Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Consorzio "Desio-Brianza"
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Capitolo I Il sistema delle relazioni sindacali
Capitolo II Qualità del lavoro, innovazione e partecipazione dei dipendenti
Capitolo III Finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
Capitolo IV Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Capitolo V Lavoro straordinario
Capitolo VI Orario di lavoro
Capitolo VII Riduzione dell'orario di lavoro
Capitolo VIII Sviluppo delle attività di formazione
. Principi generali
. Determinazione delle risorse
. Tipologia dei corsi
. Formazione ed aggiornamento obbligatori
. Formazione ed aggiornamento aggiuntivi
. Modalità di partecipazione
. Riconoscimento di corsi effettuati fuori orario di lavoro
. Valutazione dei corsi
. Predisposizione del programma annuale di formazione ed aggiornamento professionale
Capitolo IX Prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro
. Principi generali

. Analisi dei rischi
. Rimozione dei fattori di rischio
. Formazione
. Agibilità per lo svolgimento delle attività di prevenzione
. Medico del Lavoro, video terminali ed impianti elettrici
. Rapporto tra attività negoziale e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Capitolo X Pari opportunità
Capitolo XI Modalità di gestione di eventuali eccedenze di personale
Capitolo XII Norme finali
. Utilizzo di figure professionali con contratti di lavoro di tipo professionale
. Assegnazione di attività dell'ente a soggetti esterni

Contratto collettivo decentrato integrativo Consorzio "Desio-Brianza" 1998 - 2001

Premessa
La delegazione di parte pubblica […] dell'Ente Consorzio "Desio-Brianza" e la delegazione sindacale composta dai […] componenti della RSU, il […] rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale Fist Cisl "Monza e il […] rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale Fp Cgil Brianza-Monza, stipulano il seguente contratto integrativo aziendale ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni e del CCNL del Comparto Regioni autonomie locali 1998-2001 per il personale dipendente dello stesso ente (esclusa la dirigenza).
[…]
Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente CCNL, le parti s'incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore per una verifica del presente contratto.
In ogni caso almeno ogni sei mesi le parti s'incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per una verifica dello stato di attuazione, anche per apportare, se opportuno, eventuali integrazioni attuative.

Capitolo I Il sistema delle relazioni sindacali
In osservanza degli articoli 3 e seguenti del capo I del CCNL si conviene quanto segue:
a) L'amministrazione fornirà tutte le informazioni periodicamente e tempestivamente, anche di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane e sul ricorso alla mobilità esterna, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge che esternalizzano alcuni interventi
b) Annualmente prima della predisposizione del bilancio, sarà effettuata una riunione d'informazione e concertazione riguardante la programmazione dell'attività dell'ente, l'analisi dell'impostazione delle spese per l'anno successivo e l'andamento dei processi occupazionali;
c) Le convocazioni dell'Amministrazione per partecipare a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle RSU e devono essere considerate come servizio effettivamente prestato;
d) I materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in linea di massima in forma scritta anche su supporto informatico a meno che sia possibile un approfondimento specifico negli incontri. Prima dell'avvio della contrattazione integrativa aziendale dovranno in particolare essere messi a disposizione i seguenti dati: la spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale, la consistenza delle dotazioni organiche del personale in servizio e la loro distribuzione negli uffici, la posizione d'inquadramento di tutto il personale e le rilevazioni inerenti l'anzianità di servizio, la distribuzione e le modalità di utilizzo del lavoro straordinario e degli altri istituti contrattuali. La documentazione dovrà essere fatta pervenire alle RSU ed alle Segreterie territoriali delle sigle sindacali titolate della contrattazione.
e) Nei casi in cui sia avviata la consultazione, come ad esempio sulla consistenza e variazione delle piante organiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 29/93, le parti s'impegnano a non prendere iniziative unilaterali al riguardo finché la stessa non sia esaurita e conclusa con un protocollo d'intesa o con un verbale che prende atto delle posizioni emerse e sottoscritto dalle parti.
Si dà fin d'ora atto che su tutte le materie previste essere oggetto di concertazione, successivamente all'informazione, si terranno appositi incontri per la loro trattazione, pertanto il presente accordo sostituisce la richiesta di attivazione scritta ai sensi dell'art. 8 del CCNL. Si concorda che le materie oggetto di concertazione saranno trattate entro il quarto giorno dall'informazione o in data concertata tra le parti e comunque avverranno in occasione delle sessioni di bilancio, prima che l'amministrazione abbia deciso definitivamente al riguardo.
Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati, oggetto rispettivamente di concertazione o di contrattazione. Tutti gli accordi, verbali d'incontro e contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia a tutti i soggetti firmatari, anche su supporto magnetico (floppy-disk).
Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 1998/2001 del 1 aprile 1999, l'amministrazione permetterà l'uso del proprio sito Internet per permettere la ricezione e la spedizione di messaggi e di documentazione inerente la contrattazione e i problemi sindacali.

