Tipologia: Accordo
Data firma: 2 ottobre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Coop. Bilanciai Campogalliano/Legacoop e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Cooperative, Coop. Bilanciai Campogalliano (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione
Art. 3 - Pari opportunità
Art. 4 - Diritto allo studio
Art. 5 - Occupazione
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
Art. 7 - Sanità integrativa
Art. 8 - Ambiente di lavoro
Art. 9 - Permessi annui retribuiti e ferie
Art. 10 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro dei turnisti
Art. 12 - Part-time
Art. 13 - Premio di risultato
Art. 14 - Accorpamento di alcune voci di paga
Art. 15 - Salario aziendale (ex 3° elemento)
Art. 16 - Ferie pregresse
Art. 17 - Flessibilità
Art. 18 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Art. 19 - Impiegati senza limite di orario
Art. 20 - Pernottamenti fuori sede
Art. 21 - Indennità di rappresentanza serale presso la sede
Art. 22 - Indennità di trasferta
Art. 23 - Indennità reperibilità manutentori
Art. 24 - Indennità di funzione quadri
Art. 25 - Indennità di reperibilità trasfertisti
Art. 26 - Indennità di mancato orario

Oggi, 02 Ottobre 2000 in Campogalliano, Modena, tra il Consiglio d'Amministrazione […], assistiti dal […] Responsabile delle Relazioni Industriali di Legacoop Modena e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti dal […] Dirigente della Fim, Fiom e Uilm di zona, è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale per i soci e i dipendenti della Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano a rl, da applicarsi nei modi e nei termini di seguito esposti.
Con il presente accordo s'intendono assorbiti e superati gli accordi aziendali precedentemente sottoscritti.
Per quanto non contemplato nel presente accordo, si rinvia all'intesa per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle cooperative metalmeccaniche 20/12/1994 siglata in Roma. 16 Luglio 1999.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Il numero dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) è stabilito in un massimo di 8 (otto).
[…]

Art. 2 - Informazione
Le parti riconoscono come elemento qualificante del rapporto tra CdA e RSU il trasferimento delle informazioni utili a comprendere e valutare le scelte aziendali, pertanto si stabilisce:
A) la Cooperativa s'impegna ad illustrare, con cadenza annuale, i bilanci, consuntivo e previsionale alle rappresentanze sindacali;
B) verranno illustrati tramite specifico incontro gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo ed evidenziate le politiche finanziarie che la Cooperativa intende perseguire;
C) verranno fornite informazioni dettagliate su:
- carico di ore di lavoro individuale;
- fabbisogni occupazionali;
- calendario relativo ai periodi di ferie e riposo;
- programmi di flessibilità;
- programmi di rotazione e mobilità interna allo scopo di favorire la crescita di professionalità polifunzionali;
- necessità formative;
- assunzioni e dimissioni;
- contratti di formazione, apprendistato e lavoro part-time;
- lavoro estivo guidato per studenti;
- consuntivi semestrali per le ore lavorate, con indicazione delle ore dirette/indirette e delle percentuali di assenza dovute a malattia / infortunio;
D) si procederà ad una consultazione preventiva, da effettuarsi prima dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci, in merito a:
- mobilità interna;
- programmi/criteri aziendali di assunzione e variazioni significative all'organigramma aziendale;
- innovazioni tecnologiche ed organizzative quando queste abbiano effetti sull'occupazione, sulla professionalità e sulle condizioni di lavoro.
Le parti intendono infine rilanciare e riqualificare il ruolo del Comitato Tecnico Congiunto (CTC), con maggiore rispetto alla frequenza degli appuntamenti.
In particolare il CTC si occuperà delle tematiche di seguito specificate:
- analisi degli indicatori relativi al premio di risultato;
- le prospettive occupazionali;
- verifica delle pari opportunità in azienda;
- mobilità interna;
- opportunità formative dei lavoratori.
Il Comitato si riunirà con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta le Parti ne ravvedano la necessità.

