Tipologia: Accordo
Data firma: 30 novembre 2001
Validità: 30.11.2001 - 31.12.2004
Parti: Ceramiche Serenissima/Assopiastrelle e RR.SS.UU./Filcea
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramiche Serenissima, Cir Casalgrande (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Mercato del lavoro
Ambiente e sicurezza
Carichi e organizzazione del lavoro
Orario di lavoro
Inquadramento professionale
Formazione professionale
Normative e diritti
Parte economica Serenissima stabilimento Casalgrande
Indennità di viaggio
Premio aziendale di produttività e qualità
Una-tantum
Parte economica Serenissima stabilimento Roteglia

Premio produzione (omogeneizzazione dei trattamenti)
Premio aziendale di produttività e qualità
Una tantum
Parte economica Cir
Indennità viaggio
Premio aziendale di produttività e qualità
Una-tantum
Decorrenza e durata
Allegato alla parte economica CIR
Allegato

Verbale di accordo

Casalgrande (RE), 30 novembre 2001, tra la Direzione Aziendale delle Ceramiche Serenissima spa e Cir spa […], assistita da […] Assopiastrelle e le RR.SS.UU. della Ceramica Serenissima spa […] e la RSU della Ceramica Cir spa […], assistite dalla Filcea territorialmente competente […], si è convenuto quanto segue

Relazioni industriali
Le parti convengono, dopo aver proceduto a una disanima congiunta dell'attuale situazione aziendale, che l'oggettiva esigenza di reggere la sfida all'innovazione nonché la necessità di migliorare parametri di competitività quali la qualità, la produttività, l'efficienza in una prospettiva di sviluppo aziendale comportano relazioni industriali coerenti e basate sulla comune volontà di assicurare all'impresa una durevole potenzialità di crescita e di efficienza sul mercato.
Oltre a quanto previsto nei precedenti accordi aziendali l'azienda fornirà informazioni dettagliate, su richiesta delle O.S. e/o delle RSU per quanto attiene alle innovazioni tecnologiche - impiantistiche ed organizzative, nonché le strategie di impresa e in occasione di rilevanti novità riguardanti la situazione di mercato, l'assetto societario, produttiva ed occupazionale.

Mercato del lavoro
Fermo quanto previsto ai fini informativi dal CCNL 26 novembre 1998, in caso di contratto a termine il lavoratore avrà diritto, dietro sua richiesta scritta o su richiesta scritta della RSU, ad una informazione preventiva (normalmente entro 15 giorni dalla scadenza) circa la volontà di confermare o non confermare a tempo indeterminato o prorogare il contratto.
Quanto al paragrafo precedente non si applica per i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto.
La Direzione aziendale comunicherà inoltre preventivamente alla RSU, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, il motivo del ricorso, la durata prevista, l'inquadramento.

Ambiente e sicurezza
L'Azienda riconferma il proprio impegno ad operare efficacemente sulle problematiche relative alla sicurezza e alle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro.
Per un reale e costante miglioramento in tale ambito, in coerenza con le indicazioni legislative, risulta indispensabile il coinvolgimento attivo e competente di tutti i soggetti interessati: RSPP, RLS, medico competente, lavoratori, Direzione Aziendale.
Propedeutico a ciò è consolidare nell'azienda la cultura della sicurezza e questo può avvenire anche attraverso un'adeguata azione formativa ed informativa i cui contenuti saranno definiti con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di svolgere al meglio il proprio compito saranno attivati interventi formativi specifici e si darà risalto ad un costante monitoraggio rivolto alla sicurezza degli impianti, anche mediante l'esercizio degli RLS della facoltà di evidenziare gli aspetti ritenuti maggiormente problematici.
Per mantenere un'ottimale utilizzazione e distribuzione dei mezzi di protezione individuale si conviene di agire in accordo con la RLS in relazione alle varie problematiche relative alla gestione degli stessi.

Carichi e organizzazione del lavoro
Fermo restando quanto previsto dagli accordi aziendali precedenti, l'azienda informerà preventivamente la RSU sulle modifiche organizzative che possano avere effetto sugli organici o sui carichi di lavoro.

Orario di lavoro
Premesso che il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve tendenzialmente ridursi e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organici, l'azienda si impegna a porre in essere politiche volte alla sua riduzione ovunque sia possibile.
Con cadenza semestrale l'azienda comunicherà su richiesta scritta alla RSU il numero di ore straordinarie effettuate nel periodo, suddivise per reparto/mansione.
In tale ambito, le parti esamineranno il consuntivo delle ore straordinarie effettuate al fine di valutare eventuali esigenze di dimensionamento dell'organico.
Si confermano inoltre contenuti ed obiettivi definiti in sede di contrattazione nazionale, per quanto attiene l'utilizzo del "conto ore". Le parti convengono di definire a livello aziendale i criteri per la gestione dei recuperi compensativi al fine di renderli esigibili dai singoli dipendenti.

Formazione professionale
Le parti concordano sull'esigenza di incrementare la formazione, intesa, come aggiornamento e acquisizione di conoscenze che favoriscano la costante e continua capacità di risposta dell'individuo e della sua professionalità alle diverse e nuove situazioni tecnico-organizzative. Ciò darà l'opportunità di porre i lavoratori e le aziende in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalla innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di mercato.
In relazione a quanto sopra, all'inizio di ciascun alino, l'azienda e la RSU, esamineranno i concreti fabbisogni formativi dei lavoratori arche in relazione alle innovazioni introdotte nel processo produttivo.