Tipologia: Accordo
Data firma: 5 febbraio 2002
Validità: 05.02.2002 - 04.02.2006
Parti: Cantine Cooperative Riunite e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Cantine Cooperative Riunite
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni sindacali
a) Informazione e confronto
b) Calendario annuo di lavoro
c) Campagna pigiatura
d) Classificazione e indennità
Comitati bilaterali
Terziarizzazioni
Organizzazione del lavoro
Organici
Orario di lavoro
Orario di lavoro impiegati
Orario di lavoro produzione Campegine
Orario notturno
Lavoro straordinario
Utilizzo dello straordinario
Flessibilità
Banca ore
Straordinari serali in produzione a Campegine
Orari settimanali e cambio turno
Ritardi negli ingressi al lavoro
Ore di formazione
Part - time
Formazione
Quadri
Indennità di flessibilità e di m.l.o. / indennitàa di funzione aziendale
Polizza sanitaria
Premio per obiettivi
Indennità di responsabilità e professionalità
Trasferta
Rimborsi chilometrici
Ambiente e sicurezza
Salario integrativo aziendale per obiettivi
Consolidato
Contributo di assistenza contrattuale
Validità
Nota a verbale
Allegato 1

Accordo integrativo aziendale

Oggi, 5 febbraio 2002, presso la sede di Campegine (RE), tra la Direzione Aziendale di Cantine Cooperative Riunite scrl […] e le maestranze della Azienda stessa rappresentate dalla RSU […], con l'assistenza di Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil […], si è convenuto quanto segue:

Relazioni sindacali
In un quadro di rinnovate relazioni sindacali e nell'intento di promuovere un modello concertativo le parti si propongono, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, di confermare il sistema di relazioni industriali basate sullo scambio preventivo di informazioni, confronti negoziali e intese per individuare obiettivi comuni al fine di favorire forme di partecipazione più elevate dei lavoratori e per favorire la realizzazione delle strategie d'impresa e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Pertanto si istituisce una metodologia di informazione - confronto preventiva sui principali processi di ristrutturazione che abbiano riflessi occupazionali, organizzativi, professionali, nonché sull'ambiente e la sicurezza. Nel confermare tutti i precedenti accordi in materia, si propone di attuare un sistema di confronto tra Azienda e RSU/OO.SS. così articolato:

a) Informazione e confronto
Due confronti annuali su: strategie, mercati, andamento dell'azienda, budget previsionale annuo e bilancio consuntivo;

b) Calendario annuo di lavoro
Il confronto contrattuale si terrà nel periodo Gennaio - Marzo di ogni anno, e dovrà definire, sulla base delle prospettive di mercato e dei programmi produttivi, i periodi di chiusure collettive annuali e le modalità di godimento delle ferie dei lavoratori di ogni area aziendale. In tale sede, le parti affronteranno le questioni inerenti alla organizzazione del lavoro e agli organici aziendali per ogni reparto e area.

e) Campagna pigiatura
Il confronto e la contrattazione avverrà prima dell'inizio effettivo delle campagna di pigiatura annuale e definirà organizzazione, organici e orari durante tale fase.

