Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 23 febbraio 2001
Parti: Enti, OO.AA., OO.SS.
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: port.ravenna.it


Protocollo di intesa per l'esecuzione di ispezioni straordinarie degli apparecchi di sollevamento

Per far sì che le operazioni in banchina di imbarco e sbarco effettuate con l'ausilio delle apparecchiature di sollevamento avvengano in un quadro di massima sicurezza ed efficacia le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa convengono quanto segue:

1) Al fine di garantire il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento operanti in ambito portuale si stabilisce che gli impianti di sollevamento montati su rotaie, installati da più di 10 anni, dovranno essere sottoposti ad una ispezione generale e approfondita che dovrà essere fatta a regola d’arte e secondo buona tecnica.
Si considerano tali le ispezioni eseguite secondo la norma UNI-ISO 9927-1 del gennaio 1997 dal personale da essa previsto, e comunque sottoscritte da ingegnere esperto. Vengono considerate parte dell’apparecchio di sollevamento anche le funi le catene ed i ganci il cui uso è collegato al funzionamento dell’apparecchio stesso.
2) Al termine dell’ispezione dovrà essere redatto a firma dell’ingegnere esperto un documento riportante l’esito della verifica con i resoconti di quanto osservato e le relative conclusioni, ed in particolare:
a) Modalità ed esiti dell’ispezione
b) La manutenzione da programmare per il futuro con l'indicazione delle scadenze, quando l’apparecchio di sollevamento non sia dotato di “Manuale di installazione, uso e manutenzione” o quando per i risultati dell’ispezione quanto indicato nella sezione manutenzione del Manuale risulti insufficiente, o incompleto
c) Indicazioni ed eventuali prescrizioni relative alla possibilità e modalità di ulteriore impiego dell’apparecchio di sollevamento.
Tale documento, redatto secondo le norme citate, costituirà parte integrante della documentazione tecnica relativa all’apparecchio stesso e dovrà essere comunicato all’Autorità Portuale di Ravenna che ne annoterà i dati nei registri di cui all’art. 16 comma 3 della Legge 84/94.
3) Restano salve le verifiche periodiche da parte dell’AUSL e l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare il normale controllo e la necessaria manutenzione periodica sugli apparecchi.
4) Saranno ritenute esaustive degli adempimenti di cui al punto 1) e 2) le verifiche già eseguite in precedenza secondo le norme in essi richiamate, o che possono essere integrate anche per singole parti.
5) La presente procedura entrerà in vigore dal giorno 23 febbraio 2001. A far data da tale giorno le imprese dovranno produrre entro il termine di 90 giorni il programma della verifica per ogni impianto, e dare inizio alle verifiche stesse. Il termine ultimo per l’ultimazione delle verifiche stesse è fissato in 24 mesi.

Ravenna, 23 febbraio 2001

Autorità Portuale di Ravenna: Il Presidente
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna: Il Direttore Generale
Associazione Industriali della Provincia di Ravenna: Il Presidente
Cgil
Cisl
Uil