Capitolo II Qualità del lavoro, innovazione e partecipazione dei dipendenti
In relazione a modifiche inerenti il miglioramento della qualità del lavoro e l'innovazione dei servizi offerti dall'ente, si conviene che venga data preventiva informazione alle RSU e venga aperta una trattativa sulle implicazioni di tali scelte.
Per permettere una reale partecipazione di tutti i dipendenti al miglioramento della qualità del lavoro e all'organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative:
. raccolta ed analisi delle proposte di modificazione dell'organizzazione del lavoro e delle procedure predisposte dai singoli dipendenti o da gruppi di lavoro: tali proposte dovranno essere inviate ai responsabili di struttura e al nucleo di valutazione, alle quali dovranno essere fornite dai responsabili interessati adeguate risposte di merito e trasmesse per conoscenza alla stessa struttura;
. formulazione di appositi questionari che permettano a tutti i dipendenti di esprimere in modo volontario (salvaguardando eventualmente l'anonimato), le valutazioni sull'organizzazione del lavoro, le proposte di modificazione, le aspettative di formazione ed aggiornamento professionale.
Per facilitare l'attività dei dipendenti disabili sarà predisposto e attuato un progetto mirato per la persona attualmente inserita.
Inoltre si procederà alla verifica, sulla base della nuova legge sul collocamento obbligatorio, del numero di disabili da inserire e saranno prese le decisioni conseguenti.

Capitolo V Lavoro straordinario
[…]
Ribadendo che il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali, le parti s'incontreranno (almeno tre volte l'anno) per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile (d'ufficio, servizio o dirigente di riferimento) e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti concorderanno il monte ore a disposizione per ogni servizio.
A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato e quindi non retribuito secondo le seguenti procedure. […]
Dal 1.1.2000 il limite massimo individuale sarà di 100 ore di straordinario l'anno.
In caso di riposo compensativo o recupero del lavoro straordinario, competono le seguenti maggiorazioni
1 ora di straordinario diurno 1 ora e 10 minuti di riposo compensativo.
1 ora straordinario festivo 1 ora e 20 minuti di riposo compensativo
1 ora straordinario notturno 1 ora e 20 minuti di riposo compensativo.
1 ora straordinario fest./nott: 1 ora e 30 minuti di riposo compensativo.
Si concorda su una nuova concezione dell'orario di lavoro, che deve comprendere tutte le attività programmate dal servizio di appartenenza.
In caso di orari particolari che si diversificano rispetto alla normale cadenza, non interverrà alcuna effettuazione di lavoro straordinario. Le ore eventualmente eccedenti verranno recuperate in accordo con il responsabile del servizio.
Il disagio sarà riconosciuto con le risorse indicate al punto E del presente accordo.

Capitolo VI Orario di lavoro
Gli orari di lavoro si articolano su 36 ore settimanali con una ripartizione giornaliera in base alle esigenze di servizio.
Il personale dei seguenti servizi potrà utilizzare l'orario flessibile, regolato in relazione alle diverse esigenze del servizio stesso e previa comunicazione alle RSU dell'Ente:
. Servizio Amministrazione generale
. Servizio Integrazione Lavorativa

Capitolo VII Riduzione dell'orario di lavoro
L'orario di lavoro è ridotto a 35 ore a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto per il personale turnista (due dipendenti interessati).

Capitolo VIII Sviluppo delle attività di formazione
. Tipologia dei corsi

L'Ente, nell'arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, o tramite istituzioni od associazioni preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento obbligatorio:
a) Corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi due mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Settore/Servizio;
b) Corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
c) Corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante del personale.
L'Ente, nell'arco del biennio, si impegna a fare in modo che ciascun lavoratore partecipi almeno ad uno dei corsi indicati alle lettere precedenti.

