ad un esame congiunto degli effetti evidenziati.
Fermo restando che è intenzione delle Parti salvaguardare le reciproche autonomie su ciò che sarà oggetto di quanto qui previsto si riconosce alle RSU la facoltà di proporre interventi.
Negli incontri previsti al presente punto saranno fornite informazioni anche sull'andamento degli indicatori di cui al successivo punto 5.

3) Ambiente
La Direzione aziendale ribadisce il pieno ed integrale rispetto delle disposizioni del D.lgs. 626/94, ed in particolare il suo impegno a portare a termine la realizzazione delle protezioni al portone del magazzino, degli armadietti per gli spogliatoi, della sala ad uso ristoro e la ristrutturazione dei servizi igienici.

4) Orario di lavoro
Le Parti convengono sul mantenimento della flessibilità come strumento atto a migliorare la l'organizzazione del lavoro in un contesto dove la produttività non ha un andamento costante.
Ferme restando le modalità concordate nell'accordo del 22.12.1993, la durata della flessibilità positiva sarà pari a 12 settimane con una prestazione settimanale di flessibilità pari a 5 ore, dal lunedì al venerdì.
Le prestazioni lavorative in regime di flessibilità positiva potranno essere richieste in qualsiasi momento dell'anno solare in ragione delle contingenti esigenze tecnico-organizzative; resta inteso che il recupero della flessibilità positiva dovrà, di norma, avvenire entro l'anno stesso.
A fronte di esigenze tecnico-organizzative che comportino ulteriori necessità produttive, le Parti ne valuteranno i presupposti di merito convenendo sin d'ora il possibile ricorso ad un numero massimo di 7 settimane aggiuntive di flessibilità positiva.
Resta inteso che per dette 7 settimane sarà riconosciuta per ogni ora di flessibilità prestata la maggiorazione del 15%.