Comitati bilaterali
Nel rinnovato sistema di relazioni industriali i Comitati Bilaterali hanno avuto e dovranno continuare ad avere un ruolo di fondamentale importanza.
Essi rappresentano la sede in cui le parti si confrontano, a monte delle decisioni operative di competenza dell'azienda, su materie e progetti riguardanti l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale con i relativi piani di fattibilità e i riflessi che questi potranno avere su occupazione, professionalità, ambiente e organizzazione del lavoro.
Lo scopo è quello di coinvolgere tutte le componenti aziendali fin dalla fase della progettazione della innovazione, nonché di permettere alle parti di formarsi ed esprimere pareri in merito ai piani e ai progetti al fine di valutarne, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità, i possibili termini di consenso.
Per queste ragioni, i Comitati Bilaterali non hanno ruolo contrattuale e decisionale sulle materie di confronto, bensì conoscitivo, istruttorio e consultivo.
Per tutto ciò si ritiene opportuno di attivare in maniera permanete i seguenti Comitati Bilaterali:
A) Programma produttivo:
periodicamente si riunisce sui programmi di produzione, organici, regimi di orario, impianti, tecnologie e quant'altro attiene le necessità produttive;
le parti convengono, inoltre, sulla opportunità di avviare un confronto che definisca, entro tempi certi, gli interventi da effettuare sugli impianti produttivi al fine di ottimizzarne l'efficienza e la produttività (vedi nota a verbale)
B) Salario per obiettivi:
[…]
I Comitati Bilaterali si riuniranno di norma durante le ore di lavoro.
Essi potranno essere attivati su richiesta di una delle due parti e dovranno organizzare il proprio lavoro vincolandolo al rispetto degli oggetti definiti dalle parti stesse. I tempi di attivazione dei comitati (inizio e conclusioni) devono essere tali da non compromettere i tempi decisionali definiti dall'azienda.
Ai componenti dei comitati sarà consegnata la documentazione relativa ai temi da analizzare. Tale documentazione dovrà essere consultata in modo riservato.
Le parti potranno utilizzare, all'interno dei Comitati Bilaterali, esperti di propria fiducia esterni all'azienda e alle OO.SS. Per tali esperti le parti convengono che sia preventivamente espresso un giudizio comune di gradimento. A tali esperti potrà essere richiesta l'assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza.
Le parti potranno convenire che, fino all'esaurimento delle procedure sopra scritte, non si dia luogo, da parte dell'azienda, a decisioni operative e, da parte delle RSU/OOSS, a manifestazioni di conflittualità sugli argomenti in oggetto delle procedure stesse.
In caso di mancata convergenza finale, le parti rimarranno pienamente titolari dell'esercizio autonomo del proprio ruolo.
Nota a verbale
All'atto della firma del presente accordo la RSU aziendale consegna un documento inerente gli interventi sugli impianti produttivi di Campegine che costituirà elemento di confronto tra le parti all'interno del Comitato Bilaterale sul Programma Produttivo.

Terziarizzazioni
Le parti si impegnano ad un confronto preventivo su ogni progetto di terziarizzazione di settori e/o aree aziendali.
L'azienda, comunque, è impegnata al rispetto di ogni legge e norma contrattuale, nonché alla verifica del rispetto, da parte delle aziende appaltatrici, delle normative nazionali, territoriali e di settore merceologico di riferimento, nonché degli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94.

Organizzazione del lavoro
Al fine di organizzare l'apporto positivo delle maestranze per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'attività produttiva, le parti convengono sulla necessità di ottenere un maggiore coinvolgimento dei lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo valorizzando le responsabilità nonché migliorando la professionalità degli stessi.
Tale presupposto è ritenuto fondamentale per favorire le relazioni bilaterali nell'ambito del Comitato Bilaterale di Programmazione Produttiva.
In questo senso, si conviene sull'importanza dei piani di formazione sulle macchine produttive, nonché della rotazione degli addetti sia sulle macchine che tra i reparti.
Per meglio affrontare le problematiche relative ad una eventuale maggiore richiesta di produzione e favorire il contenimento del ricorso al lavoro straordinario, l'Azienda si impegna a valutare tutte le soluzioni compatibili con il proprio modello organizzativo.

Organici
[...]
E' oggetto di confronto periodico tra le parti lo stato dell'organico, la qualità, la tipologia e la durata delle coperture delle posizioni, nonché i piani formativi specifici sulle macchine produttive e la rotazione organizzata degli addetti sia da macchina a macchina che tra reparti.
Nei periodi in cui si verifichino problemi di mercato che comportino cali produttivi con conseguenze sugli organici e/o sul lavoro, sarà il confronto tra le parti a cercare le soluzioni più opportune da adottare compresa l'opportunità della contemporanea presenza di terziarizzazioni in tali periodi.

Orario di lavoro
Orario di lavoro impiegati

Sarà oggetto di un documento che verrà allegato a parte e formerà parte integrante del presente accordo.

Orario di lavoro produzione Campegine
L'orario d'inizio lavoro alle riempitici e alle caldaie sarà il seguente:
Riempitrici:
- Lunedì alle ore 01,30
- Dal Martedì al Venerdì alle 04,00
Caldaie:
- Lunedì alle ore 1,00
- Dal martedì al venerdì alle ore 3,30
Lo schema di orario di lavoro per i lavoratori operai di Campegine è confermato sul modello vigente delle 35 ore settimanali.

