Tipologia: Accordo
Data firma: 24 maggio 2004
Validità: 30.06.2008
Parti: Turinval e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, RSU
Settori: Edilizia, Cantieri Metro Torino, Turinval
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Lavori in galleria
Sicurezza sul lavoro
Premio di produzione

Verbale di accordo

Addì 24 maggio 2004, presso il cantiere della Turinval scarl in Collegno - Via Tampellini 10, si sono riuniti: l'azienda Turinval scarl, […] da una parte, le OO.SS., […] Filca/Cisl, […] Fillea/Cgil, […] Feneal/Uil, le RSU del cantiere […], dall'altra, per la discussione di alcune problematiche in merito all'attività lavorativa del personale operaio impiegato nel cantiere.

Premesso
Che nel cantiere sono attualmente in forza n. 110 lavoratori della Turinval.
Che in detto cantiere sono in corso di esecuzione i lavori per la fornitura e posa in opera delle vie di corsa della Linea 1 della Metropolitana di Torino (Prima tratta funzionale).
Che la particolarità dell'opera da eseguire comporta l'esecuzione di lavori in galleria e il rispetto di una stretta tempistica richiesta dal Committente.
Che nel corso della riunione sindacale del 22/4/04 le OO.SS. e le RSU hanno richiesto all'azienda la convocazione di un incontro per discutere di tali problematiche.
Che in data 3/5/04 le OO.SS., le RSU e l'azienda hanno raggiunto un accordo verbale su dette questioni, impegnandosi a formalizzare per iscritto i termini dell'intesa nel presente verbale.
Tutto ciò premesso
Le Parti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle OO.SS., concordano quanto segue:

Lavori in galleria
In ottemperanza all'articolo 21, gruppo B, lettera e) del vigente CCNL, al personale operaio impiegato all'interno della galleria l'azienda riconosce l'indennità, nella misura percentuale del 18%, aggiuntiva rispetto alla retribuzione come definita dall'art. 25, c. 3) CCNL.
Agli operai impiegati all'esterno della galleria a supporto di quelli che operano all'interno, l'azienda riconosce l'indennità come sopra nella misura del 10%.
Tali indennità non sono cumulabili con altre indennità previste dal CCNL; esse assorbono in sé le indennità percentualmente inferiori e sono assorbite da quelle percentualmente superiori.
Le indennità di cui sopra vengono riconosciute ai lavoratori a partire dal 1° aprile 2004.

Sicurezza sul lavoro
Turinval scarl opera - in tema di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro - in ossequio ai precetti del D.Lgs. 494/96 per cui dispone sia del piano generale della sicurezza sia del piano di sicurezza e coordinamento.
Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che:
è stato redatto un piano Operativo di Sicurezza (POS) che richiede ed esige la tassativa osservanza delle coinvolte maestranze;
è stata creata - come statuito appunto dal D.Lgs 494/96 - un'adeguata organizzazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che contempla la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) denominato "Addetto alla Sicurezza" e che si interfaccia con il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori designato dalla Gruppo Torinese Trasporti spa in qualità di committente principale;
sono stati formalmente comunicati, ai locali Ispettorati del lavoro e ASL i nominativi incaricati della funzione di "RSPP" e di "medico competente";
irrinunciabile obiettivo - nel prosieguo delle lavorazioni - dotare la galleria di imprescindibili accorgimenti per garantire la respirabilità dell'aria, quali impianti di ventilazione e di monitoraggio sia delle condizioni ambientali sia del microclima;
sarà puntualmente curata l'applicazione del protocollo sanitario stabilito dal medico competente e la formazione oltre che l'informazione sulle metodologie di contrasto dei rischi nel contesto, utilizzando l'Ente Scuola CIPET.

Per quanto sopra le parti si danno atto di aver assolto alle rispettive richieste e dichiarano espressamente che gli accordi come sopra definiti hanno vigore esclusivamente nel cantiere della società Turinval avente come oggetto la fornitura e posa in opera delle vie di corsa della Linea 1 della Metropolitana di Torino (Prima tratta funzionale). Le parti prendono atto che quanto contenuto nel presente accordo non è in alcun modo estensibile né ripetibile in modo automatico ad altri cantieri, considerate le peculiari caratteristiche delle lavorazioni relative al cantiere in oggetto.