Art. 3 - Pari opportunità
Al fine di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro, le parti si impegnano a dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sulle pari opportunità.
In particolare esse si impegnano a:
a) agevolare le assunzioni a tempo parziale ed accogliere, compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale;
b) favorire l'inserimento professionale di personale femminile all'interno dell'azienda, sfruttando in particolare il fabbisogno supplementare di manodopera conseguente all'incremento produttivo che si verifica nel periodo estivo.

Art. 8 - Ambiente di lavoro
Le parti si impegnano a compiere nuove verifiche sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sullo stato della prevenzione degli infortuni, sia all'interno dell'azienda che in occasione di attività di manutenzione esterna.
Verranno coinvolti tutti i soggetti previsti dalla disciplina legislativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni/integrazioni, con impiego di tutti gli strumenti di verifica e controllo disponibili, compresa l'applicazione delle sanzioni previste dal CCNL.

Art. 9 - Permessi annui retribuiti e ferie
La riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente prevista, pari a 72 (settantadue) ore, sarà goduta tramite rotazione, con permessi individuali pari ad 8 (otto) ore al mese per 8 (otto) mesi all'anno, con esclusione del periodo di tempo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre, in quanto coincidente con l'intensificazione massima della produzione aziendale.
Esigenze particolari saranno comunque esaminate dalle parti.
[…]
Contestualmente si concorda l'inserimento di personale a tempo parziale, al fine di ampliare l'organico e integrare eventuali assenze per ferie.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro dei turnisti
Si concorda di ridurre la durata del turno dalle attuali 7 ore e 15 minuti a 7 ore.
La durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale resterà invariato, mentre muterà la composizione dello stesso:
- 35 ore settimanali di lavoro effettivo (7 ore al giorno);
- 5 ore settimanali di permesso retribuito (I ora al giorno).
Il permesso retribuito di i ora al giorno verrà riconosciuto dopo 6 ore effettive di lavoro svolto.
In caso di sciopero il comma precedente non trova applicazione.
Conformemente inoltre a quanto concordato in data 1/9/1998, si confermano l'istituzione del terzo turno di lavoro e gli importi delle percentuali di maggiorazione oraria, le quali si applicheranno esclusivamente al lavoro a turni.
[…]

Art. 17 - Flessibilità
Si concorda di introdurre una flessibilità d'orario di mezz'ora rispetto all'orario di lavoro attualmente in vigore all'interno della Cooperativa.
I Responsabili di reparto/ufficio assumono la gestione della flessibilità di mezz'ora sull'orario di lavoro ufficiale, verificando, nello specifico:
- la concreta applicabilità all'interno del proprio reparto/ufficio;
- la compatibilità con l'orario adottato dagli altri uffici/reparti ed enti aziendali;
- il rispetto delle esigenze aziendali in generale.

Art. 19 - Impiegati senza limite di orario
Oltre al trattamento previsto dal CCNL si conferma che, in caso di presenze comandate negli stand delle fiere e mostre cui la Cooperativa partecipi con l'esposizione dei propri prodotti ovvero in caso di trasferta comandata in Italia o all'estero, agli impiegati e ai quadri senza limitazione d'orario è riconosciuto il diritto a percepire lo stipendio, per le giornate del Sabato e della Domenica, per un massimo di 12 (dodici) ore giornaliere, maggiorate delle percentuali appositamente previste per il lavoro festivo e di Sabato.
Si concorda inoltre il riconoscimento, per gli impiegati di cui sopra, di un’indennità per compiti di rappresentanza svolti durante le giornate del Sabato e della Domenica: per la giornata del Sabato si escludono le ore della mattina e l'indennità massima sarà di 4 ore, mentre per la giornata della Domenica si riconosce un limite massimo di 8 ore.
La Cooperativa riconosce infine la possibilità di fruire, limitatamente ai casi sopra previsti, di un riposo compensativo, previa corresponsione della maggiorazione per il lavoro prestato nelle giornate del sabato e della domenica.

Art. 23 - Indennità reperibilità manutentori
[…]
I manutentori si alterneranno in modo da assicurare un sistema di turnazione caratterizzato da cicli settimanali.
A tale scopo si procederà ad una verifica durante i primi 3 mesi di applicazione sull'effettiva frequenza delle chiamate di assistenza.