. Formazione ed aggiornamento obbligatori
La formazione e l'aggiornamento obbligatori, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
[…]
c) Favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
[…]
f) Favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
g) Favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
h) Favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall'altro a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;

. Predisposizione del programma annuale di formazione ed aggiornamento professionale
L'Ente, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolo, predispone il Piano della Formazione e dell'Aggiornamento in cui devono essere indicati:
. tipologia dei corsi;
. numero e nominativi dei lavoratori prevedibilmente interessati, suddivisi per categoria, profilo professionale e Servizio di appartenenza;
. ammontare delle risorse impegnate, dandone preventiva informazione alle Rappresentanze Sindacali.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Ente informa le Rappresentanze Sindacali sugli atti di gestione adottati in attuazione del piano di Formazione e Aggiornamento dell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Capitolo IX Prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro
. Principi generali

Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici;

. Analisi dei rischi
Vanno assegnate e destinate, pertanto, idonee risorse ed investimenti per la rilevazione e la analisi dei rischi.
A questo fine, è previsto per il 2000 uno stanziamento di £. 3.000.000.*

. Rimozione dei fattori di rischio
Al datore di lavoro devono essere assegnati budgets congrui e sufficienti per la successiva rimozione dei fattori di rischio e per la realizzazione del programma di interventi derivante dalla analisi di cui al punto precedente.

. Formazione
Ai fini della determinazione dei budgets soprarichiamati va considerata una congrua assegnazione di risorse sufficiente per consentire:
a) La partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione sulla tutela della salute durante l'espletamento della propria attività lavorativa per un modulo formativo non inferiore alle 6 ore procapite in ragione d'anno;
b) La partecipazione del datore di lavoro e dei componenti il servizio di prevenzione e protezione, nel caso sia attivato, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per moduli formativi non inferiori alle 18 ore procapite in ragione d'anno.
A questo fine, in sede di prima determinazione, si stanzia l'importo di £. 7.000.000.*

. Agibilità per lo svolgimento delle attività di prevenzione
L'attività di formazione di cui al precedente punto e l'attività di consultazione non rientrano in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun delegato alla sicurezza e sono considerate orario di servizio a tutti gli effetti;

. Medico del Lavoro, video terminali ed impianti elettrici
Va data immediata applicazione, qualora non si sia già provveduto ed in attesa della definizione del programma d'intervento per la rimozione delle cause e dei fattori a rischio, previsto dal D.Lgs. 626/94, alle normative vigenti, in particolare in materia di rischi legati all'uso dei videoterminali e di sicurezza degli impianti elettrici.
Si prevede la nomina del medico del lavoro previsto dalla legge [dlgs] 626/94 entro tre mesi dalla firma del presente contratto.
Si prevedono, inoltre, due visite sanitarie all'anno del personale addetto ai videoterminali; una visita sanitaria dovrà, comunque, essere effettuata entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.
Si dà atto inoltre che gli impianti elettrici e i relativi sistemi di sicurezza sono a norma.

. Rapporto tra attività negoziale e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L'attività del delegato per la sicurezza è da considerarsi autonoma rispetto a quella negoziale della RSU, ferma restando la titolarità della contrattazione di quest'ultima unitamente a quella delle OO.SS. aventi titolo a stipulare il contratto aziendale.

Capitolo X Pari opportunità
Al fine di favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

Capitolo XII Norme finali
. Assegnazione di attività dell'ente a soggetti esterni

Per quanto concerne, infine, l'eventuale assegnazione di attività dell'ente a soggetti esterni si conviene che le stesse verranno attribuite prevedendo clausole contrattuali che obbligano l'appaltatore a rispettare per gli operatori impiegati nel servizio, soci-lavoratori o dipendenti, assunti con regolare autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici ed assicurativi previsti dal CCNL di settore con esclusione dell'applicazione di regolamenti, norme statutarie interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore dipendente o socio lavoratore; inoltre dovranno essere assicurati standard di qualità e quantità almeno uguali a quelli in essere o desumibili da analoghe attività svolte in altre amministrazioni. Anche per queste ragione si conviene di non attivare procedure di gara al massimo ribasso. Su tale materia l'amministrazione fornirà adeguata informazione oltre che ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 del CCNL 1998/2001 anche ai sindacati confederali territoriali, e favorirà il confronto secondo le modalità previste dal CCNL e dagli accordi aziendali.