Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 febbraio 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.03.2003
Parti: Consorzio Agrario Inteprovinciale e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Relazione Sindacali
Art. 2 - Retribuzioni
Art. 3 - Classificazione del Personale
Art. 4 - Orario di Lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario - Banca ore - Ferie
Art. 6 - Indennità varie
Art. 7 - Trasferte
Art. 8 - Premio di risultato
Art. 9 - Diritti sindacali
Art. 10 - Part time
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Abiti da lavoro
Art. 13 - Permessi retribuiti
Art. 14 - Anticipo TFR
Art. 15 - Rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza
Art. 16 - Mensa
Art. 17 - Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale per i dipendenti del consorzio agrario interprovinciale di Bologna e Modena

Il giorno 25 febbraio 2000 in Bologna, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena […], e le Rappresentanza Sindacali Unitarie […], assistiti dal […] Segretario Provinciale della Flai Cgil, hanno stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi agrari del 6 marzo 1998, il presente accordo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena.

Art. 1 - Relazione Sindacali
Su richiesta di una delle parti, semestralmente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre la Direzione del Consorzio fornirà alla RSU informazioni riguardanti le strategie aziendali, i programmi d'investimento ed i loro riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui flussi occupazionali nonché sulle necessità formative dei dipendenti.
In tali incontri verranno inoltre esaminati gli andamenti degli indicatori relativi all'erogazione del salario variabile e le eventuali proposte formative presentate dalla RSU legate all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo

Art. 4 - Orario di Lavoro
In relazione all'art. 21 del CCNL l'orario di lavoro di 39 h settimanali è di norma articolato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì.
L'orario giornaliero di lavoro con decorrenza 01-04-2000 è il seguente:
dal lunedì al giovedì 8,30 - 12,30 pausa 14,00 - 17,45
il venerdì 8,30 - 12,30 pausa 13,45 - 17,45
con orario di entrata elastico dalle 8,30 alle 8,45 con recupero in minuti dalle 17,45 alle 18,00.
Diverse articolazioni degli orari per reparti o sedi periferiche saranno esaminati preventivamente fra Direzione aziendale ed RSU, nonché singole particolari esigenze di lavoratori.
[…]
In apposito incontro da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno fra Direzione aziendale e RSU verranno definiti eventuali orari estivi nonché il calendario delle chiusure aziendali.

Art. 5 - Lavoro straordinario - Banca ore - Ferie
In riferimento all'art. 22 comma 3° e 4° del CCNL si conviene che le prestazioni di lavoro straordinario, espressamene autorizzate dalla Direzione, non dovranno superare le 150 ore annue; oltre detto limite le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere concordate tra la Direzione del Consorzio e la RSU.
In apposito incontro fra le parti verranno definiti i periodi di punta di richiesta di prestazioni straordinarie.
A richiesta la Direzione comunicherà alla RSU la rilevazione mensile delle ore straordinarie effettuate dai singoli reparti.
Il lavoratore potrà optare per la retribuzione delle prestazioni straordinarie a norma CCNL oppure per la trasformazione in permessi retribuiti, che confluiranno nella banca ore individuale, con il pagamento della sola maggioranza contrattuale.
I permessi in banca ore saranno individualmente usufruiti previa autorizzazione in frazione minima di mezz'ora e successivo arrotondamento al quarto d'ora, con priorità rispetto alle ferie.
Le ore di permesso in banca ore residue alla data del 30 novembre di ogni anno saranno retribuite nel cedolino paga del mese di dicembre successivo.
Le ferie dovranno essere possibilmente fruite, in frazione minima di 4 ore, entro l'anno, per i residui ferie non programmati al 31 ottobre di ogni anno la Direzione del Consorzio disporrà il godimento d'ufficio in relazione alle esigenze di lavoro.

Art. 6 - Indennità varie
In relazione all'art. 32 del CCNL si conviene quanto segue con decorrenza dall'1/01/2000:
l'indennità per gli addetti alle macchine del CED viene fissata in lire 2.000 per ogni giornata di effettivo lavoro;
viene stabilita in lire 31.000 mensili l'indennità per gli addetti al deposito dei prodotti antiparassitari di Bologna e per gli addetti dei centri di selezione sementi di S. Giorgio di Piano e S. Felice sul Panaro;
in relazione al particolare disagio fisico causato dall'espletamento delle attività del magazzino formaggi di S. Giovanni in Persiceto a tutti gli addetti inquadrati nel 4°, 5° e 6° livello, è riconosciuta una indennità di lire 31.000.

Art. 9 - Diritti sindacali
In applicazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 ed in previsione di ristrutturazioni fisiche della sede resta confermato la messa a disposizione di locale idoneo alla RSU.

Art. 10 - Part time
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del CCNL, l'esito delle domande, sentita la RSU, deve essere comunicato entro 60 giorni dalla presentazione delle domande stesse.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
In applicazione di quanto previsto al 4° comma dell'art. 4 del CCNL l'Azienda è impegnata a valutare, sentita la RSU, eventuali disponibilità e richieste di nuove e più qualificate occasioni di lavoro professionali manifestate dai lavoratori e dalle lavoratrici.
In relazione a ciò l'Azienda, preventivamente all'assunzione di personale con qualifica superiore al 4° livello esaminerà, sentita la RSU, la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio ritenuti idonei.

Art. 12 - Abiti da lavoro
Le normali forniture estive ed invernali verranno effettuate rispettivamente entro il mese di aprile e di ottobre.

Art. 13 - Permessi retribuiti
Ogni lavoratore potrà utilizzare la banca ore per le visite mediche specialistiche ed analisi di laboratorio a fronte di certificazione della struttura sanitaria a cui si è rivolto.

Art. 15 - Rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza
In considerazione della parcellizzazione territoriale e della consistenza numerica degli addetti dei siti oggetto di attività del Consorzio, al fine di garantire una più efficace applicazione dell'accordo 14 giugno 1996 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei Consorzi Agrari si conviene di unificare le competenze di tutti i siti in un'unica rappresentanza designata in armonia con l'art. 1 del citato accordo ed utilizzando i permessi retribuiti previsti dall'art. 2 del citato accordo.
Le eventuali spese di trasferta sostenute dalla rappresentanza per l'esercizio delle funzioni che gli competono saranno rimborsate in intesa con il Consorzio.