Orario notturno
I dipendenti addetti alle riempitrici e alle caldaie che presteranno servizio dalle ore 24 alle ore 5 percepiranno una maggiorazione del 40% sulle ore lavorate in tale fascia oraria.

Lavoro straordinario
A far data dalla stipula del presente accordo si conviene che le ore di lavoro straordinario potranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL, e dagli accordi integrativi aziendali oppure, se richiesto dal lavoratore, potranno essere recuperate con riposo compensativo alla pari (1 ora di straordinario = 1 ora di riposo compensativo retribuito). In questo ultimo caso in busta paga sarà retribuita la sola maggiorazione prevista dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali, mentre le ore da recuperare in riposo compensativo andranno a formare un contenitore specifico denominato Banca Ore.

Utilizzo dello straordinario
A fronte di esigenze produttive, commerciali e logistiche le parti convengono sin d'ora di ricorrere all'utilizzo del lavoro straordinario di operai e impiegati da svolgersi nelle giornate del sabato per un massimo di 10 nell'arco del periodo 1 Aprile - 31 Marzo per i lavoratori che svolgono la loro opera presso lo stabilimento di Campegine.
Le parti convengono che le ore straordinarie degli operai e degli impiegati che venissero eventualmente lavorate in giornata di sabato dalla data della stipula del presente accordo fino al 31 Marzo 2002 verranno normate come indicato al precedente punto (Lavoro Straordinario) e al successivo Banca Ore, ma non verranno considerate come facente parte del tetto stabilito dal presente punto (10 sabati).
Le prestazioni di lavoro straordinario durante il periodo di campagna di pigiatura delle uve verranno inserite e normate come stabilito al punto Banca Ore.
Le motivazioni che conducono al ricorso di lavoro straordinario nelle giornate del sabato saranno comunicate e congiuntamente valutate in sede di Comitato Bilaterale di Programmazione Produttiva.
Eventuali richieste di lavoro straordinario superiore ai 10 sabati programmati saranno oggetto di confronto tra le parti.

Flessibilità
Le parti convengono che, in aggiunta a quanto previsto al punto precedente (Utilizzo dello Straordinario), nel periodo 1 Aprile - 31 Marzo dell'anno successivo sarà possibile ricorrere, per un massimo di 8 settimane, ad un orario di lavoro settimanale per gli operai pari a 37,50 ore, svolgendo un orario di lavoro giornaliero di 7,50 ore per ciascun turno.
Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario delle 35 ore settimanali verrà corrisposta la maggiorazione del 20%, prevista dal CCNL in regime di flessibilità. La corresponsione della maggiorazione avverrà con la busta paga del mese di competenza.
Le ore lavorate in regime di flessibilità verranno inserite in apposito contatore all'interno della Banca Ore, di cui al punto successivo, e recuperate, alla pari con riposi compensativi in periodi successivi, ricorrendo a fermate collettive del lavoro, entro e non oltre la data del 31 Marzo del periodo di competenza (1 Aprile-31 Marzo).
In caso di mancato recupero delle ore lavorate in regime di flessibilità entro il termine sopra indicato, le stesse ore verranno remunerate, in busta paga, con la differenza corrispondente tra la maggiorazione per le ore di flessibilità (20%) e la maggiorazione per le ore straordinarie (45%)

Banca ore
Nel contenitore denominato Banca Ore confluiranno, in due distinti contatori, le ore di lavoro straordinario e di flessibilità da recuperare alla pari con riposi compensativi. Le parti convengono che, per quanto riguarda le modalità di recupero delle ore sopra citate, sia possibile accedere all'utilizzo delle stesse dopo avere esaurito il pacchetto di Ferie a disposizione di ciascun lavoratore. Pertanto, le ore contenute nella Banca Ore saranno recuperate con la seguente modalità:
le ore di flessibilità con chiusure collettive o riduzioni dell'orario di lavoro;
le ore di straordinario con permessi individuali retribuiti autorizzati dalla Direzione Personale o chiusure collettive dell'attività aziendale.
Le chiusure collettive verranno stabilite come al punto b del capitolo Relazioni Sindacali.
Le ore non recuperate con le modalità sopra indicate entro il 31 Marzo, per i lavoratori c e svolgono la loro opera presso lo stabilimento di Campegine, e il 31 Agosto per i lavoratori che svolgono la loro opera presso i Centri di Pigiatura, di ciascun anno, saranno remunerate il mese successivo (Aprile e Settembre), azzerando la Banca Ore.

Straordinari serali in produzione a Campegine
Nel caso di rottura agli impianti dopo la chiusura delle riempitrici (ore 18.00) sarà garantito lo svuotamento dei pastorizzatori con il necessario superamento dell'orario di lavoro previsto.

Orari settimanali e cambio turno
Entro il giovedì sera saranno comunicati ai lavoratori gli orari di lavoro previsti per la settimana successiva.
Il cambio turno dovrà essere richiesto dal lavoratore o comunicato dalla azienda con 48 ore di anticipo, fatte salve le eccezioni dovute ad improvvise situazioni personali o di elevato assenteismo per malattia e/o altre cause.

Ritardi negli ingressi al lavoro
Si concorda che nella eventualità di ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro non superiore ai 15 minuti, la conseguente trattenuta in busta paga sia corrispondente a 15 minuti.
Ciò non pregiudica quanto previsto dal CCNL vigente all'art. 55.

Ore di formazione
Le 5 ore di formazione professionale in quota ai lavoratori operai (vedi A.I.A. Agosto 1986) dal 1 Aprile 2002 verranno trasformate in 5 ore di ferie aggiuntive per ogni operaio.

Part - time
Le parti ritengono che l'utilizzo del part-time, sia orizzontale che verticale, costituisca una valida risposta sia alle esigenze dei lavoratori che alle esigenze dell'impresa. Pertanto, si ricorrerà a tale strumento ogni qualvolta si verificherà la corrispondenza delle esigenze delle parti.

Formazione
Al fine di rispondere positivamente a una adeguata crescita professionale dei lavoratori, nel rispetto delle pari opportunità, più rispondente agli obiettivi di efficienza e efficacia del lavoro e dell'impresa, si ritiene necessario realizzare percorsi formativi per operai e impiegati che favoriscano la crescita professionale dei lavoratori, l'interscambio delle mansioni in un quadro di polivalenza e di polifunzionalità professionale.
L'azienda si impegna ad informare la RSU aziendale in merito ai programmi formativi, affinché nel confronto preventivo siano individuati argomenti, contenuti e soggetti interessati.

Ambiente e sicurezza
In materia di ambiente e sicurezza si conferma l'attenzione per l'igiene, la sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, ritenendoli patrimonio essenziale per lo sviluppo aziendale.
A tal fine, fermo restando quanto disposto dalla legge [dlgs] 626/94, si ritiene indispensabile continuare a sviluppare ed attuare tutte le iniziative necessarie allo scopo di affermare, attraverso la collaborazione dei diversi soggetti interessati, una cultura della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.
Le visite mediche ai dipendenti previste dalla medesima legge, saranno effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro; qualora esse avvengano fuori dall'orario di lavoro, si procederà al recupero del tempo utilizzato in conto permessi retribuiti.
Per quanto concerne la formazione e l'informazione dei lavoratori sulle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro si conferma l'utilizzazione di 2 ore di assemblee retribuita.
Tale ore di formazione sono aggiuntive al pacchetto previsto per i delegati RLS.
Qualora vi fossero iniziative qualificate che andassero oltre quelle previste dagli accordi precedenti e quindi nel pacchetto precedente di 32 ore, le parti si incontreranno per la definizione della loro eventuale assunzione.
Si conferma che i delegati alla sicurezza disporranno pro capite di 50 ore annue di permessi retribuiti per espletare i propri compiti.

Nota a verbale
Il presente Accordo integra e sostituisce il Testo Unico degli Accordi Aziendali nelle parti da esso normate e mantiene inalterata l'efficacia delle altre precedenti pattuizioni Esso consta di n° 12 pagine.